Cassazione Civile, Ordinanza n. 38548/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento e del sottostante avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2006. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del contribuente, ritenendo ritualmente notificato l'avviso di accertamento e, comunque, non tempestivamente impugnato. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 6, comma 1, L. n. 212/2000 e degli artt. 60 D.P.R. n. 600/1973 e 137 ss. c.p.c., sostenendo la nullità/inesistenza della prima notifica dell'avviso, effettuata tramite messo dell'ufficio finanziario, e della seconda notifica a mezzo posta, per mancata attestazione degli adempimenti prescritti; 2) violazione dell'art. 6, comma 1, L. n. 212/2000 e degli artt. 7, 8 e 9 L. n. 890/1982, assumendo la nullità/inesistenza della seconda notifica postale per carenza di sottoscrizione e di indicazioni essenziali nell'avviso di ricevimento; 3) violazione degli artt. 42, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 e 7 L. n. 212/2000, per asserita inesistenza dell'avviso di accertamento per carenza del potere di sottoscrizione da parte del soggetto che aveva firmato o delegato la firma. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo, rilevando che la notifica diretta a mezzo del servizio postale ordinario segue la disciplina del servizio postale e non richiede la relata tipica delle notifiche ex L. n. 890/1982; tuttavia, nel caso concreto, l'avviso di ricevimento non recava le indicazioni necessarie a dimostrare le operazioni compiute dall'agente postale e quindi la notificazione dell'atto impositivo risultava nulla, con conseguente invalidità derivata della cartella. La notifica dell'atto presupposto è stata dunque giudicata viziata e il ricorso è stato accolto con rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio dell'accoglimento è stata individuata nella nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, per carenza delle indicazioni richieste nell'avviso di ricevimento relativo alla notifica postale diretta; tale nullità si è propagata alla cartella di pagamento consequenziale.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente come parametro violato; la Corte non fonda la decisione su questa norma, ma la colloca nel contesto delle garanzie del contribuente nella notificazione degli atti impositivi.
art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La notificazione degli atti impositivi può essere eseguita dai messi comunali o dai messi autorizzati dell'ufficio finanziario secondo le norme degli artt. 137 ss. c.p.c.; in caso di notifica diretta postale, però, opera la disciplina del servizio postale ordinario.
Richiamati per la notificazione degli atti impositivi; la Corte distingue però la notifica diretta postale dalla notifica tramite ufficiale giudiziario.
La Corte esclude che trovi applicazione nella notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, perché manca l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario.
artt. 7, 8 e 9 L. 20 novembre 1982, n. 890
Ritenuti applicabili solo alle notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c., non alla notifica diretta a mezzo del servizio postale ordinario.
art. 8, comma 4, L. 20 novembre 1982, n. 890
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ... ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore
Applicato in via analogica, per individuare il perfezionamento della notifica postale diretta in caso di giacenza.
art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato per chiarire la regola del perfezionamento della notificazione quando il piego non sia recapitato; nel caso della posta ordinaria, il termine decorre dal rilascio dell'avviso di giacenza o dalla spedizione dell'eventuale raccomandata informativa, se inviata.
Opera la presunzione di conoscenza dell'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario, superabile solo con prova dell'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.
art. 40 D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655
Nel servizio postale ordinario prevede la giacenza per trenta giorni delle raccomandate non recapitate e l'avviso di giacenza ai destinatari e ai mittenti, se identificabili.
art. 19, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente al contribuente di impugnare l'atto consequenziale deducendo il vizio derivante dall'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto, anche senza impugnare contestualmente quest'ultimo.
art. 42, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel terzo motivo in tema di sottoscrizione dell'avviso di accertamento; il motivo è stato assorbito.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, rimasto assorbito.
Massime di principio
- La notificazione diretta dell'avviso di accertamento a mezzo del servizio postale ordinario segue la disciplina del servizio postale, non quella delle notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario ai sensi della L. n. 890/1982.
- In caso di notifica postale diretta, l'avviso di ricevimento è il documento decisivo per dimostrare l'esecuzione della notificazione, la data e le modalità di consegna; la mancanza delle indicazioni essenziali sulle operazioni compiute dall'agente postale può determinare la nullità della notifica.
- Quando l'atto impositivo presupposto è nullo per difetto di notifica, la nullità si propaga alla cartella di pagamento consequenziale.
- Il contribuente può impugnare solo l'atto consequenziale per far valere il vizio di notifica dell'atto presupposto, senza onere di impugnare anche quest'ultimo sotto altri profili.
- Nel giudizio tributario, la valutazione dell'interesse ad agire e dell'oggetto dell'impugnazione dipende dall'effettiva ratio della domanda del contribuente e dalla sequenza procedimentale degli atti notificati.
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