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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33265/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione le ritenute non operate e non versate sugli interessi passivi corrisposti dalla società italiana a una società spagnola del gruppo, ritenendo che la vera beneficiaria effettiva degli interessi fosse la capogruppo spagnola e che, quindi, non spettasse l’esenzione prevista dall’art. 26-quater d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 11 della Convenzione Italia-Spagna. Erano state irrogate anche le sanzioni per infedele dichiarazione e mancata effettuazione delle ritenute. La CTP aveva accolto i ricorsi della contribuente; la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia, valorizzando la mancata prova del riversamento degli interessi alla capogruppo e la sussistenza di ragioni economiche dell’operazione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel corso del giudizio la società ha depositato istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata delle controversie pendenti ex L. n. 197/2022, allegando la domanda e i versamenti; l’Ufficio non si è opposto alla dichiarazione di estinzione.

La decisione

La Corte, preso atto della domanda di definizione agevolata della controversia pendente e del mancato dissenso dell’Agenzia, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata. La pronuncia non entra nel merito dei tre motivi di ricorso, perché la causa si chiude per estinzione conseguente alla definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 26-quater d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base normativa dell’esenzione da ritenuta sugli interessi infragruppo, la cui spettanza era contestata dall’Amministrazione per difetto di beneficiario effettivo

  • art. 11 della Convenzione Italia-Spagna sulle doppie imposizioni

    richiamato quale fonte convenzionale che prevede la ritenuta nella misura del 12% sugli interessi, ove non operi l’esenzione interna

  • art. 2 d.lgs. n. 471/1997

    richiamato per le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione del sostituto d’imposta

  • art. 14 d.lgs. n. 471/1997

    richiamato per le sanzioni amministrative per mancata effettuazione delle ritenute alla fonte

  • art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022

    disciplinano la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e prevedono l’estinzione del processo a fronte del deposito della domanda e della prova del versamento dovuto

  • art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34

    menzionato come norma modificativa della disciplina della definizione agevolata

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    richiamato solo incidentalmente in relazione alla cessazione della materia del contendere per gli atti di contestazione delle sanzioni

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria in prossimità della decisione

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando il contribuente dimostra di avere aderito alla definizione agevolata della controversia pendente nei termini previsti dalla legge speciale e l’Ufficio non si oppone, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe ogni questione sostanziale e processuale dedotta con il ricorso per cassazione, compresi i motivi relativi alla qualificazione del beneficiario effettivo e alla spettanza di esenzioni o ritenute.
  • Quando la legge sulla definizione delle liti fiscali prevede che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, il giudice deve limitarsi a dare applicazione a tale regola speciale in sede di estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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