Sentenza del 16/10/2018 n. 209 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2009-2012, contestando due principali riprese a reddito. La prima riguardava l'imputazione di redditi da partecipazione derivanti dalla presunta esistenza di una società di fatto tra i proprietari dei castelli, formalmente operante attraverso un'associazione culturale ritenuta dall'Ufficio un ente interposto fittizio. La seconda riguardava i proventi dell'attività di affittacamere e case vacanze esercitata nel complesso denominato "Borgo Natocco", che il contribuente sosteneva costituissero redditi da locazione e non redditi d'impresa. Sono state inoltre contestate la mancata notifica dell'atto presupposto, l'assenza di prova del vincolo societario, la ripartizione degli utili sulla base delle indagini finanziarie, la violazione del contraddittorio, l'applicazione di IVA e IRAP e le sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Udine aveva rigettato integralmente i ricorsi. La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata. Ha ritenuto valida la notifica degli accertamenti relativi all'associazione, anche perché allegati agli avvisi personali e ampiamente contestati dal contribuente; ha confermato l'esistenza di una società di fatto con finalità lucrative, individuando nei proprietari dei castelli gli effettivi titolari dei redditi. Ha inoltre ritenuto legittima l'imputazione dei redditi ai soci ai sensi dell'art. 5 TUIR e la ripartizione proporzionale basata sulle movimentazioni bancarie. Quanto al Borgo Natocco, ha qualificato l'attività come esercizio abituale e professionale di affittacamere o struttura ricettiva, non come mera locazione immobiliare, considerando rilevanti la continuità, la pubblicità, l'intermediazione professionale e i servizi di riassetto e fornitura della biancheria. Sono state confermate anche le riprese IVA e IRAP. Le sanzioni erano state annullate dall'Ufficio dopo il decesso del contribuente. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 per la fase di merito e euro 800 per la fase cautelare.
Norme richiamate
Imputazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle società di persone ai soci.
La norma è stata applicata per imputare ai soci il reddito prodotto dalla società di fatto, ritenuta non riconducibile a un ente commerciale soggetto a IRES.
Art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973
Imputazione del reddito al soggetto effettivamente titolare, quando l'interposizione è fittizia.
L'associazione è stata considerata un ente interposto formalmente, mentre i proprietari degli immobili sono stati individuati come effettivi titolari dei redditi.
Il motivo relativo alla mancata o irregolare notifica dell'atto presupposto è stato respinto, ritenendo che la notifica degli atti allegati agli avvisi personali avesse raggiunto lo scopo e consentito una piena difesa.
Art. 4, comma 1, D.P.R. 633/1972
L'attività abituale e organizzata di ospitalità è stata qualificata come attività d'impresa rilevante ai fini IVA.
I proventi dell'attività di affittacamere o case vacanze, se esercitata con abitualità e organizzazione, sono stati qualificati come redditi d'impresa e non come redditi fondiari o da semplice locazione.
Art. 11, comma 2, Legge 413/1991
Il contribuente aveva invocato la disciplina dei redditi da locazione, ma la Commissione ha escluso che potesse applicarsi in presenza di un'attività ricettiva organizzata e accompagnata da servizi.
Art. 52, comma 2, D.Lgs. 546/1992
L'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza è stata discussa e respinta nella fase cautelare.
Art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. 546/1992
La richiesta subordinata di rimessione della causa al primo giudice per mancata integrazione del contraddittorio non è stata accolta.
L'Ufficio ha annullato le sanzioni in seguito al decesso del contribuente.
Massime di principio
- Un'associazione formalmente non commerciale può essere riqualificata come società di fatto o ente interposto quando l'attività concretamente svolta è commerciale, organizzata e lucrativa, soprattutto se i proventi confluiscono direttamente ai soggetti che gestiscono o mettono a disposizione gli immobili.
- Per accertare una società di fatto non è indispensabile un contratto scritto: possono essere sufficienti elementi convergenti quali la collaborazione stabile, la comunanza d'interessi economici, i conferimenti, la gestione coordinata e la destinazione comune dei ricavi.
- La gestione di immobili destinati a ospitalità turistica non è semplice locazione quando presenta abitualità, pubblicità, intermediazione professionale, elevato ricambio degli ospiti e servizi accessori come pulizia, riassetto e biancheria.
- La circostanza che la gestione operativa sia affidata a un'agenzia o a un terzo non esclude automaticamente la natura imprenditoriale dell'attività del proprietario, se questi incassa i proventi e l'organizzazione economica è stabile.
- In assenza di quote societarie formalmente documentate, l'Amministrazione può proporre una ripartizione dei redditi sulla base di elementi finanziari oggettivi, come le entrate rilevate sui conti correnti, purché tali dati non siano adeguatamente contestati.
- La mancata allegazione o autonoma notifica dell'atto presupposto non determina necessariamente la nullità se il contribuente ne ha avuto conoscenza effettiva, lo ha potuto contestare e l'atto allegato ha consentito un'effettiva difesa.
- La qualificazione fiscale dell'attività dipende dalle modalità concrete di esercizio più che dalla denominazione utilizzata nei contratti, nelle comunicazioni amministrative o nello statuto associativo.
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