Sentenza del 16/10/2018 n. 1353 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Motivazione - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IRES e IVA per l'anno 2012, emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. La ricorrente contestava, tra l'altro, l'assenza di una previa comunicazione dell'irregolarità, l'utilizzo del controllo automatizzato per recuperare crediti ritenuti non spettanti e, soprattutto, l'insufficiente motivazione della cartella e del ruolo. La cartella riportava soltanto dati numerici e indicazioni generiche sulle somme dovute, senza spiegare le ragioni del recupero né il procedimento seguito per determinare l'importo richiesto.
La decisione
La Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto l'appello e annullato la cartella di pagamento. Ha rilevato che il fondamento della pretesa era divenuto comprensibile soltanto grazie alle spiegazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nel giudizio, mentre la cartella si limitava a elencare importi e voci contabili senza illustrare le causali del recupero e il calcolo della somma capitale di 913.393 euro. Poiché non vi erano stati precedenti atti di accertamento, la cartella avrebbe dovuto contenere una motivazione particolarmente chiara e completa. La motivazione non poteva essere integrata per la prima volta durante il contenzioso. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione della novità dell'orientamento giurisprudenziale applicato.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e consente la liquidazione delle imposte sulla base dei dati dichiarati e dei dati disponibili all'Amministrazione. L'utilizzo della procedura non esonera tuttavia l'Amministrazione dall'obbligo di motivare adeguatamente la cartella quando non vi siano precedenti atti di accertamento.
Art. 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e il recupero delle somme risultanti dalla liquidazione automatizzata. Anche in questo caso, l'atto di riscossione deve rendere comprensibili le ragioni del recupero e il criterio di determinazione dell'importo richiesto.
Obbligo di motivazione degli atti tributari e Statuto dei diritti del contribuente
La cartella di pagamento deve consentire al contribuente di conoscere concretamente il titolo e il fondamento della pretesa. Se non è preceduta da un avviso di accertamento, deve contenere una motivazione autonoma, chiara e sufficiente, non potendo limitarsi a riportare dati numerici o formule generiche.
Massime di principio
- Una cartella emessa direttamente dopo un controllo automatizzato deve spiegare in modo comprensibile l'origine del debito, le poste contestate e il calcolo dell'importo richiesto.
- La mera indicazione di cifre, codici, voci come imposta a debito o minor credito e il richiamo generico al controllo automatizzato non sono sufficienti se non consentono di ricostruire la ragione del recupero.
- L'Amministrazione non può compensare una motivazione carente della cartella fornendo spiegazioni soltanto durante il giudizio: le ragioni della pretesa devono risultare dall'atto impugnato o da atti precedenti validamente notificati.
- Il controllo automatizzato è utilizzabile per errori meramente contabili o risultanti direttamente dalla dichiarazione, ma l'atto deve comunque essere motivato; se il recupero richiede valutazioni non desumibili automaticamente dai dati dichiarati, può essere necessario un distinto atto di accertamento.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare se la cartella indica il periodo d'imposta, la dichiarazione interessata, le singole poste recuperate, le compensazioni contestate e il metodo di calcolo dell'importo, oltre all'eventuale esistenza di precedenti comunicazioni o accertamenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 ott 2018Sentenza del 16/10/2018 n. 22 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 16 ott 2018Sentenza del 16/10/2018 n. 209 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 16 ott 2018Sentenza del 16/10/2018 n. 673 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 16 ott 2018Sentenza del 16/10/2018 n. 679 - Comm. Trib. Prov. Pescara
- Sentenza · 16 ott 2018Sentenza del 16/10/2018 n. 1097 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 16 ott 2018Sentenza del 16/10/2018 n. 2375 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →