Sentenza del 16/10/2018 n. 2375 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Camera di commercio - iscrizione - banca - fusione per incorporazione - creazione di nuovo soggetto giuridico - obbligo al versamento della quota per iscrizione - consegue - avvenuto versamento del soggetto incorporante - non rileva- duplicazione del prelievo - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto l'obbligo di versamento del tributo camerale da parte dell'impresa bancaria interessata dalla fusione per incorporazione. Il pagamento già effettuato dal soggetto incorporante non escludeva l'ulteriore obbligazione, poiché non è stata ravvisata una duplicazione illegittima del prelievo. La pretesa della Camera di Commercio è stata quindi ritenuta fondata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'obbligo di pagamento del diritto annuale camerale in seguito a una fusione per incorporazione. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il tributo fosse già stato versato dal soggetto incorporante e che un ulteriore pagamento avrebbe determinato una duplicazione del prelievo. La decisione ha invece ritenuto rilevante il fatto che la fusione producesse un nuovo soggetto giuridico, tenuto autonomamente all'iscrizione e al versamento del tributo per le unità locali presenti sul territorio durante l'anno.
Massime di principio
- In caso di fusione per incorporazione, occorre verificare gli effetti dell'operazione sulla soggettività giuridica e sugli obblighi camerali del soggetto risultante.
- La nascita o la ricostituzione di un soggetto giuridico rilevante ai fini dell'iscrizione camerale può comportare un autonomo obbligo di versamento del diritto annuale.
- Il pagamento effettuato dal soggetto incorporante non esclude automaticamente l'obbligo riferibile al nuovo soggetto o alle sue unità locali: va valutato se i versamenti riguardino la medesima obbligazione e il medesimo periodo.
- La pluralità di pagamenti non costituisce necessariamente duplicazione indebita quando deriva da distinti presupposti soggettivi o da differenti iscrizioni camerali sorte nel corso dell'anno.
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