Sentenza n. 963/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Treviso che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2019 al 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Treviso, passata in giudicato e notificata al Ministero, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva costituito la Carta elettronica né accreditato la somma riconosciuta dal titolo giudiziale. Ha inoltre chiesto la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’azione di ottemperanza, poiché la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione e non era stata spontaneamente eseguita. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e accredito della somma di € 2.500,00. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative; nel caso di specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti fatti notori e ragioni sufficienti per non applicarla. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma la sua concreta applicazione e quantificazione richiedono una valutazione discrezionale delle condizioni del debitore pubblico e delle ragioni ostative, comprese le difficoltà derivanti da vincoli normativi e finanziari.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Rileva, insieme all’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., ai fini della verifica delle condizioni preliminari per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di esecuzione imposto al Ministero.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e utilizzata la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Consente di valorizzare fatti notori; il giudice ha ritenuto tali la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, utilizzandoli quali ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando il titolo sia stato notificato all’amministrazione e questa non vi abbia dato spontanea esecuzione.
- In caso di accoglimento dell’azione di ottemperanza, il giudice deve individuare gli adempimenti necessari per dare concreta attuazione al giudicato e può assegnare all’amministrazione un termine per provvedere, nominando sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma non consegue automaticamente all’inadempimento: il giudice deve valutare in concreto le condizioni del debitore pubblico, le difficoltà connesse a vincoli normativi e di bilancio e le altre ragioni ostative, potendo negare o graduare la sanzione.
- La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, se considerati fatti notori, possono integrare ragioni ostative alla condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte.
- La nomina a commissario ad acta di un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice non comporta, per tale funzione, la liquidazione di un compenso.
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