Sentenza del 16/10/2018 n. 22 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Esenzione IVA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a IVA dei servizi di gestione dei pagamenti e dei giroconti connessi alle carte di credito emesse dalla banca e gestiti da XE S.p.A. per conto del Consorzio XP. L'Agenzia sosteneva che si trattasse di una mera prestazione tecnica o informatica, imponibile IVA. La società sosteneva invece che il servizio rientrasse nell'esenzione prevista per le operazioni relative a pagamenti, conti correnti e giroconti, poiché XE poteva effettuare accrediti e addebiti sui conti dei clienti e assumeva la responsabilità della corretta esecuzione delle transazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto ammissibile l'appello cumulativo dell'Agenzia, poiché le sentenze riguardavano un'identica questione di diritto, ma lo ha respinto nel merito. È stata confermata l'esenzione IVA delle prestazioni, in quanto XE non si limitava a fornire un sistema informatico o un supporto tecnico, ma svolgeva funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni di pagamento e giroconto, modificando i conti mediante accrediti e addebiti e garantendo contrattualmente la corretta esecuzione delle operazioni. Le spese sono state compensate per metà; l'Agenzia è stata condannata al pagamento della restante metà, liquidata in 9.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Prestazioni di servizi concernenti (...) le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti.
L'esenzione IVA si applica non solo quando le operazioni sono eseguite direttamente da una banca, ma anche quando sono affidate a un terzo, purché il terzo svolga le funzioni specifiche ed essenziali dell'operazione finanziaria e non fornisca una mera infrastruttura tecnica.
Art. 13, parte B, lett. d), punti 3-5, Sesta direttiva 77/388/CEE
Operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali.
La natura esente del servizio dipende dal contenuto e dalla funzione della prestazione, non dal tipo di prestatore, dal destinatario o dalle modalità elettroniche o manuali di esecuzione.
Sentenza Corte di Giustizia UE 5 giugno 1997, causa C-2/95
Un servizio affidato a un centro informatico o a un terzo è esente quando costituisce, considerato globalmente, un insieme distinto idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali dei pagamenti o dei giroconti. Non è invece esente la semplice messa a disposizione di sistemi informatici o la prestazione di attività materiali e tecniche.
Cassazione, sentenze n. 8075/2013, n. 15582/2010 e n. 1186/2010
È ammissibile un appello cumulativo contro più sentenze tributarie quando la decisione dipende da identiche questioni di diritto comuni alle diverse controversie.
Massime di principio
- Per stabilire l'esenzione IVA di servizi finanziari esternalizzati occorre guardare alla sostanza e alla funzione effettiva del servizio, non alla denominazione contrattuale o al fatto che il prestatore sia una banca.
- L'esenzione può applicarsi a un terzo prestatore se questo può eseguire direttamente trasferimenti di fondi, effettuando accrediti e addebiti sui conti interessati.
- È necessario che il prestatore assuma una responsabilità sostanziale per la corretta esecuzione delle operazioni finanziarie; la sola responsabilità per il funzionamento tecnico, informatico o materiale non è sufficiente.
- La prestazione deve costituire un insieme autonomo, distinto e idoneo a realizzare gli elementi specifici ed essenziali del pagamento o del giroconto.
- La mera fornitura di software, piattaforme, hardware, elaborazione dati o supporto tecnico resta normalmente imponibile IVA se il prestatore non incide sui rapporti giuridici ed economici dei conti e non garantisce l'esecuzione dell'operazione finanziaria.
- In caso di controversie analoghe, sono quindi decisivi il contenuto concreto delle attività, i poteri operativi sui conti, le clausole sulla responsabilità contrattuale e l'eventuale assunzione del rischio per errori o mancata esecuzione delle transazioni.
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