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Sentenza

Sentenza n. 965/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito di euro 1.500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, docente a tempo determinato, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 447/2023 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero il 11 ottobre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l’accredito complessivo di euro 1.500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati. Poiché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il titolo giudiziale, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni processuali per l’azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. e dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante la costituzione della Carta elettronica e l’accredito della somma stabilita nel titolo esecutivo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato un Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Riconosce la proponibilità dell’azione di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È richiamato quale presupposto preliminare verificato dal giudice ai fini dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui assegnazione era stata disposta dal giudicato da eseguire.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica che il Ministero deve costituire e accreditare in favore della docente secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’Amministrazione e non sia stato spontaneamente eseguito; in tale situazione il giudice può ordinare all’Amministrazione di conformarsi puntualmente al contenuto del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un Commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di inutile decorso del termine.
  • Quando il Commissario ad acta sia individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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