Cassazione Civile, Sentenza n. 3632/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per i periodi d'imposta 2015-2017 (€ 32.910) sostenendo di non essere titolare di una propria "autonoma organizzazione" ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 poiché svolgeva la propria attività professionale di consulente all'interno della struttura organizzativa della KPMG Advisory s.p.a. (suo unico committente e società della quale era socio), senza dipendenti né beni strumentali rilevanti. L'Amministrazione non provvedeva (silenzio-rifiuto) e le successive sentenze di merito (CTP e CTR Lombardia) rigettavano il ricorso. In cassazione il contribuente denunciava la errata applicazione della nozione di "autonoma organizzazione" (art. 2 d.lgs. 446/1997) e vizi nella valutazione probatoria (artt. 115 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. 546/1992).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che, ai fini IRAP, il requisito dell'"autonoma organizzazione" sussiste solo quando il contribuente sia titolare e responsabile della struttura organizzativa; la mera utilizzazione della struttura organizzativa di un terzo (qui KPMG Advisory s.p.a.), anche se il professionista è socio, non configura l'autonoma organizzazione. Poiché il ricorrente non aveva collaboratori né beni strumentali propri e operava nell'organizzazione della società, è stato escluso il presupposto impositivo IRAP. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è cassata; la Corte, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di cassazione (quantificate nel dispositivo), compensando le spese del grado di merito.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La Corte interpreta il requisito dell'"autonoma organizzazione" come presupposto dell'IRAP richiedente che il contribuente sia titolare e responsabile dell'organizzazione. Non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata: questa deve essere "autonoma", cioè riconducibile al lavoratore stesso sotto i profili operativi e organizzativi (impiego stabile di lavoro altrui oltre la soglia della mera segreteria, possesso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile).
art. 360 cod. proc. civ. (principio di legittimità per la cassazione)
Richiamato come parametro procedurale per inquadrare i motivi di ricorso (n. 3 vizio di diritto e n. 4 vizio di motivazione/valutazione della prova). La Corte ha ritenuto fondato il vizio di diritto relativo alla applicazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997 e ha assorbito il profilo relativo alla valutazione probatoria.
Riferito in relazione al potere del giudice di valutare liberamente la prova; la doglianza del ricorrente su presunte omissioni/errata valutazione probatoria è stata comunque assorbita dopo l'accertamento sul punto di diritto.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in tema di oneri probatori e formazione del giudizio in materia tributaria; la censura relativa a presunte mancate considerazioni di elementi incontestati è stata dichiarata assorbita dalla Corte una volta escluso il presupposto impositivo.
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'IRAP a un lavoratore autonomo è necessario che il professionista sia titolare e responsabile di una propria "autonoma organizzazione"; la semplice erogazione di prestazioni all'interno della struttura organizzativa di un committente non determina di per sé l'assoggettamento all'IRAP.
- La circostanza che il professionista sia socio della società per la quale lavora non è di per sé sufficiente a dimostrare che la struttura organizzativa sia a lui riconducibile: conta la titolarità/ responsabilità organizzativa e la sopportazione dei relativi costi (personale, beni strumentali).
- Nella valutazione della sussistenza dell'autonoma organizzazione rilevano elementi concreti: presenza di collaboratori stabili e relativi costi a carico del professionista, possesso e uso di beni strumentali significativi e autonomia decisionale gestionale rispetto a strutture di terzi.
- Quando il contribuente opera all'interno e con le strutture di una società terza (anche se unico committente), è essenziale produrre documentazione che dimostri che la responsabilità organizzativa e i relativi oneri gravino effettivamente sul professionista, altrimenti è probabile l'esclusione della base imponibile IRAP.
- In fase contenziosa, se la questione è esclusivamente di diritto (interpretazione della nozione di 'autonoma organizzazione') e i fatti pertinenti sono pacifici, la Corte può decidere nel merito senza rinviare per ulteriori accertamenti di fatto.
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