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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25251/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo, in prededuzione o subordinatamente con privilegio, di un credito per compenso relativo all'attività di attestatore svolta ai sensi dell'art. 161, comma 3, l.fall. nell'ambito di una procedura di concordato preventivo poi dichiarata inammissibile. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ex art. 98 l.fall. contro l'esclusione dal passivo. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) nullità del decreto e del procedimento per partecipazione al collegio del giudice delegato che aveva già escluso il credito in sede di verifica, con violazione degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 99, comma 10, l.fall.; (2) nullità per violazione dell'art. 276, comma 2, c.p.c.; (3) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; (4) violazione dell'art. 96, comma 1, l.fall. e dell'art. 1460 c.c.; (5) violazione dell'art. 96, comma 1, l.fall. e dell'art. 2697 c.c. Il nucleo della censura accolta riguarda l'impossibilità per la parte di conoscere tempestivamente la composizione del collegio e quindi di esercitare il rimedio della ricusazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che l'art. 99, comma 10, l.fall. vieta al giudice delegato di far parte del collegio giudicante nell'opposizione allo stato passivo e che, se la parte non ha potuto conoscere preventivamente la composizione del collegio per un vizio procedurale, il rimedio è la deduzione della nullità della decisione. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Busto Arsizio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese. Gli altri quattro motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo; il decreto del tribunale è stato emesso nel giudizio di opposizione promosso contro l'esclusione del credito.

  • art. 99, comma 10, l.fall.

    Vieta espressamente che il giudice delegato faccia parte del collegio chiamato a decidere sull'opposizione allo stato passivo; integra un'ipotesi di astensione obbligatoria.

  • art. 161, comma 3, l.fall.

    Richiamato solo come base dell'attività di attestazione svolta dal professionista per la domanda di concordato preventivo.

  • art. 2751-bis, n. 2, c.c.

    Indicata dal ricorrente come titolo di privilegio subordinato richiesto per il credito professionale.

  • art. 51 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'astensione obbligatoria del magistrato interessato.

  • art. 52 c.p.c.

    Il potere di ricusazione deve essere esercitato dalla parte nelle forme e nei termini di legge; se però la conoscenza preventiva dei giudici è impedita da un vizio procedurale, la nullità della decisione può essere denunciata.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Richiamato come motivo di nullità processuale dal ricorrente, ma assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come motivo di omessa pronuncia, ma assorbito.

  • art. 96, comma 1, l.fall.

    Richiamato nei motivi quarto e quinto insieme agli artt. 1460 c.c. e 2697 c.c., ma non esaminato per assorbimento.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quarto motivo in tema di eccezione di inadempimento del curatore.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quinto motivo in tema di onere della prova del credito.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato dalla Corte per collegare l'incompatibilità del giudice e le garanzie del giusto processo.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Richiamato come fondamento convenzionale del principio del giusto processo cui si coordina l'interpretazione sull'incompatibilità/ricusazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, la partecipazione del giudice delegato al collegio giudicante integra una causa di astensione obbligatoria espressamente prevista dalla legge fallimentare.
  • L'incompatibilità del giudice delegato che abbia partecipato alla fase di verifica del passivo non determina automaticamente una nullità deducibile in impugnazione, poiché di regola deve essere fatta valere mediante ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c.
  • Se, per un vizio procedurale, la parte non è stata posta in condizione di conoscere tempestivamente l'identità dei magistrati componenti il collegio e quindi di esercitare la ricusazione, il rimedio esperibile è la deduzione della nullità della decisione.
  • La tutela del giusto processo, anche alla luce dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, richiede che la parte possa conoscere preventivamente la composizione del giudice chiamato a decidere, almeno per poter attivare in tempo utile gli strumenti di astensione o ricusazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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