Cassazione Civile, Ordinanza n. 21732/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006, con cui l'amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori imposte ai fini Irpef, Irap e Iva, contestando l'indeducibilità per difetto di inerenza dei costi esposti in una fattura relativa a una consulenza resa da un soggetto terzo, ritenuto dall'Ufficio privo dei requisiti oggettivi e soggettivi per esercitare l'attività economica. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo provata l'effettività dell'operazione e l'inerenza dei costi sulla base delle ricevute dei pagamenti e delle dichiarazioni di ex dipendenti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato l'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente reputato provata l'effettività e l'inerenza della prestazione sulla base di documenti e dichiarazioni inidonei; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del TUIR, degli artt. 17, 21, 23 e 54 del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., lamentando che la CTR non avesse correttamente applicato le regole sull'inerenza, certezza e determinabilità del costo e avesse attribuito rilievo a elementi documentali ritenuti irrilevanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente rubricato come omesso esame di un fatto decisivo, in realtà mirava a censurare l'insufficienza della motivazione e il diverso apprezzamento del materiale istruttorio, profili non più deducibili nel giudizio di legittimità se non nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Ha inoltre rigettato il secondo motivo, ritenendo corretta la motivazione della CTR: la fattura, pur non costituendo prova inconfutabile dell'operazione, non esaurisce la verifica fiscale; il contribuente può integrare la prova con documentazione e altri elementi idonei a dimostrare la reale esecuzione della prestazione, la sua natura, epoca e inerenza. Nel caso concreto la CTR aveva valorizzato ricevute di pagamenti periodici effettuati nel 2006 e numerose dichiarazioni di ex dipendenti, ritenendole sufficienti a provare che l'operazione si era oggettivamente verificata e che il costo era inerente all'attività svolta. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione degli intimati. La Corte ha anche rilevato che non si applica il raddoppio del contributo unificato in quanto l'Agenzia delle Entrate è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo novellato consente la denuncia in cassazione solo dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e, nei limiti del "minimo costituzionale", di gravi anomalie motivazionali; non permette più di censurare la mera insufficienza della motivazione.
art. 12 preleggi
È richiamato come criterio ermeneutico per leggere la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nel senso della riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente che deduce omesso esame di un fatto deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c. quale presidio dell'onere di specifica indicazione degli atti e dei fatti rilevanti in cassazione.
È la norma invocata sull'inerenza e sulla deducibilità dei costi; la Corte ritiene corretta la valutazione della CTR che ha considerato provata la riferibilità del costo all'attività d'impresa.
art. 21, comma 2, lett. g), d.P.R. 633/1972
La fattura deve indicare natura, qualità e quantità dei beni o servizi oggetto dell'operazione; l'eventuale incompletezza è un indice rilevante ma non rende automaticamente indetraibile l'imposta se la prestazione risulta comunque provata.
Richiamato come disposizione del sistema IVA connessa alla pretesa fiscale oggetto di causa, senza specifica autonoma affermazione decisoria.
Richiamato tra le norme IVA dedotte dall'Ufficio, senza una specifica statuizione autonoma della Corte.
Richiamato tra le norme IVA dedotte dall'Ufficio, senza una specifica statuizione autonoma della Corte.
È richiamato a sostegno del riparto dell'onere probatorio: incombe su chi chiede la detrazione o deduzione dimostrare le condizioni sostanziali per fruirne.
Richiamato tra le norme sulle presunzioni in relazione alla prova della inerenza e della reale effettuazione dell'operazione.
Richiamato tra le norme sulle presunzioni semplici, utilizzabili per sostenere la contestazione fiscale o la prova contraria del contribuente.
art. 178 direttiva 2006/112/CE
È richiamato quale fondamento del diritto di detrazione IVA, che resta subordinato al soddisfacimento delle condizioni sostanziali.
art. 219 direttiva 2006/112/CE
Viene citato per affermare che anche documenti o messaggi che richiamano specificamente la fattura possono assumere rilevanza probatoria.
art. 226 direttiva 2006/112/CE
Richiamato per il contenuto minimo della fattura, in particolare l'indicazione della quantità/natura dei beni o dell'entità/natura dei servizi e della data, al fine dei controlli fiscali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di rimettere in discussione la sufficienza o la persuasività della motivazione.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame del fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è comunque stato considerato dal giudice di merito.
- Chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicarlo specificamente e deve precisare il dato da cui risulta, il momento processuale della sua discussione e la sua decisività.
- In materia di IVA, la fattura è un documento necessario ai fini del controllo, ma non costituisce prova assoluta dell'effettività dell'operazione; il contribuente può integrare la dimostrazione con ulteriori elementi documentali e probatori.
- L'inosservanza di obblighi formali nella fattura non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione IVA, se gli elementi sostanziali dell'operazione risultano provati.
- Quando l'Ufficio contesta l'inerenza o l'effettività del costo sulla base di carenze documentali, il contribuente può vincere la presunzione attraverso prova contraria idonea a dimostrare natura, epoca e realtà della prestazione.
- La prova dell'inerenza di un costo può essere fornita anche mediante un insieme coerente di documenti e dichiarazioni, purché idonei a dimostrare che la prestazione è stata realmente resa e riferita all'attività d'impresa.
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