Cassazione Civile, Ordinanza n. 33393/2024 del 19/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2011, con cui venivano richiesti maggiori importi per IVA, IRAP e sanzioni nei confronti di un soggetto ritenuto socio e amministratore di fatto di una società di fatto, celata mediante interposizione soggettiva dietro una società cooperativa apparentemente regolare. In appello la pretesa era stata confermata, ritenendosi: insussistente la violazione del litisconsorzio necessario; infondata l'eccezione di incompetenza territoriale e funzionale dell'ufficio che aveva emesso l'atto; non viziata la motivazione della sentenza di primo grado, anche sulla base della ricostruzione di una società di fatto avente oggetto illecito e della conseguente tassazione per trasparenza dei redditi prodotti. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario originario tra società di fatto e soci; (2) nullità dell'avviso per incompetenza territoriale e funzionale dell'ufficio accertatore; (3) nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per difetto di motivazione, sostenendo altresì l'infondatezza della pretesa fiscale e la non riferibilità delle sanzioni alla sua persona.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha ritenuto assorbiti gli altri due. Ha affermato che, nella controversia relativa all'accertamento del reddito di una società di persone/società di fatto, il giudizio doveva svolgersi nei confronti di tutti i soci e della società, trattandosi di litisconsorzio necessario originario. Poiché il processo di merito si era svolto solo nei confronti del ricorrente, senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice di primo grado, che dovrà rinnovare il giudizio a contraddittorio integro e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata quale vizio di legittimità per la dedotta violazione di norme sostanziali e processuali.
artt. 1, comma 2, e 14 del d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati per sostenere l'obbligo di integrazione del contraddittorio nel processo tributario e la disciplina del litisconsorzio necessario.
Richiamato a fondamento del litisconsorzio necessario originario.
art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo sulla competenza dell'ufficio accertatore.
art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo sulla competenza territoriale dell'ufficio accertatore.
art. 59 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo sulla competenza territoriale dell'ufficio accertatore.
art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
La Corte richiama il principio di unitarietà dell'accertamento e l'imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci.
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nella motivazione dell'accertamento per l'imputazione del reddito al soggetto che ne è effettivo beneficiario.
art. 11, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato nel terzo motivo per contestare la riferibilità delle sanzioni.
art. 7 d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003
Richiamato nel terzo motivo per sostenere che le sanzioni tributarie sarebbero riferibili alla persona giuridica e non alla persona fisica.
art. 383, ultimo comma, c.p.c.
Utilizzato come base del rinvio al primo giudice dopo la declaratoria di nullità per violazione del litisconsorzio necessario.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel terzo motivo per difetto di motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato nel terzo motivo per difetto di motivazione della sentenza tributaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'accertamento riguarda il reddito di una società di persone o di una società di fatto, la controversia è inscindibile e deve svolgersi nel contraddittorio di tutti i soci e della società, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali di uno dei soggetti coinvolti.
- La violazione del litisconsorzio necessario originario determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e comporta la cassazione della sentenza con rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
- L'omessa partecipazione di uno o più litisconsorti necessari non è sanata dal fatto che taluno di essi non abbia impugnato l'atto impositivo o che nei suoi confronti non sia stato emesso un autonomo avviso, quando la causa attiene a elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria.
- La controversia sulla configurabilità stessa di una società di fatto integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti coinvolti, poiché la decisione non può utilmente conseguire il suo scopo se non resa nei confronti di tutti.
- Quando l'Agenzia procede con un unico atto a contestazioni coordinate su più tributi fondati su elementi comuni, l'imponibile IVA può restare attratto al vincolo del simultaneus processus se non è autonomamente definibile rispetto agli altri profili impositivi.
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