Sentenza n. 962/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, relativa alla messa a disposizione delle somme dovute per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 679/2024 del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva il 9 dicembre 2024. La sentenza riconosceva il diritto alla messa a disposizione delle somme dovute per l’aggiornamento e la formazione del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Successivamente alla notifica del ricorso, l’Amministrazione ha provveduto, sia pure tardivamente, all’erogazione delle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’Amministrazione ha adempiuto alla sentenza durante il giudizio. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, considerata la pacifica spettanza delle somme e la loro erogazione tardiva da parte del Ministero. Tuttavia, ha ritenuto che l’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, costituisse un comportamento conciliativo idoneo a giustificare la compensazione parziale delle spese. Le spese, liquidate complessivamente in 800 euro, sono state compensate per metà e poste per la restante metà, pari a 400 euro, a carico del Ministero, con restituzione del contributo unificato, spese generali del 15% e accessori di legge. Il contributo unificato è stato posto a carico della parte soccombente, anche in caso di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 26 c.p.a.
Consente la regolazione delle spese del giudizio secondo i criteri applicabili nel processo amministrativo, anche mediante compensazione in presenza di ragioni giustificative.
art. 92 c.p.c.
Consente al giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite quando ricorrono ragioni valutabili nel caso concreto.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente e non può essere compensato né modificato dal giudice quanto ad an e quantum.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale richiamata quale fondamento delle somme dovute per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione adempie integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, all’obbligo risultante dal titolo esecutivo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Ai fini della regolazione delle spese, l’adempimento tardivo dell’Amministrazione consente di valutare la soccombenza virtuale: se la domanda di ottemperanza sarebbe risultata fondata, l’Amministrazione può essere considerata soccombente, anche se il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere.
- L’adempimento spontaneo dell’Amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso, pur comportando la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, può essere valutato come comportamento conciliativo e giustificare la compensazione parziale delle spese di lite.
- Il contributo unificato è un’obbligazione predeterminata direttamente dalla legge e grava sulla parte soccombente anche quando il giudice dispone la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio.
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