Sentenza n. 960/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione e della proposta di aggiudicazione, limitatamente ai lotti 2, 3 e 4, con riapertura della verifica di anomalia dell'offerta del raggruppamento controinteressato
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la comunicazione della stazione appaltante del 13 novembre 2025, la deliberazione del consiglio di amministrazione del 12 novembre 2025 e gli ulteriori atti connessi, nella parte relativa ai lotti 2, 3 e 4. Gli atti comunicavano l'annullamento d'ufficio, adottato ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, dell'aggiudicazione e della proposta di aggiudicazione precedentemente disposte in favore del raggruppamento controinteressato, nonché la riapertura del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta di tale raggruppamento. Dal testo non risultano ulteriori motivi di ricorso, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Nel corso del giudizio, con dichiarazione congiunta depositata il 20 marzo 2026, le ricorrenti e Contarina S.p.A. hanno dichiarato che, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto alle ricorrenti, è venuto meno l'oggetto della controversia. Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione dell'accordo delle parti.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
"cessazione della materia del contendere"
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che elimina l'utilità concreta della decisione, qui individuata nell'aggiudicazione dell'appalto alle ricorrenti.
art. 21-nonies l. 241/1990
È indicato quale base normativa del procedimento di annullamento d'ufficio degli atti di gara, ma il TAR non ne esamina la legittimità.
art. 90, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
È richiamato nella comunicazione della stazione appaltante relativa agli atti di gara, senza che la sentenza ne sviluppi l'interpretazione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio amministrativo, sopravviene una situazione idonea a eliminare integralmente l'utilità concreta della pronuncia richiesta, come l'adozione di un nuovo esito della procedura che soddisfi la posizione sostanziale delle parti.
- La dichiarazione congiunta delle parti sulla sopravvenuta eliminazione dell'interesse alla decisione può fondare la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando il giudizio è definito per cessazione della materia del contendere, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati.
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