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Sentenza

Sentenza del 16/10/2018 n. 1353 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Motivazione - Necessita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IRES e IVA per l'anno 2012, emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. La ricorrente contestava, tra l'altro, l'assenza di una previa comunicazione dell'irregolarità, l'utilizzo del controllo automatizzato per recuperare crediti ritenuti non spettanti e, soprattutto, l'insufficiente motivazione della cartella e del ruolo. La cartella riportava soltanto dati numerici e indicazioni generiche sulle somme dovute, senza spiegare le ragioni del recupero né il procedimento seguito per determinare l'importo richiesto.

La decisione

La Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto l'appello e annullato la cartella di pagamento. Ha rilevato che il fondamento della pretesa era divenuto comprensibile soltanto grazie alle spiegazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nel giudizio, mentre la cartella si limitava a elencare importi e voci contabili senza illustrare le causali del recupero e il calcolo della somma capitale di 913.393 euro. Poiché non vi erano stati precedenti atti di accertamento, la cartella avrebbe dovuto contenere una motivazione particolarmente chiara e completa. La motivazione non poteva essere integrata per la prima volta durante il contenzioso. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione della novità dell'orientamento giurisprudenziale applicato.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e consente la liquidazione delle imposte sulla base dei dati dichiarati e dei dati disponibili all'Amministrazione. L'utilizzo della procedura non esonera tuttavia l'Amministrazione dall'obbligo di motivare adeguatamente la cartella quando non vi siano precedenti atti di accertamento.

  • Art. 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e il recupero delle somme risultanti dalla liquidazione automatizzata. Anche in questo caso, l'atto di riscossione deve rendere comprensibili le ragioni del recupero e il criterio di determinazione dell'importo richiesto.

  • Obbligo di motivazione degli atti tributari e Statuto dei diritti del contribuente

    La cartella di pagamento deve consentire al contribuente di conoscere concretamente il titolo e il fondamento della pretesa. Se non è preceduta da un avviso di accertamento, deve contenere una motivazione autonoma, chiara e sufficiente, non potendo limitarsi a riportare dati numerici o formule generiche.

Massime di principio

  • Una cartella emessa direttamente dopo un controllo automatizzato deve spiegare in modo comprensibile l'origine del debito, le poste contestate e il calcolo dell'importo richiesto.
  • La mera indicazione di cifre, codici, voci come imposta a debito o minor credito e il richiamo generico al controllo automatizzato non sono sufficienti se non consentono di ricostruire la ragione del recupero.
  • L'Amministrazione non può compensare una motivazione carente della cartella fornendo spiegazioni soltanto durante il giudizio: le ragioni della pretesa devono risultare dall'atto impugnato o da atti precedenti validamente notificati.
  • Il controllo automatizzato è utilizzabile per errori meramente contabili o risultanti direttamente dalla dichiarazione, ma l'atto deve comunque essere motivato; se il recupero richiede valutazioni non desumibili automaticamente dai dati dichiarati, può essere necessario un distinto atto di accertamento.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare se la cartella indica il periodo d'imposta, la dichiarazione interessata, le singole poste recuperate, le compensazioni contestate e il metodo di calcolo dell'importo, oltre all'eventuale esistenza di precedenti comunicazioni o accertamenti.

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