Sentenza del 16/10/2018 n. 679 - Comm. Trib. Prov. Pescara
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'ICI non versata per l'anno 2012, sostenendo di avere diritto all'esenzione o alle agevolazioni previste per l'abitazione principale. Dal 31 agosto 2007 al 12 dicembre 2012 egli aveva abitato stabilmente nell'immobile di Pescara dopo la rottura del rapporto coniugale, mentre la moglie risiedeva in un altro Comune. Secondo il ricorrente, la propria dimora abituale nell'immobile era sufficiente, anche in assenza di convivenza con la moglie, richiamando la sentenza della Cassazione n. 14389/2010. Il Comune ha sostenuto invece che il beneficio richiedeva la dimora abituale sia del titolare sia dei suoi familiari nella stessa abitazione, contestando inoltre la mancanza di una separazione coniugale formalmente documentata.
La decisione
La Commissione ha rigettato il ricorso, ritenendo che l'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 richiedesse espressamente la dimora abituale sia del contribuente sia dei suoi familiari nell'immobile per il quale veniva richiesta l'agevolazione. La sola dimora abituale del ricorrente non era quindi sufficiente. Il Collegio ha applicato un'interpretazione rigorosa e restrittiva delle norme agevolative, escludendo ogni valutazione discrezionale sulle ragioni della mancata convivenza e richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
Art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
La disciplina dell'abitazione principale richiede che il titolare e i familiari dimorino abitualmente nell'abitazione per la quale è richiesto il beneficio.
La norma è stata interpretata in senso letterale e restrittivo: la detrazione o l'agevolazione ICI per l'abitazione principale spetta solo quando la dimora abituale è comune al contribuente e ai suoi familiari. La sola residenza o dimora del proprietario non è sufficiente.
Art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296
La modifica decorre dal 1° gennaio 2007.
La disposizione è richiamata in relazione alla nozione di abitazione principale e alla presunzione collegata alla residenza anagrafica, senza modificare il requisito sostanziale della dimora abituale del contribuente e dei familiari.
Cassazione civile, Sezione 5, sentenza n. 14389 del 15 giugno 2010
Un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari.
La Corte ha stabilito che il diritto alla detrazione e all'aliquota ridotta ICI non sorge se la dimora abituale nell'immobile è riscontrabile soltanto nel contribuente e non nei suoi familiari.
Cassazione civile, Sezione 6-5, ordinanza n. 15198 del 3 luglio 2014
Il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale, sempre che il complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono.
Più unità immobiliari possono essere considerate un'unica abitazione principale solo se costituiscono un complesso abitativo effettivamente unitario, normalmente perché confinanti. La detrazione resta comunque una sola. Tale principio non è applicabile a immobili situati in Comuni diversi.
Cassazione civile, Sezione 6-5, ordinanza n. 15444 del 21 giugno 2017
Occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo.
La Cassazione ha confermato l'esclusione della detrazione quando l'immobile costituisce la dimora abituale del solo contribuente e non del coniuge, in una fattispecie analoga a quella esaminata.
Massime di principio
- Per ottenere l'agevolazione ICI prevista per l'abitazione principale, non è normalmente sufficiente dimostrare che l'immobile sia abitato stabilmente dal solo proprietario: occorre anche la dimora abituale dei familiari, secondo la disciplina applicabile.
- Le norme fiscali che prevedono esenzioni o agevolazioni sono generalmente interpretate in modo restrittivo; non è possibile estenderne l'applicazione a casi non espressamente previsti facendo leva soltanto su ragioni personali o sulla separazione di fatto.
- La separazione di fatto o la mera cessazione della convivenza non elimina automaticamente il requisito della convivenza familiare richiesto dalla norma. La situazione deve essere valutata alla luce della disciplina vigente e, quando rilevante, di una separazione formalmente documentata.
- La prova dell'utilizzo effettivo dell'immobile da parte del solo contribuente può dimostrare la sua dimora abituale, ma non basta a provare il requisito ulteriore della dimora abituale dei familiari.
- Più immobili possono beneficiare unitariamente dell'agevolazione solo quando siano effettivamente integrati in un'unica abitazione, ad esempio perché confinanti; immobili ubicati in Comuni diversi non possono normalmente essere trattati come un'unica abitazione principale.
- In casi analoghi è essenziale verificare la normativa applicabile all'anno d'imposta, la residenza anagrafica, la dimora abituale di tutti i familiari e l'eventuale esistenza di provvedimenti formali di separazione o divorzio.
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