Cassazione Civile, Ordinanza n. 26294/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva attivato la procedura DOCFA per un locale commerciale sito in Napoli e aveva proposto la classificazione catastale in categoria C/1 classe 10, con indicazione di una superficie di 57 mq. L’ufficio, in sede di revisione, aveva attribuito la classe 12 e aveva considerato una superficie maggiore, pari a 156 mq, includendo anche un locale interrato. La Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello della contribuente, aveva ritenuto congrua la classe 10 proposta in DOCFA ma aveva confermato la diversa e maggiore metratura. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990, 7 l. n. 212/2000, 1 d.m. n. 701/1994 e 38 d.P.R. n. 1142/1949, sostenendo che l’ufficio avesse disatteso gli elementi di fatto da lei indicati nella proposta DOCFA e che, proprio per tale divergenza, l’avviso avrebbe dovuto contenere una motivazione più approfondita, anche con riguardo agli esiti del sopralluogo tecnico e alle caratteristiche dell’immobile, per consentirle una difesa effettiva in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel caso di attribuzione di classe catastale a seguito di procedura DOCFA, la motivazione dell’atto è sufficiente quando l’ufficio non disattenda gli elementi di fatto indicati dal contribuente e la divergenza dipenda da una diversa valutazione tecnica del bene. Nel caso concreto, però, la CTR aveva già esaminato in modo adeguato le caratteristiche intrinseche dell’immobile, confermando la classe 10 proposta dalla contribuente ma anche la maggiore superficie rilevata dall’ufficio, sulla base di un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha quindi disposto la condanna della ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di motivazione del provvedimento amministrativo, ritenuto nel caso non violato nei termini dedotti dalla ricorrente.
Richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza sulla DOCFA.
Richiamato quale disciplina della procedura DOCFA e del rapporto tra proposta del contribuente e determinazione ufficio.
art. 38 d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato come norma in materia catastale e di classificazione/rendita dell’immobile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicata come norma del motivo di ricorso per cassazione per dedotta violazione di legge.
Richiamato insieme al d.m. n. 701/1994 quale base normativa della procedura DOCFA.
Citata come legge di conversione del d.l. n. 16/1993 in materia DOCFA.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di attribuzione della classe catastale a seguito di procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto quando l’ufficio indica i dati oggettivi e la classe attribuita, purché non vengano disattesi gli elementi di fatto forniti dal contribuente; se la divergenza riguarda solo una diversa valutazione tecnica del bene, non è necessaria una motivazione analitica ulteriore.
- Quando l’amministrazione catastale contesta o integra gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente circa le caratteristiche intrinseche dell’immobile, l’atto deve contenere una motivazione adeguata a consentire la difesa e a delimitare l’eventuale controversia.
- L’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulle caratteristiche dell’immobile e sulla maggiore o minore superficie rilevante ai fini catastali non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la valutazione del giudice di merito sulla utilizzabilità di spazi interni o accessori dell’immobile, quando tale valutazione si traduca in un accertamento fattuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26200/2021 del 28/09/2021
- ordinanza_civile · 28 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26201/2021 del 28/09/2021
- ordinanza_civile · 28 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26202/2021 del 28/09/2021
- ordinanza_civile · 28 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26203/2021 del 28/09/2021
- ordinanza_civile · 28 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26208/2021 del 28/09/2021
- ordinanza_civile · 28 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26209/2021 del 28/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →