Cassazione Civile, Ordinanza n. 25260/2024 del 20/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di compensi relativi ad attività di progettazione e direzione lavori su due immobili di proprietà di una società. La società ha proposto opposizione contestando il credito e, in via riconvenzionale, ha domandato il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dal professionista nella veste di amministratore, sostenendo una mala gestio per non aver valorizzato gli immobili sociali. In appello la decisione di rigetto dell’opposizione è stata confermata sulla base di documentazione ritenuta idonea a provare il conferimento dell’incarico, l’esecuzione delle prestazioni e il riconoscimento del debito, oltre al rigetto della domanda riconvenzionale. In cassazione la società ha proposto undici motivi, tra cui: violazione delle regole sull’onere della prova circa il potere rappresentativo dell’amministratrice che aveva conferito l’incarico; violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e delle norme sulle prove documentali; erroneo rilievo attribuito al mancato inserimento del debito in bilancio; dedotta prescrizione; dedotto conflitto di interessi per il rapporto di coniugio; e, soprattutto, censura della reiezione della domanda di responsabilità dell’amministratore per non aver messo a reddito gli immobili della società e per averli usati gratuitamente, con richiesta di CTU e prova testimoniale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi al credito professionale, correggendo in parte la motivazione della Corte d’appello sul riparto dell’onere probatorio, ma ha accolto il nono motivo relativo alla responsabilità dell’amministratore, affermando che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso la sindacabilità della scelta gestionale senza verificare se l’inerzia nel locare gli immobili integrasse violazione dei doveri di diligenza e lealtà e senza corretta applicazione del riparto dell’onere probatorio.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i motivi primo, secondo, terzo e quinto, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi non espressamente esaminati e ha accolto il nono motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame della domanda riconvenzionale di responsabilità dell’amministratore. La Corte ha inoltre enunciato il principio secondo cui, quando la condotta dell’amministratore non sia vietata in modo specifico da legge o statuto, la sua illegittimità va accertata verificando se abbia omesso di adottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali; in tale ipotesi l’attore deve provare gli elementi di fatto da cui desumere la violazione dei doveri di lealtà e diligenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Richiamato per censurare l’omessa pronuncia o motivazione su un motivo di appello.
Invocato quale parametro del vizio di motivazione apparente o mancante.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come base per le censure di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato per la ripartizione dell’onere della prova; la Corte afferma che il suo errato riparto non impedisce, se il dispositivo è conforme a diritto, la correzione della motivazione.
Richiamato in tema di presunzioni semplici e valutazione degli indizi.
Richiamato in tema di requisiti delle presunzioni semplici (gravità, precisione e concordanza).
Citate in relazione alla prova del credito tramite riconoscimento e quietanze.
Citate in relazione alla prova del credito tramite riconoscimento e quietanze.
Applicato per correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è comunque conforme a diritto.
Richiamato per escludere che il rappresentato possa qualificarsi terzo rispetto al contratto stipulato in suo nome e quindi addossare alla controparte l’onere di provare la data anteriore alla revoca della procura.
Richiamati nel motivo di ricorso in tema di disconoscimento di documenti, ma la relativa censura viene assorbita o respinta nei limiti indicati.
Richiamato nel quinto motivo, in relazione alla prova del credito e alla contestazione delle scritture societarie.
Richiamato per dedurre il conflitto di interessi dell’amministratore.
Richiamato quale fondamento dell’azione di responsabilità contro l’amministratore di società.
Richiamato come parametro dei doveri dell’amministratore e della sua diligenza.
Citato incidentalmente nel passaggio sui doveri di diligenza, ma senza incidere sulla decisione sulla natura della responsabilità.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato nel motivo sul mancato ricorso a consulenza tecnica d’ufficio.
Richiamato nel motivo sul mancato ricorso a consulenza tecnica d’ufficio.
Richiamato nel motivo relativo all’ammissione di un capitolo di prova testimoniale.
Massime di principio
- Se una scrittura è sottoscritta in nome della società da chi riveste al momento la carica rappresentativa, la società che intenda negarne l’opponibilità per carenza di poteri o per data non veritiera deve fornire la prova della non corrispondenza al vero della data o della perdita del potere rappresentativo al momento della formazione dell’atto.
- L’assenza di una posta debitoria nelle scritture contabili o nel bilancio non è di per sé idonea a provare l’inesistenza del rapporto o del credito, poiché le scritture fanno prova contro l’imprenditore solo per quanto in esse positivamente risulta.
- Nel giudizio di responsabilità contro l’amministratore, la società deve allegare e provare gli elementi fattuali dai quali desumere la violazione dei doveri di lealtà e diligenza e il nesso causale con il danno; l’amministratore può liberarsi dimostrando la non imputabilità del fatto.
- Il principio di insindacabilità del merito delle scelte gestionali non copre condotte connotate da irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese: il giudice deve verificare se l’omissione o la scelta gestionale abbia violato i doveri di diligenza nell’interesse sociale.
- Quando l’atto dell’amministratore non è vietato in sé da legge o statuto, l’illecito può risultare dalla violazione dei doveri generali di lealtà e diligenza; in tal caso non basta provare il mero compimento dell’atto, ma occorre dimostrare gli indici concreti della violazione.
- Se il dispositivo della sentenza è corretto, l’errore nella motivazione sul riparto dell’onere della prova può essere emendato dalla Corte di cassazione mediante correzione della motivazione senza cassare la decisione su quel punto.
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