Sentenza del 16/10/2018 n. 1097 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - Tributi armonizzati - Connessione con imposte sui redditi - Contraddittorio endo-procedimentale - Necessità - Sussiste - Mancanza - Conseguenze - Illegittimità dell'avviso di accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato le dichiarazioni IRPEF, IRAP e IVA relative al 2009 sulla base di indagini finanziarie concernenti movimentazioni bancarie ritenute non giustificate. Il contribuente sosteneva, tra l'altro, di aver documentato la provenienza delle somme e contestava l'omesso contraddittorio preventivo, soprattutto perché l'accertamento riguardava anche l'IVA. Pur avendo risposto all'invito dell'Ufficio e prodotto giustificazioni e documenti, non gli era stata concessa una concreta possibilità di replicare alle valutazioni secondo cui alcune movimentazioni restavano non giustificate.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del contribuente e riformato la sentenza di primo grado, annullando integralmente l'avviso di accertamento. Ha ritenuto necessario il contraddittorio endoprocedimentale in relazione all'IVA e ha considerato la sua omissione lesiva del diritto di difesa, poiché il contribuente aveva indicato in giudizio le ragioni e la documentazione che avrebbe potuto far valere nella fase amministrativa. L'annullamento ha avuto effetto assorbente anche per IRPEF e IRAP, in ragione della connessione tra la determinazione dei ricavi ai fini reddituali e quella del volume d'affari ai fini IVA. L'Agenzia è stata inoltre condannata a rifondere le spese del grado, liquidate in 500 euro.
Norme richiamate
Principio del contraddittorio endoprocedimentale in materia di IVA e tributi armonizzati
Il contribuente deve avere la possibilità di esprimere utilmente il proprio punto di vista prima dell'adozione dell'atto impositivo.
Quando l'accertamento riguarda l'IVA, l'Amministrazione deve garantire un contraddittorio preventivo effettivo. La violazione comporta l'illegittimità dell'atto se il contribuente dimostra, anche nel ricorso, quali difese concrete avrebbe potuto svolgere e quali elementi avrebbe potuto sottoporre all'Ufficio.
Disciplina delle indagini finanziarie e delle presunzioni derivanti dai movimenti bancari
Le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere utilizzate come presunzioni ai fini dell'accertamento.
Il contribuente può superare la presunzione fornendo spiegazioni specifiche e documentazione sulla provenienza e sulla destinazione delle somme. L'Ufficio non può limitarsi a qualificare le movimentazioni come non giustificate senza confrontarsi adeguatamente con gli elementi forniti.
Regole sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento
L'avviso risulta legittimamente sottoscritto da un funzionario della carriera direttiva come prescritto dalla legge.
Nel caso concreto la contestazione sulla sottoscrizione e sulla delega è stata ritenuta inammissibile perché non proposta tempestivamente nel ricorso introduttivo; inoltre, l'atto risultava sottoscritto da un funzionario abilitato.
Massime di principio
- Per gli accertamenti che comprendono l'IVA, l'Amministrazione deve instaurare un contraddittorio preventivo reale e non meramente formale, consentendo al contribuente di conoscere le contestazioni e replicare prima dell'emissione dell'atto.
- L'omissione del contraddittorio non determina automaticamente l'annullamento in ogni caso: il contribuente deve indicare concretamente quali difese, documenti o chiarimenti avrebbe potuto presentare e dimostrare che tali elementi avrebbero potuto incidere sull'esito dell'accertamento.
- Quando IVA, imposte sui redditi e IRAP derivano dalla medesima ricostruzione dei ricavi o delle movimentazioni finanziarie, l'illegittimità dell'accertamento IVA può riflettersi anche sulle altre imposte, se esiste una stretta connessione tra le rispettive basi imponibili.
- In presenza di indagini bancarie, spiegazioni generiche possono non essere sufficienti: è opportuno documentare analiticamente ogni movimento, indicandone origine, destinatario, causale e natura non reddituale, ove applicabile.
- Le eccezioni relative a vizi formali dell'avviso, come sottoscrizione, delega o notificazione, devono essere sollevate tempestivamente e nel primo atto difensivo utile, altrimenti possono essere dichiarate inammissibili.
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