Cassazione Civile, Sentenza n. 3596/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa relativa a un preliminare di vendita (9/6/2011) e alla somma di euro 20.000 versata tramite assegno intestato all'agenzia di mediazione Brescia Sud Casa 91 S.r.l. La promissaria acquirente (Lazer) aveva esercitato il recesso e chiesto il doppio della caparra; il Tribunale aveva accolto la richiesta (doppio della caparra). In appello Corsini contestava la qualificazione del versamento come caparra confirmatoria e otteneva una riduzione della condanna a restituzione di euro 20.000 a favore di Lazer, qualificando il versamento come deposito cauzionale. Corsini ha impugnato in Cassazione sostenendo che le somme erano state incassate dall'agenzia e che mancava ogni prova che la mediatrice avesse agito in nome e per conto del promittente venditore, sicché, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il soggetto legittimato passivo per la ripetizione sarebbe l'effettivo accipiens (l'agenzia) e non il promittente alienante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Corsini, ritenendo fondata la censura sull'irrilevanza del promittente venditore come destinatario dell'azione di ripetizione dell'indebito quando la somma è stata incassata dall'agenzia e non risulti che agisse in nome e per conto del venditore. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, con il principio di diritto che la ripetizione deve essere proposta contro l'agenzia di mediazione e non contro il promittente alienante se non emerge un mandato o potere rappresentativo dell'agenzia.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
L'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo deve essere esperita nei confronti dell'effettivo accipiens; il promittente alienante non è legittimato passivo se non risulta che il terzo abbia agito in nome e per conto del promittente (mandato/incarico all'incasso).
art. 1385 c.c.
Perché una dazione sia qualificata caparra confirmatoria e produca gli effetti dell'art. 1385 (tra i quali la possibilità di esigere il doppio), è richiesta la contestualità della consegna rispetto alla conclusione del contratto e una manifestazione univoca della volontà delle parti; una dazione differita o una clausola contraddittoria possono escludere tali effetti.
Principio sulla rappresentanza volontaria (giurisprudenza)
Gli atti compiuti dal rappresentante con spendita del nome del rappresentato producono effetti direttamente nel patrimonio del rappresentato; in assenza di prova che il terzo abbia agito in nome e per conto del rappresentato, la responsabilità ricade sul soggetto che materialmente ha ricevuto la somma.
Regole sul deposito di beni fungibili (giurisprudenza)
In mancanza di clausole derogatorie e di indicazioni specifiche, il deposito irregolare di denaro conferisce al depositario la disponibilità delle somme; il depositario diventa titolare materiale dei fondi e l'azione di restituzione deve essere esperita nei suoi confronti.
Massime di principio
- Se una somma è stata versata a un'agenzia di mediazione senza prova scritta che questa abbia agito in nome e per conto del venditore, la richiesta di restituzione deve essere proposta contro l'agenzia e non contro il venditore.
- Per qualificare come caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c. è richiesta la consegna contestuale e una manifestazione chiara della volontà: pagamenti successivi o clausole manoscritte contrastanti possono escludere l'applicazione degli effetti della caparra (compresa la richiesta del doppio).
- Nel caso di deposito cauzionale di denaro è fondamentale specificare nel contratto il ruolo dell'intermediario (se agisce quale mandatario/rapresentante o quale depositario) e conservare documentazione (mandato, ricevute) per individuare il legittimato passivo in caso di contestazione.
- In azioni di ripetizione dell'indebito obiettivo occorre identificare l'effettivo accipiens: la prova del trasferimento materiale al creditore mandante non sostituisce la necessità di dimostrare il mandato all'incasso a favore del terzo.
- Per evitare contenziosi, inserire clausole chiare sul regime delle somme versate (caparra vs. deposito cauzionale), la tempistica della consegna e l'eventuale mandato dell'agenzia ad incassare in nome e per conto del venditore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 8 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3579/2024 del 08/02/2024
- Sentenza civile · 8 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3581/2024 del 08/02/2024
- Sentenza civile · 8 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3595/2024 del 08/02/2024
- Sentenza civile · 8 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3624/2024 del 08/02/2024
- Sentenza civile · 8 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3632/2024 del 08/02/2024
- Sentenza civile · 8 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3640/2024 del 08/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →