Sentenza n. 961/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato in tenure-track, inclusi il bando, la nomina della commissione, i verbali di valutazione e il decreto di approvazione degli atti con individuazione della vincitrice
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificata terza con 88,32 punti, ha impugnato gli atti della procedura selettiva, conclusasi con l’individuazione della vincitrice, classificata prima con 90,74 punti, e ha chiesto anche l’accertamento del diritto a essere dichiarata vincitrice e la dichiarazione di inefficacia o nullità del contratto stipulato con la vincitrice. Ha dedotto: violazione dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e illegittimità della disciplina regolamentare dell’Ateneo per la mancata formazione di una graduatoria finale; violazione degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 per asserite dichiarazioni non veritiere della vincitrice sull’attività didattica svolta presso un’università spagnola; travisamento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione nella valutazione della didattica, della didattica integrativa e del servizio agli studenti; erronea applicazione e mancata verbalizzazione delle operazioni di riparametrazione dei punteggi; illegittima introduzione del sottocriterio relativo ai brevetti; violazione della par condicio per l’utilizzo di dati bibliometrici aggiornati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande; erronea valutazione delle pubblicazioni scientifiche, delle review, della rilevanza delle sedi editoriali, dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione e dell’attività convegnistica; carenza di motivazione derivante dall’alterazione dell’ordine numerico delle pubblicazioni nel verbale finale; illegittimità derivata dei giudizi individuali, del giudizio finale e degli atti di approvazione e chiamata. L’Università ha sostenuto la legittimità della procedura, la rilevanza della certificazione rilasciata dall’università spagnola, la correttezza della normalizzazione dei punteggi, la pertinenza dei brevetti e la natura tecnico-discrezionale delle valutazioni della commissione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata formazione di una graduatoria, poiché l’art. 24 della legge n. 240/2010 rimette agli atenei la disciplina della procedura e non impone necessariamente una graduatoria finale in senso tecnico; il punteggio può operare come strumento della valutazione comparativa finalizzata all’individuazione del vincitore. Ha escluso l’applicabilità degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, poiché non era provata con sufficiente univocità la falsità delle dichiarazioni della vincitrice; la certificazione dell’Università di Córdoba attestava lo svolgimento dell’attività didattica dichiarata. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole la valorizzazione delle attività svolte nell’ordinamento universitario spagnolo, comprese le attività di “prácticas” e nei “grupos medios”, quali componenti ufficiali dell’insegnamento. Le contestazioni sui punteggi didattici e sulle attività di tutoraggio e supervisione sono state considerate espressione di una diversa valutazione del materiale, non idonea a superare i limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica. La riparametrazione era stata prevista ex ante e la mancata verbalizzazione di ogni passaggio aritmetico non era invalidante, in assenza di uno specifico errore di calcolo. Il sottocriterio sui brevetti è stato ritenuto coerente con il settore scientifico e con la natura applicativa e di trasferimento tecnologico della ricerca. L’uso di indicatori bibliometrici aggiornati è stato ritenuto legittimo perché riferito a pubblicazioni già presentate e non a titoli sopravvenuti, purché utilizzato uniformemente per tutti i candidati. Le review possono essere valutate positivamente in relazione alla qualità, alla sede editoriale, al rigore e alla capacità di orientare la comunità scientifica; impact factor e citazioni non esauriscono la valutazione della rilevanza editoriale; le qualifiche di first author, corresponding author o last author non impongono automaticamente il punteggio massimo. L’alterazione dell’ordine delle pubblicazioni non ha determinato un vizio invalidante, poiché il corpus delle opere era identificabile e la ricorrente non aveva dimostrato uno scambio concreto di pubblicazioni o un’incidenza sull’esito. La censura sull’attività convegnistica è stata respinta anche per difetto di prova di resistenza, non essendo dimostrato che una diversa attribuzione dei punteggi avrebbe consentito di superare sia la vincitrice sia il secondo classificato. Le censure derivate sono state respinte per mancanza di vizi degli atti presupposti. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 24 l. 240/2010
art. 24 della legge n. 240 del 2010
La norma rimette agli atenei, mediante regolamento, la disciplina delle procedure pubbliche di selezione per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e non impone necessariamente la formazione di una graduatoria finale in senso tecnico.
artt. 75 e 76 d.P.R. 445/2000
artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000
Le conseguenze espulsive presuppongono la prova univoca di dichiarazioni oggettivamente false su fatti decisivi; nel caso concreto tale prova non è stata raggiunta.
art. 11 del Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato in tenure-track
art. 11 del regolamento di Ateneo
La disposizione non contiene un catalogo tassativo e chiuso dei sottocriteri di valutazione e consente la valorizzazione di indicatori pertinenti all’attività di ricerca, come i brevetti, in relazione al settore scientifico considerato.
art. 16, comma 10, del Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato in tenure-track
art. 16, comma 10, del regolamento di Ateneo
La previsione secondo cui all’attribuzione dei punteggi non consegue una graduatoria non contrasta con l’art. 24 della legge n. 240/2010, poiché il punteggio può avere funzione strumentale alla comparazione e all’individuazione del vincitore.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative universitarie per il reclutamento dei ricercatori, l’art. 24 della legge n. 240/2010 non impone necessariamente la formazione di una graduatoria finale in senso tecnico, potendo la disciplina regolamentare dell’ateneo prevedere l’individuazione del solo vincitore sulla base di una valutazione comparativa strutturata e di punteggi analitici.
- Le valutazioni delle commissioni nelle procedure comparative universitarie costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di errori di fatto, incompletezza o superficialità evidenti, incongruenze manifeste o macroscopica disparità di trattamento; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico.
- L’esclusione di un candidato per dichiarazioni non veritiere ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 richiede la prova univoca dell’oggettiva falsità di fatti decisivi; elementi documentali non univoci, accompagnati da una certificazione istituzionale di segno contrario, non sono sufficienti.
- La commissione può utilizzare indicatori bibliometrici aggiornati relativi a pubblicazioni già presentate entro il termine di partecipazione, poiché tali indicatori non costituiscono titoli sopravvenuti; l’utilizzo deve avvenire in modo uniforme e non può sostituire la valutazione qualitativa delle pubblicazioni.
- Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la natura di review non comporta un giudizio necessariamente deteriore, né impact factor, citazioni o posizione autoriale determinano automaticamente il punteggio: tali elementi sono indicatori da ponderare nell’ambito della valutazione tecnico-scientifica complessiva.
- La mancata verbalizzazione analitica di ogni passaggio matematico della riparametrazione non invalida la procedura quando il criterio sia stato fissato ex ante, le operazioni siano ricostruibili dai dati disponibili e non sia dedotto uno specifico errore di calcolo idoneo a modificare l’esito.
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