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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22819/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003 nei confronti di una società a ristretta base partecipativa e, ritenendo operante la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, aveva emesso distinti avvisi nei confronti della società partecipante e dei soci persone fisiche. I contribuenti avevano impugnato gli atti e le Commissioni tributarie avevano accolto i ricorsi, ritenendo l'atto illegittimo perché notificato prima del decorso di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione e senza adeguata motivazione sull'urgenza. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che il termine dilatorio opera solo per il contribuente sottoposto a accesso/ispezione/verifica nei locali e non per i terzi raggiunti da accertamento derivato; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 21-octies L. 241/1990, invocando una lettura sostanziale della lesione del contraddittorio; 3) violazione del medesimo art. 12, comma 7, per l'esistenza di urgenza derivante dalla scadenza del termine decadenziale di accertamento; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo proprio all'urgenza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo di fatto le ulteriori censure, e ha cassato la sentenza della CTR. Ha affermato che la garanzia del termine di 60 giorni di cui all'art. 12, commi 1 e 7, dello Statuto del contribuente si applica esclusivamente al soggetto nei cui locali siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche fiscali, non potendosi estendere in via generalizzata ai terzi, anche se destinatari di accertamenti fondati sugli esiti della verifica svolta nei confronti della società. Ha inoltre richiamato l'autonomia della posizione del socio rispetto a quella della società, osservando che la sola priorità temporale della notifica al socio non incide sulla legittimità dell'accertamento. La causa è stata rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    "L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza"

    Il termine dilatorio di 60 giorni tutela solo il contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche fiscali nei locali dell'attività; non integra un obbligo generale di contraddittorio preventivo per qualunque contribuente coinvolto nell'accertamento.

  • art. 12, commi 1 e 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    La disciplina è calibrata sulle verifiche in loco e sul rilascio del PVC al contribuente sottoposto alla verifica; la garanzia non si estende automaticamente ai soggetti terzi destinatari di accertamenti conseguenti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo in tema di urgenza.

  • art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dalla ricorrente in tema di vizi procedimentali, ma la decisione si concentra sulla non applicabilità della garanzia del contraddittorio ai terzi.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

    Disposizioni sul rito camerale in cassazione richiamate nella trattazione dell'ordinanza.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 1

    È richiamato come fonte delle categorie tipiche di accesso, ispezione e verifica fiscale.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1

    È richiamato per il rinvio delle regole sulle verifiche fiscali in materia di imposte dirette.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 53-bis

    È richiamato per l'applicazione della disciplina delle verifiche fiscali anche all'imposta di registro.

  • Cass., Sez. U., 09/12/2015, n. 24823

    È richiamata quale precedente che esclude un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale fuori dai casi previsti dalla legge.

  • Cass., Sez. U., 28/07/2013, n. 18184

    È richiamata per il principio secondo cui il termine dilatorio decorre dal rilascio del PVC al contribuente sottoposto a accesso/ispezione/verifica.

  • Cass. 04/09/2020, n. 18383

    È richiamata per affermare che la priorità temporale della notifica dell'avviso al socio, rispetto a quello della società, non vizia l'accertamento se è rispettata la scansione propria della verifica svolta nei confronti della società.

Massime di principio

  • Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera soltanto per il contribuente direttamente sottoposto a accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività, non per qualunque soggetto coinvolto in atti di accertamento successivi o derivati.
  • L'art. 12 della L. n. 212/2000 non fonda un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per ogni atto impositivo, ma una garanzia speciale collegata alle verifiche fiscali in loco.
  • Quando l'accertamento verso il socio deriva da quello emesso nei confronti della società, l'autonomia delle posizioni soggettive impedisce di configurare un vizio per la sola notifica anticipata al socio rispetto alla società, se ciò dipende dal rispetto del termine dilatorio spettante alla società verificata.
  • La nullità o invalidità dell'atto impositivo per violazione del termine dilatorio non può essere affermata fuori dai casi espressamente previsti dalla disciplina delle verifiche fiscali.
  • La deduzione di un'urgenza ex art. 12, comma 7, rileva solo se la garanzia sia astrattamente applicabile al destinatario dell'atto; in difetto, la questione resta priva di rilievo decisivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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