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Sentenza

Sentenza del 16/10/2018 n. 2375 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Camera di commercio - iscrizione - banca - fusione per incorporazione - creazione di nuovo soggetto giuridico - obbligo al versamento della quota per iscrizione - consegue - avvenuto versamento del soggetto incorporante - non rileva- duplicazione del prelievo - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato riconosciuto l'obbligo di versamento del tributo camerale da parte dell'impresa bancaria interessata dalla fusione per incorporazione. Il pagamento già effettuato dal soggetto incorporante non escludeva l'ulteriore obbligazione, poiché non è stata ravvisata una duplicazione illegittima del prelievo. La pretesa della Camera di Commercio è stata quindi ritenuta fondata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'obbligo di pagamento del diritto annuale camerale in seguito a una fusione per incorporazione. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il tributo fosse già stato versato dal soggetto incorporante e che un ulteriore pagamento avrebbe determinato una duplicazione del prelievo. La decisione ha invece ritenuto rilevante il fatto che la fusione producesse un nuovo soggetto giuridico, tenuto autonomamente all'iscrizione e al versamento del tributo per le unità locali presenti sul territorio durante l'anno.

Massime di principio

  • In caso di fusione per incorporazione, occorre verificare gli effetti dell'operazione sulla soggettività giuridica e sugli obblighi camerali del soggetto risultante.
  • La nascita o la ricostituzione di un soggetto giuridico rilevante ai fini dell'iscrizione camerale può comportare un autonomo obbligo di versamento del diritto annuale.
  • Il pagamento effettuato dal soggetto incorporante non esclude automaticamente l'obbligo riferibile al nuovo soggetto o alle sue unità locali: va valutato se i versamenti riguardino la medesima obbligazione e il medesimo periodo.
  • La pluralità di pagamenti non costituisce necessariamente duplicazione indebita quando deriva da distinti presupposti soggettivi o da differenti iscrizioni camerali sorte nel corso dell'anno.

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