Sentenza n. 3366/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (sezione prima) n. 274 del 2 luglio 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia che aveva respinto il ricorso contro il silenzio del Comune sulla richiesta di definizione, mediante archiviazione, di un procedimento per abusivismo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un'azione contro il silenzio-inadempimento del Comune di Trieste, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'adozione di un provvedimento espresso di chiusura, auspicandone l'archiviazione, del procedimento per abusivismo edilizio avviato nel 2020 in relazione a opere realizzate su un immobile dell'Agenzia del demanio da lui condotto e del quale era promissario acquirente. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo insussistente l'inadempimento comunale. In appello sono stati dedotti: la violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990 per mancata conclusione del procedimento, l'illogicità e contraddittorietà manifesta, la violazione dell'art. 27 d.P.R. n. 380/2001; inoltre, la violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'obbligo di provvedere per il carattere meramente interlocutorio delle note valorizzate dal TAR e l'erroneità dei relativi presupposti. Nelle more dell'appello, il Comune ha adottato un'ingiunzione di demolizione, definendo espressamente il procedimento edilizio, ma con esito sfavorevole al ricorrente; tale provvedimento è stato autonomamente impugnato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello e, conseguentemente, ha riformato la sentenza di primo grado nella parte necessaria. L'adozione, durante il giudizio, dell'ingiunzione di demolizione ha fatto venir meno l'interesse ad agire nell'azione contro il silenzio, perché l'amministrazione ha comunque provveduto espressamente sull'istanza del privato. Non è stata invece dichiarata la cessazione della materia del contendere: il provvedimento sopravvenuto aveva contenuto negativo e non aveva attribuito al ricorrente il bene della vita perseguito, cioè l'archiviazione del procedimento, né con effetti ex tunc. L'eventuale illegittimità dell'ingiunzione di demolizione deve essere fatta valere nel distinto giudizio di impugnazione già proposto contro tale atto. Il Collegio ha quindi ritenuto superfluo esaminare le eccezioni delle amministrazioni. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni e per l'andamento del processo. È stata confermata, ai fini del contributo unificato, la soccombenza sostanziale dell'appellante. Non sono emersi elementi per revocare l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
Disciplinano l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; l'adozione sopravvenuta di un provvedimento espresso fa venir meno l'interesse alla decisione su tale azione.
È invocato quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
È stato richiamato dall'appellante in relazione al procedimento comunale per abusivismo edilizio; la sentenza non ne esamina il merito per la sopravvenuta improcedibilità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L'adozione sopravvenuta del provvedimento espresso determina l'improcedibilità del ricorso per il venir meno dell'interesse ad agire.
Concorre, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., a fondare la compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.
Consente la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni, individuate nella novità e complessità delle questioni e nell'andamento del processo.
È richiamato ai fini della verifica dell'eventuale revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; nel caso concreto non sono emersi elementi per la revoca.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta un provvedimento espresso sull'istanza originaria, viene meno l'interesse ad agire contro il silenzio e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- L'adozione sopravvenuta di un provvedimento espresso non determina la cessazione della materia del contendere se il provvedimento non attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito, ma ha contenuto sfavorevole; l'eventuale illegittimità del provvedimento deve essere contestata mediante autonoma impugnazione.
- Nel giudizio contro il silenzio, il sopravvenire di un provvedimento espresso impedisce al giudice di esaminare nel merito la pretesa sostanziale riferita al contenuto del provvedimento, che resta oggetto di un distinto giudizio impugnatorio.
- La soccombenza sostanziale ai fini del contributo unificato può essere individuata nella parte che, pur ottenendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta adozione del provvedimento, non ha conseguito il bene della vita richiesto.
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