Cassazione Civile, Ordinanza n. 25254/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, n. 4, c.p.c. contro l’ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito che li aveva condannati al pagamento di somme dovute per rette di ricovero non pagate. Deducevano, con due motivi, un preteso errore percettivo della precedente ordinanza: da un lato sostenevano che la procura speciale fosse comunque idonea, perché contenuta nel fascicolo e inviata con il ricorso per posta, dunque da considerarsi materialmente congiunta all’atto; dall’altro lamentavano che la Corte avesse erroneamente attribuito ai difensori l’attività di scansione e deposito telematico della procura, attività che sarebbe stata invece svolta dalla cancelleria. L’Azienda speciale resistente ha contrastato la revocazione. La Corte ha ritenuto che i motivi in realtà investissero valutazioni giuridiche e non un errore di fatto percettivo, e che comunque non vi fosse decisività dell’asserito errore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha escluso che ricorressero i presupposti dell’errore di fatto revocatorio, osservando che il primo motivo sollecitava una diversa qualificazione giuridica della procura e non denunciava una svista percettiva; inoltre la circostanza dell’invio della procura con il ricorso non risultava dagli atti ed era comunque irrilevante perché non dimostrava il rilascio della procura prima della notifica del ricorso per cassazione. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché la censura riguardava un passaggio solo rafforzativo e non decisivo della motivazione; in ogni caso la precedente ordinanza non aveva attribuito ai difensori la paternità del deposito telematico. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione; il rimedio è ammesso solo nei limiti dell’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore revocatorio deve essere un errore di percezione, decisivo, non vertente su punti controversi o su valutazioni giuridiche.
La procura speciale deve risultare validamente conferita e, nel ricorso per cassazione, la sua validità è collegata alla rituale congiunzione materiale all’atto secondo l’orientamento richiamato dalla Corte.
La tempestività del deposito non sana, di per sé, la mancanza originaria di valida procura speciale al momento della notificazione del ricorso per cassazione.
art. 125, secondo comma, c.p.c.
La Corte afferma che il ricorso per cassazione non rientra tra gli atti per i quali opera la sanatoria prevista da questa disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità dell’impugnazione va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato nei casi indicati dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. è ammessa solo quando la decisione sia stata determinata da una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, e non quando la censura miri a contestare la qualificazione giuridica dei fatti o la valutazione delle risultanze processuali.
- L’errore revocatorio deve essere essenziale e decisivo: se la decisione impugnata sarebbe comunque rimasta ferma, la revocazione non può essere accolta.
- Nella revocazione contro ordinanze della Cassazione l’errore deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità ed essere autonomo rispetto al merito; non può essere usato per rimettere in discussione vizi della sentenza di merito o questioni deducibili con i mezzi ordinari.
- Se un fatto è stato oggetto di discussione tra le parti o richiede un apprezzamento interpretativo delle risultanze processuali, non si versa in errore di fatto revocatorio ma in errore di giudizio.
- La valida procura speciale per il ricorso per cassazione deve risultare esistente al momento della notificazione del ricorso; attività successive di deposito o scansione non sanano la mancanza originaria di ritualità dell’impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25251/2024 del 20/09/2024
- ordinanza_civile · 20 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25256/2024 del 20/09/2024
- ordinanza_civile · 20 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25258/2024 del 20/09/2024
- ordinanza_civile · 20 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25259/2024 del 20/09/2024
- ordinanza_civile · 20 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25260/2024 del 20/09/2024
- ordinanza_civile · 20 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25264/2024 del 20/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →