Cassazione Civile, Ordinanza n. 23622/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito d'impresa per l'anno 2009, recuperando a tassazione parte dei costi dedotti per servizi di trasporto ritenuti non inerenti. L'Ufficio contestava che le fatture fossero generiche e incomplete e che il soggetto fatturante non svolgesse attività di autotrasporto. In primo grado l'avviso era stato annullato per un vizio di sottoscrizione; in appello la decisione era stata confermata per una diversa ragione, ritenendosi l'atto intrinsecamente contraddittorio perché, pur contestando la totalità delle fatture, l'Ufficio aveva recuperato a tassazione solo il 50% degli importi, così implicitamente ammettendo la parziale inerenza dei costi. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR, dell'art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697 e 2704 c.c., sostenendo che il contribuente non aveva assolto l'onere di provare la fonte legittima della deduzione e che la regolarità formale della contabilità non bastava; richiamava inoltre una precedente ordinanza tra le stesse parti relativa all'anno 2008, nella quale era stata cassata una decisione favorevole al contribuente per carenza di motivazione sulla data certa del contratto con la ditta fornitrice.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la censura perché le argomentazioni dell'Ufficio non spiegavano in modo convincente la riduzione dell'importo recuperato a tassazione né la pretesa contraddittorietà dell'avviso. Soprattutto, la Corte ha valorizzato un accertamento di fatto compiuto in un distinto giudizio tra le stesse parti, relativo all'anno d'imposta 2008, nel quale era stata riconosciuta la data certa del contratto con la ditta Savona e, conseguentemente, l'inerenza dei costi di trasporto analoghi a quelli contestati per il 2009. Pur non risultando provato il passaggio in giudicato di tale decisione, la Corte ha ritenuto che quell'accertamento si riflettesse sulla prova dell'inerenza anche per il successivo anno d'imposta, essendo i servizi e il contratto i medesimi. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; è stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per la natura pubblica della parte soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della deducibilità dei costi e del requisito di inerenza nell'ambito del reddito d'impresa.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato in relazione alla regolarità della documentazione fiscale e alla prova delle operazioni fatturate.
È invocato per la ripartizione dell'onere della prova circa la fonte legittima della deduzione o del costo; la Corte non accoglie la censura dell'Ufficio.
È richiamato con riferimento alla data certa del contratto posto a fondamento dei costi dedotti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione in ragione dell'ammissione della parte soccombente alla prenotazione a debito del contributo unificato, essendo un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In tema di deducibilità dei costi d'impresa, il contribuente deve dimostrare l'inerenza della spesa all'attività esercitata; la sola regolarità formale delle scritture contabili non basta se la contestazione riguarda la sostanza dell'operazione.
- La prova della data certa di un contratto e dell'effettività dei rapporti economici sottostanti può essere decisiva ai fini del riconoscimento dell'inerenza dei costi documentati da fatture.
- Un accertamento di fatto reso in un giudizio tra le stesse parti e relativo a un annualità precedente, quando riguardi il medesimo contratto e prestazioni analoghe, può incidere sulla valutazione probatoria della successiva annualità.
- La censura di contraddittorietà dell'avviso di accertamento non può essere accolta se non spiega in modo coerente le ragioni della parziale ripresa a tassazione e non supera le risultanze fattuali poste a base della decisione impugnata.
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