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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26294/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente aveva attivato la procedura DOCFA per un locale commerciale sito in Napoli e aveva proposto la classificazione catastale in categoria C/1 classe 10, con indicazione di una superficie di 57 mq. L’ufficio, in sede di revisione, aveva attribuito la classe 12 e aveva considerato una superficie maggiore, pari a 156 mq, includendo anche un locale interrato. La Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello della contribuente, aveva ritenuto congrua la classe 10 proposta in DOCFA ma aveva confermato la diversa e maggiore metratura. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990, 7 l. n. 212/2000, 1 d.m. n. 701/1994 e 38 d.P.R. n. 1142/1949, sostenendo che l’ufficio avesse disatteso gli elementi di fatto da lei indicati nella proposta DOCFA e che, proprio per tale divergenza, l’avviso avrebbe dovuto contenere una motivazione più approfondita, anche con riguardo agli esiti del sopralluogo tecnico e alle caratteristiche dell’immobile, per consentirle una difesa effettiva in giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel caso di attribuzione di classe catastale a seguito di procedura DOCFA, la motivazione dell’atto è sufficiente quando l’ufficio non disattenda gli elementi di fatto indicati dal contribuente e la divergenza dipenda da una diversa valutazione tecnica del bene. Nel caso concreto, però, la CTR aveva già esaminato in modo adeguato le caratteristiche intrinseche dell’immobile, confermando la classe 10 proposta dalla contribuente ma anche la maggiore superficie rilevata dall’ufficio, sulla base di un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha quindi disposto la condanna della ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato come parametro di motivazione del provvedimento amministrativo, ritenuto nel caso non violato nei termini dedotti dalla ricorrente.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza sulla DOCFA.

  • art. 1 d.m. n. 701/1994

    Richiamato quale disciplina della procedura DOCFA e del rapporto tra proposta del contribuente e determinazione ufficio.

  • art. 38 d.P.R. n. 1142/1949

    Richiamato come norma in materia catastale e di classificazione/rendita dell’immobile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicata come norma del motivo di ricorso per cassazione per dedotta violazione di legge.

  • art. 2 d.l. n. 16/1993

    Richiamato insieme al d.m. n. 701/1994 quale base normativa della procedura DOCFA.

  • legge n. 75/1993

    Citata come legge di conversione del d.l. n. 16/1993 in materia DOCFA.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di attribuzione della classe catastale a seguito di procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto quando l’ufficio indica i dati oggettivi e la classe attribuita, purché non vengano disattesi gli elementi di fatto forniti dal contribuente; se la divergenza riguarda solo una diversa valutazione tecnica del bene, non è necessaria una motivazione analitica ulteriore.
  • Quando l’amministrazione catastale contesta o integra gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente circa le caratteristiche intrinseche dell’immobile, l’atto deve contenere una motivazione adeguata a consentire la difesa e a delimitare l’eventuale controversia.
  • L’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulle caratteristiche dell’immobile e sulla maggiore o minore superficie rilevante ai fini catastali non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la valutazione del giudice di merito sulla utilizzabilità di spazi interni o accessori dell’immobile, quando tale valutazione si traduca in un accertamento fattuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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