Sentenza del 16/10/2018 n. 673 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società, per l'anno d'imposta 2006, la contabilizzazione di una fattura relativa a un'operazione oggettivamente inesistente, con conseguente recupero del costo e della detrazione. La società aveva dedotto la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, sostenendo che la denuncia penale fosse pretestuosa e tardiva; aveva inoltre contestato la mancata allegazione del processo verbale di constatazione redatto nei confronti del terzo emittente, l'insufficienza della prova dell'Amministrazione e la rilevanza del pagamento effettuato tramite assegno bancario. I soci avevano impugnato i rispettivi avvisi fondati sul regime di tassazione per trasparenza.
La decisione
Il giudice di primo grado aveva accolto i ricorsi riuniti. In appello, invece, la Commissione ha accolto il gravame dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza impugnata, confermando sostanzialmente la legittimità degli avvisi di accertamento. Il Collegio ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini per gli avvisi anteriori al 2 settembre 2015 quando sussisteva l'obbligo di denuncia per un reato tributario, anche senza effettiva presentazione della denuncia entro il termine ordinario. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione per relationem, purché l'atto riporti gli elementi essenziali del documento richiamato. Nel merito, l'Ufficio aveva fornito elementi indiziari idonei a contestare l'inesistenza dell'operazione, mentre la società non aveva dimostrato né la reale riferibilità e legittimità del costo o della detrazione né la propria inconsapevolezza della frode. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 74 del 2000
Reati tributari rilevanti ai fini del raddoppio dei termini
La possibile sussistenza di un reato tributario, tale da imporre l'obbligo di denuncia, consente per gli avvisi anteriori al 2 settembre 2015 il raddoppio dei termini di accertamento.
Articolo 331 del codice di procedura penale
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio
Ai fini del regime applicabile agli avvisi anteriori al 2 settembre 2015 rileva l'obbligo di denuncia della violazione penal-tributaria, non necessariamente l'effettiva presentazione della denuncia entro il termine ordinario.
Decreto legislativo n. 128 del 2015
Regime transitorio introdotto con decorrenza 2 settembre 2015
La sentenza distingue il regime precedente da quello successivo alla riforma, precisando che per gli avvisi anteriori alla data di entrata in vigore del regime transitorio era sufficiente l'obbligo astratto di denuncia.
Articolo 7 della legge n. 212 del 2000
Gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati a pena di nullità
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e il percorso logico seguito dall'Ufficio. È ammessa la motivazione per relationem se l'atto riproduce o rende conoscibili gli elementi essenziali del documento richiamato.
Articolo 2697 del codice civile
L'Ufficio deve provare gli elementi che fondano la contestazione dell'operazione inesistente e gli indizi della conoscenza o conoscibilità della frode; il contribuente deve dimostrare la legittimità del costo o della detrazione e la propria estraneità consapevole all'operazione fraudolenta.
Cassazione, ordinanza n. 18281 del 2018
Ha affermato che, per gli avvisi anteriori al 2 settembre 2015, il raddoppio dei termini presuppone l'obbligo di denuncia per un reato tributario e non la sua effettiva presentazione.
Cassazione, sentenza n. 16109 del 2015
Nelle società a ristretta base partecipativa, la denuncia nei confronti del rappresentante legale può consentire l'applicazione del raddoppio dei termini anche nei confronti del socio, pur in assenza di una specifica notizia di reato a suo carico.
Cassazione, ordinanza n. 17619 del 2018
Ha riconosciuto la legittimità della motivazione per relationem quando il contenuto essenziale dell'atto richiamato è riportato o comunque reso sufficientemente conoscibile nell'avviso.
Cassazione, sentenza n. 25545 del 2017
In caso di fatture relative a operazioni inesistenti, la regolarità formale della contabilità e il pagamento tramite strumenti tracciabili non sono sufficienti a provare l'effettività dell'operazione o la buona fede del contribuente.
Massime di principio
- Per gli avvisi di accertamento anteriori al 2 settembre 2015, il raddoppio dei termini può operare quando la violazione fiscale comporta l'obbligo astratto di denuncia per un reato tributario; non è necessariamente decisivo che la denuncia sia stata presentata tempestivamente.
- Nelle società a ristretta base partecipativa, gli effetti del raddoppio dei termini possono estendersi ai soci quando la notizia di reato riguarda il rappresentante legale e la violazione è riferibile alla società.
- Un avviso di accertamento può richiamare un processo verbale di constatazione o altri documenti esterni, purché ne esponga gli elementi essenziali e consenta al contribuente di comprendere pienamente le ragioni della pretesa.
- Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni inesistenti, deve fornire elementi anche presuntivi idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione e la conoscenza o conoscibilità della frode. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare concretamente l'effettività dell'operazione, la legittimità del costo o della detrazione e la propria buona fede.
- Il pagamento con assegno, la registrazione contabile e la regolarità formale della fattura non dimostrano da soli che l'operazione sia reale, perché tali elementi possono essere formalmente predisposti anche in operazioni fraudolente.
- La dichiarazione annuale rilevante per il computo dei termini è quella nella quale l'annotazione della fattura produce effetti sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non necessariamente l'anno in cui la fattura è stata materialmente registrata.
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