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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25258/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

Un soggetto che aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro sciistico sosteneva di essere caduto in una pista di collegamento tra due piste, a causa della presenza di una cunetta di neve oltre la quale vi sarebbe stato un tratto di terra non innevato, con erba e sassi. Il tribunale aveva escluso la responsabilità dei convenuti e aveva ritenuto la caduta conseguenza della condotta imprudente dello sciatore. La corte d'appello, invece, aveva riconosciuto la responsabilità del gestore dell'area sciistica, qualificando l'acquisto dello skipass come contratto misto di trasporto e servizio e affermando l'esistenza di obblighi di informazione, vigilanza, segnalazione e custodia in relazione a un tratto scarsamente innevato non segnalato. La società ricorrente per cassazione ha dedotto: omesso/parziale/errato esame delle deposizioni testimoniali decisive; violazione e falsa applicazione di norme su obbligazioni, onere della prova e disciplina di sicurezza delle piste da sci, sostenendo che non vi fosse un pericolo obiettivo né un obbligo di recinzione o segnalazione su un tratto di mero collegamento; omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione del risarcimento per concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. La Corte di cassazione ha però dichiarato il ricorso improcedibile perché non era stata depositata la relata di notifica della sentenza impugnata e, in ogni caso, la notifica del ricorso era avvenuta oltre il termine breve di impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione. Ha rilevato che mancava il deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, elemento necessario per il controllo della tempestività dell'impugnazione, e ha aggiunto che, comunque, il ricorso era stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare omesso/parziale/errato esame delle prove testimoniali; la Corte non ha esaminato il merito del motivo perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte non ha esaminato il merito del motivo perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'affermazione di responsabilità contrattuale del gestore; non esaminato nel merito per improcedibilità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova; non esaminato nel merito per improcedibilità.

  • artt. 9-17 L. n. 363/2003

    Richiamati come disciplina di sicurezza delle piste da sci e obblighi del gestore; non esaminati nel merito per improcedibilità.

  • art. 51 L.Prov. n. 21/04/1987 n. 7

    Richiamato dalla ricorrente quale normativa provinciale sulla gestione dell'area sciabile; non esaminato nel merito per improcedibilità.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per contestare la valutazione delle prove; non esaminati nel merito per improcedibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'asserita omessa pronuncia sulla riduzione del risarcimento; non esaminato nel merito per improcedibilità.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Richiamato per il concorso colposo del danneggiato; non esaminato nel merito per improcedibilità.

  • art. 369 c.p.c.

    La Corte lo richiama come norma che impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia della sentenza impugnata munita di relata di notifica, o dei documenti equivalenti in caso di notifica PEC.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per escludere che la mancanza della relata di notifica possa essere sanata con produzione tardiva successiva.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per affermare che la notifica del ricorso era avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla proposta del consigliere delegato e alla definizione camerale del ricorso; la Corte precisa gli effetti processuali della trattazione.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Richiamato per la fissazione della trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte applica il comma 4 e condanna la parte ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, quale conseguenza della definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la parte dichiara di avere notificato la sentenza impugnata, assume su di sé l'onere di depositare entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia della sentenza con la relata di notifica, poiché tale deposito è necessario per controllare la tempestività del ricorso.
  • La mancanza della relata di notifica non può essere sanata mediante produzione tardiva ex art. 372 c.p.c., né può essere superata dalla mera allegazione che il documento esista o sia stato menzionato nel ricorso.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica opera anche quando siano stati dedotti disguidi tecnici o del sistema telematico, i quali possono al più fondare una richiesta di rimessione in termini, ma non incidono sulla completezza del deposito già dovuto.
  • Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione è comunque tardiva e non può essere salvata dalla sola allegazione di irregolarità del deposito telematico.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile in sede camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare la sanzione pecuniaria ex art. 96, comma 4, c.p.c., in presenza dei relativi presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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