Sentenza n. 964/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito complessivo di 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Treviso, passata in giudicato e notificata al Ministero il 30 luglio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico annuo di 500 euro per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo di 1.000 euro mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Poiché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il giudicato, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo anche l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Treviso era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, costituendo in favore della ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e accreditandovi la somma complessiva di 1.000 euro. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per l’adempimento; non è stato previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il Collegio, richiamando l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 15/2014, ha ritenuto che le peculiari condizioni del debitore pubblico e le ragioni ostative all’applicazione della misura, tra cui la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, giustificassero concretamente il diniego della penalità di mora. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale fondamento delle condizioni per proporre il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ove ne ricorrano i presupposti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora nei confronti dell’Amministrazione non è automatica: il giudice deve verificare in concreto l’assenza di ragioni ostative e può graduarne discrezionalmente l’importo.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
È stato richiamato tra le condizioni preliminari ritenute soddisfatte per procedere all’ottemperanza nei confronti di un’Amministrazione pubblica.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, che il giudicato aveva riconosciuto anche in favore della ricorrente.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica secondo cui doveva essere eseguito il giudicato.
È stato richiamato per attribuire rilievo, quali fatti notori, alla crisi della finanza pubblica e all’ammontare del debito pubblico ai fini del diniego dell’astreinte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia e della sua notificazione all’Amministrazione consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione coattiva del comando giudiziale rimasto ineseguito.
- Quando il giudicato impone all’Amministrazione l’attribuzione di un beneficio mediante uno specifico sistema amministrativo o informatico, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’attivazione dello strumento e l’accredito della somma esattamente determinata nel titolo esecutivo.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è possibile nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell’Amministrazione debitrice e consentendogli di subdelegare gli adempimenti esecutivi secondo quanto stabilito dal giudice.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all’inadempimento dell’Amministrazione: il giudice deve valutare concretamente le condizioni del debitore pubblico, le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, la situazione della finanza pubblica e il rischio di una sanzione eccessivamente afflittiva o di una locupletazione indebita.
- La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono costituire, se considerati fatti notori e valutati in concreto dal giudice dell’ottemperanza, ragioni ostative al riconoscimento dell’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione.
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