Cassazione Civile, Sentenza n. 3579/2024 del 08/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa a due contratti preliminari di vendita (15/01/2004 e 23/03/2004) per una villa: la ricorrente chiedeva il trasferimento coattivo della proprietà o, in via riconvenzionale, la risoluzione dei preliminari per inadempimento del promissario acquirente; richieste accessorie di restituzione di arredi e suppellettili asportati al momento del rilascio e risarcimento per occupazione senza titolo; i resistenti hanno eccepito, in appello incidentale, la nullità dei preliminari per indeterminatezza dell'oggetto (superficie del terreno annesso).
La decisione
La Corte di Cassazione ha: accolto il secondo motivo (omesso esame del significativo giudizio penale e del verbale di sequestro relativo ai beni asportati) e il terzo motivo (vizio di motivazione sull'esclusione del risarcimento per occupazione), rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il quarto; ha inoltre respinto il ricorso incidentale condizionato dei resistenti. La sentenza di merito è stata cassata parzialmente e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione perché riesamini, conformemente ai principi indicati, le domande di restituzione dei beni e di risarcimento per occupazione, valutando gli atti penali e la motivazione in modo completo; è prevista la pronuncia sulle spese di cassazione e l'eventuale contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Viene utilizzato per censurare la motivazione e la nullità della decisione per violazione delle norme sulla motivazione; la Corte ha valutato i vizî di motivazione e la corretta interpretazione delle obbligazioni contrattuali.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Invocato per l'omesso esame di fatto decisivo (giudizio penale e verbale di sequestro) che la Cassazione ha ritenuto rilevante e ha accolto.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nella critica per la pronuncia su domanda diversa da quella proposta; la Corte ha verificato la corrispondenza tra causa petendi e pronuncia e l'interpretazione delle obbligazioni.
art. 1362 c.c.
Norma sull'interpretazione del contratto; la Corte territoriale e la Cassazione hanno applicato i criteri ermeneutici per stabilire natura e contenuto degli obblighi contrattuali (obbligazione di mezzi vs. risultato).
art. 132 c.p.c.
Richiesto in relazione al vizio di motivazione; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse carente rispetto alla domanda di risarcimento per occupazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art.132 per contestare la motivazione apparente; utilizzato per valutare correttezza del contenuto motivazionale della sentenza impugnata.
art. 183, settimo comma, c.p.c.
Richiamato in relazione alle richieste istruttorie; la Corte ha valutato la presunzione di rinuncia/improcedibilità delle prove non assunte per inattività delle parti e la competenza del giudice nel disporre l'istruttoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato: la Cassazione ha disposto che i controricorrenti possono essere tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo, se dovuto.
art. 646 c.p. e art. 635 c.p.
Riferimenti al procedimento penale (appropriazione indebita e danneggiamento): la sentenza penale di assoluzione ha accertato l'asportazione di beni ma ha escluso il dolo; la Cassazione ritiene rilevante il giudicato penale sugli aspetti fattuali ai fini della decisione civile sulla restituzione dei beni.
art. 1418, art. 1325 n.3, art. 1346 c.c. (richiamati nell'appello incidentale)
Norme evocate dai resistenti per sostenere la nullità del preliminare per indeterminatezza dell'oggetto; la Corte ha ritenuto l'oggetto determinabile attraverso riferimenti catastali e descrizione degli elementi essenziali.
Massime di principio
- Se in un preliminare non è prevista una specifica obbligazione di risultato ma solo la disponibilità a collaborare, la responsabilità per il mancato raggiungimento del risultato (es. cancellazione ipoteche) ricade primariamente sulla promittente venditrice che aveva l'onere di garantire la libertà del bene.
- Un giudicato penale che accerta fattualmente l'asportazione di beni (anche se esclude il dolo) costituisce elemento rilevante nel giudizio civile sulla restituzione: il giudice civile deve valutare e motivare l'effetto probatorio di tali atti penali e dei verbali di sequestro prodotti.
- Le domande di restituzione di beni mobili richiedono indicazioni puntuali degli oggetti o riferimenti probatori (es. verbali di sequestro, allegati fotografici, elenchi): se tali atti sono già presenti e discussi, il giudice non può respingere la domanda con motivazione generica senza esaminare quegli atti.
- La mancata assunzione di prove volontariamente ammesse in primo grado e la successiva fissazione della precisazione delle conclusioni integra la presunzione di rinuncia alle stesse; non è sempre possibile riproporle in appello senza giustificato motivo.
- La determinabilità dell'oggetto di un preliminare immobiliare è soddisfatta se, anche per relationem e con riferimento a elementi esterni (particella catastale, descrizione dei manufatti, superficie indicativa), il bene è identificabile in modo inequivoco; non è richiesta sempre la completa e dettagliata elencazione di tutti gli elementi accessori.
- Il vizio di motivazione (art.132 c.p.c.) è un motivo valido di cassazione quando la decisione non esplicita il percorso logico-probatorio o non esamina fatti decisivi discussi tra le parti.
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