Cassazione Civile, Sentenza n. 3595/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione a decreto ingiuntivo (euro 10.206,35) fondato su due assegni e su documentazione relativa a fornitura di merce. Il ricorrente negava ogni rapporto commerciale con la resistente, disconosceva e denunciava la falsità dei documenti prodotti (querela di falso), affermava di essere vittima di raggiri e contestava la opponibilità della trasformazione societaria (Bopa S.a.s. in Bopa S.r.l.). In primo grado il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ma condannato Bove al pagamento in base a riconoscimento di debito e accordi di dilazione; in appello la Corte di Bologna dichiarò inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello abbia illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello dopo che le parti avevano già discusso le richieste istruttorie (in particolare la querela di falso). Per la Corte di Cassazione l'art. 348-ter c.p.c. (vigente ratione temporis) impone che l'inammissibilità dell'appello sia dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione; una volta iniziata la trattazione sulle richieste istruttorie la Corte non può più definire anticipatamente la lite con ordinanza di inammissibilità. Tale inosservanza costituisce vizio proprio dell'ordinanza e legittima la cassazione senza necessità di provare un pregiudizio concreto. Di conseguenza la Corte di Cassazione ha cassato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame, assorbendo gli altri motivi.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
Consente alla Corte d'appello di dichiarare l'inammissibilità dell'appello quando manca una ragionevole probabilità di accoglimento; tuttavia l'ordinanza deve rispettare il limite procedurale dettato dall'art. 348-ter e non può essere adottata dopo l'inizio della trattazione sulle prove o sulle richieste istruttorie
art. 348-ter c.p.c.
Stabilisce che l'inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.; la sua inosservanza determina un vizio che integra cassazione dell'ordinanza di inammissibilità
art. 350 c.p.c.
Riguarda la trattazione della causa; una volta iniziata la trattazione (ad es. discussione di richieste istruttorie) il giudice non può più definire anticipatamente la lite mediante ordinanza di inammissibilità
art. 111 Cost.
Sanziona la violazione della legge processuale deducibile per cassazione; la Corte ha riferito il vizio dell'ordinanza a tale disposizione, escludendo la necessità di provare il concreto pregiudizio per il diritto di difesa
art. 360 c.p.c.
Norma di legittimità sulla impugnazione in cassazione; il ricorrente ha dedotto violazione di legge processuale ai sensi di questa disposizione (art. 360, primo comma, n. 4 e altre letture)
art. 355 e ss. c.p.c.
Norme relative al procedimento incidentale di falso; richiamate nei motivi del ricorso per censurare la mancata istruttoria sulla querela di falso, ma i profili relativi sono stati assorbiti dalla Corte dopo l'accoglimento del primo motivo
Massime di principio
- Una ordinanza di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. deve essere pronunciata prima che abbia inizio la trattazione della causa; se le parti hanno già discusso richieste istruttorie o la querela di falso, il giudice non può più dichiarare l'inammissibilità con ordinanza.
- La violazione dell'obbligo di sentire le parti prima della trattazione (art. 348-ter c.p.c.) costituisce un vizio formale proprio dell'ordinanza e può essere motivo di cassazione senza che sia necessario dimostrare un danno concreto al diritto di difesa.
- Se il disconoscimento dei documenti è generico e non specifico rispetto alle sottoscrizioni o ai documenti determinanti, può essere considerato insufficiente a impedire l'utilizzo di tali documenti; la precisione nella formulazione del disconoscimento è essenziale.
- La produzione di elementi che esprimono un riconoscimento di debito o comunicazioni (es. e-mail del legale che ammettono l'obbligo e propongono rateizzazione) può, se provate, rafforzare l'esistenza dell'obbligazione anche quando altri mezzi (es. assegni con sottoscrizioni contestate) risultino inaffidabili.
- La trasformazione societaria non è opponibile ai terzi se non è stata data adeguata comunicazione formale al creditore; l'opponibilità richiede prova della conoscenza o della comunicazione della trasformazione.
- La querela di falso e le procedure incidentali vanno richieste con precisione e seguite secondo le regole processuali specifiche: omissioni procedurali o formulazioni generiche possono precluderne l'efficacia.
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