Cassazione Civile, Sentenza n. 3640/2024 del 08/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Conti ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2012-2014 deducendo che, nello svolgimento dell'attività di revisore contabile, era inserito stabilmente nell'organizzazione della Ernst Young S.p.A. (suo unico committente) e non disponeva di una propria autonoma organizzazione, quindi mancava il presupposto impositivo dell'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L'Agenzia ha negato i rimborsi; il contribuente ha impugnato i dinieghi e, dopo il rigetto in primo grado, la C.T.R. ha accolto l'appello ordinando il rimborso. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione su più rilievi procedurali e di diritto (onere della prova, motivazione della sentenza di merito, qualificazione della posizione del professionista come titolare/responsabile di autonoma organizzazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati i motivi proposti: 1) la C.T.R. ha valutato e ritenuto, sulla base degli elementi prodotti dal contribuente, che mancasse il requisito dell'autonoma organizzazione e quindi il diritto al rimborso era fondato, con corretta applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova; 2) la motivazione della C.T.R., pur sintetica, è risultata sufficientemente logica e comprensibile circa il percorso argomentativo; 3) sul merito sostanziale, la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui per l'assoggettamento a IRAP è necessario che il professionista non solo operi in una organizzazione, ma sia titolare e responsabile di tale organizzazione: l'uso o il coordinamento di risorse altrui non è di per sé sufficiente. Nel caso concreto Conti non aveva dipendenti né beni strumentali propri e risultava inserito nella organizzazione della Ernst Young S.p.A., che era l'effettiva titolare e responsabile dell'organizzazione; pertanto l'imposta non era dovuta e il rimborso va riconosciuto. Sono state inoltre liquidate le spese del presente grado a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (presupposto impositivo IRAP: autonoma organizzazione)
La Corte richiama che il presupposto impositivo IRAP è l'esistenza di una 'autonoma organizzazione' e che tale requisito ricorre solo se il contribuente è titolare e responsabile dell'organizzazione (non è sufficiente l'uso di una struttura organizzata da altri).
art. 2697 cod. civ. (onere della prova)
Applicato correttamente: il giudice di merito ha ritenuto che il contribuente abbia prodotto elementi probatori idonei a dimostrare l'assenza del presupposto impositivo, non essendo onere dell'Amministrazione provare l'opposto nel contesto della domanda di rimborso valutata sul merito.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
Richiamati come riferimento procedurale ai motivi proposti dall'Agenzia (vizi di diritto e nullità/mancata motivazione della sentenza di merito); la Corte ha ritenuto i motivi infondati.
artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (prove e istruttoria)
Citati dall'Agenzia con riferimento alla presunta errata ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha confermato che la valutazione probatoria del giudice di merito era corretta.
art. 10‑quater d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (norme sulle revisioni legali)
Richiamato dall'Agenzia per delimitare l'ambito dell'attività di revisione; la Corte ha ritenuto che la mera appartenenza all'organizzazione di una società di revisione non configuri automaticamente la titolarità dell'organizzazione ai fini IRAP.
Norme processuali e di rito richiamate dall'Agenzia per censurare la sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che le norme non consentano di annullare la motivazione della C.T.R., la quale è risultata congrua e sufficiente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Citato nel dispositivo riguardo all'esenzione dall'applicazione di tale articolo per l'amministrazione soccombente rappresentata dall'Avvocatura dello Stato; menzionato per la determinazione delle spese.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso IRAP in casi analoghi il contribuente deve provare che manca il requisito dell'autonoma organizzazione: documentazione che dimostri l'inserimento stabile nella struttura organizzativa di terzi e l'assenza di propria titolarità/ responsabilità dell'organizzazione è determinante.
- L'IRAP si applica al professionista solo se questi è titolare e responsabile di una autonoma organizzazione; il mero utilizzo o il coordinamento di risorse e strutture altrui non costituisce di per sé autonoma organizzazione.
- La circostanza di detenere una partecipazione societaria in una società di revisione non esclude automaticamente l'assenza di autonoma organizzazione: rileva chi è effettivamente titolare e responsabile dell'organizzazione.
- In giudizio il giudice di merito può ritenere sufficiente una motivazione anche sintetica purché il percorso argomentativo sia comprensibile e coerente; censure sulla motivazione devono dimostrare l'insussistenza di tale percorso.
- Documento e prova utili in casi simili: contratti/incarichi, organizzazione interna della società committente, assenza di collaboratori e di beni strumentali propri, evidenze di coordinamento ma non di titolarità organizzativa.
- In caso di richiesta di rimborso, l'onere della prova può gravare sul contribuente quando è lui a dedurre l'assenza del presupposto impositivo; tuttavia la valutazione complessiva delle prove può legittimare la pronuncia favorevole al rimborso.
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