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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21861/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da tre verbali elevati dal Comune per una medesima condotta di circolazione in intersezione semaforizzata: la società, con luce verde sulla corsia di svolta a sinistra e luce rossa per quella corsia, avrebbe proseguito dritto oltre l'incrocio senza rispettare la segnaletica orizzontale e i segnali luminosi. La società ha impugnato i verbali e i giudici di merito hanno accolto l'opposizione, ritenendo illegittimo l'uso del sistema automatico PARVC per varie ragioni, tra cui: mancata omologazione del dispositivo, modalità di funzionamento non conforme perché con ausilio di terzi, e installazione non consentita sul tratto stradale in questione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) extrapetizione/nullità per avere il giudice deciso su profili non dedotti; 2) errata interpretazione della normativa sul sistema PARVC e sulla sua capacità di rilevare la violazione contestata; 3) violazione delle norme che distinguono approvazione e omologazione, sostenendo che l'apparecchio era legittimamente approvato e funzionante in modo diretto; 4) omessa o apparente motivazione sulla qualificazione del tratto stradale e sulla conseguente legittimità dell'installazione; 5) errata liquidazione delle spese, perché il valore della causa andava parametrato all'importo complessivo delle sanzioni irrogate, pari a 216 euro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo, relativo alle spese di lite, rilevando che la liquidazione di 2.800 euro era incongrua rispetto al valore della controversia, desumibile dall'importo complessivo delle sanzioni (216 euro), e comunque non adeguatamente motivata. Ha rigettato il primo e il terzo motivo; ha dichiarato assorbiti il secondo e il quarto. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla statuizione sulle spese e la causa è stata rinviata al Tribunale di Torino, in diversa composizione, per nuova regolazione delle spese e anche per le spese del giudizio di legittimità. Sul piano sostanziale, resta ferma l'affermazione della Corte secondo cui la sola approvazione ministeriale non equivale all'omologazione del dispositivo, e quindi l'uso di un apparecchio approvato ma non omologato non è sufficiente a fondare validamente l'accertamento automatico delle infrazioni nei termini prospettati dal ricorrente, benché nel dispositivo la cassazione sia intervenuta solo sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 41 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    Richiamato come norma violata nei verbali; il ricorso sostiene che la condotta contestata ricadesse nella disciplina dell'art. 146 e non in una diversa violazione.

  • art. 146, commi 2 e 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    È la base normativa della contestazione per mancata osservanza della segnaletica semaforica e del divieto di proseguire la marcia; la Corte richiama la disciplina per il profilo dell'accertamento automatico e per il tema della rilevazione delle infrazioni.

  • art. 201, commi 1-bis e 1-quater, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    È richiamato per sostenere la legittimità dell'accertamento automatico e l'equiparazione, ai fini della rilevazione, tra approvazione e omologazione; il ricorso invoca una lettura estensiva delle infrazioni rilevabili automaticamente.

  • art. 45, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    Norma di collegamento richiamata in relazione alla disciplina dei dispositivi di controllo e alla distinzione tra approvazione e omologazione.

  • art. 192 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    La Corte la utilizza per affermare che approvazione e omologazione sono procedimenti distinti e che l'approvazione è solo passaggio propedeutico all'omologazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per escludere extrapetizione: il giudice di merito non ha alterato petitum e causa petendi e ha valutato la legittimità dell'apparecchio nei limiti della domanda.

  • art. 90 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta violazione delle regole processuali sulla domanda e sul contraddittorio.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per contestare una decisione asseritamente resa oltre il thema decidendum.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla valutazione delle prove e degli accertamenti tecnici.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per censurare la valutazione delle risultanze della CTU e della qualificazione del tratto stradale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nei motivi per dedurre vizi motivazionali, in particolare asserita motivazione apparente o mancante.

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo con riferimento alla consulenza tecnica e alla valutazione delle sue risultanze.

  • art. 7 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Richiamato nel primo motivo in relazione al rito dell'opposizione a sanzioni amministrative e al perimetro del giudizio.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare l'interpretazione del decreto ministeriale di approvazione.

  • artt. 1363 ss. c.c.

    Richiamati nel secondo motivo per sostenere una lettura sistematica del decreto ministeriale e della disciplina del Codice della strada.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo sulla condanna alle spese secondo soccombenza e corretta liquidazione.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo in relazione alla domanda di condanna per responsabilità aggravata, menzionata come profilo considerato dalla Corte ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo per il criterio di determinazione del valore della causa.

  • art. 13, comma 6, legge 31 dicembre 2012, n. 247

    Richiamato nel quinto motivo in tema di parametri forensi.

  • decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato nel quinto motivo per la liquidazione dei compensi professionali in base ai parametri forensi.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    Richiamato nel quinto motivo quale modifica dei parametri applicabili ratione temporis.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, il giudice può esaminare la legittimità del sistema di accertamento automatico anche quando la parte abbia formulato contestazioni che investono l'utilizzo del dispositivo e il rapporto tra quello strumento e la specifica violazione contestata.
  • Ai fini del Codice della strada, l'approvazione ministeriale di un apparecchio non equivale di per sé all'omologazione: si tratta di procedimenti distinti e con effetti diversi, salvo una espressa equiparazione normativa che non può essere desunta in via analogica.
  • Quando la normativa richiede apparecchiature omologate per fondare l'accertamento, l'uso di un dispositivo soltanto approvato ma non omologato non è sufficiente a legittimare la contestazione automatica della violazione.
  • La liquidazione delle spese deve essere coerente con il valore effettivo della controversia e con i parametri tariffari applicabili; una liquidazione significativamente superiore al valore della causa richiede motivazione adeguata ed è censurabile in cassazione.
  • Nel sindacato per cassazione sul vizio di extrapetizione, non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice di merito si mantiene entro gli elementi oggettivi della domanda e valuta profili già implicitamente compresi nel thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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