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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18792/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento relativo all'anno d'imposta 2008 nei confronti di una socia di una società edile con ristretta base sociale, alla quale veniva imputato maggior reddito in relazione a tre compravendite immobiliari. L'Ufficio aveva ritenuto che i prezzi dichiarati negli atti di vendita fossero inferiori agli importi dei mutui bancari richiesti per gli acquisti o, in mancanza di mutuo, aveva desunto il prezzo normale da operazioni analoghe assistite da mutuo, estendendolo alle altre vendite coeve. Nei gradi di merito era stata confermata la ripresa solo per una compravendita, mentre erano state annullate le riprese relative ad altre due. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali in tema di prova presuntiva e accertamento tributario, lamentando che i giudici di merito non avessero considerato il disconoscimento della copia fotostatica della promessa di vendita, documento sul quale si fondava la ripresa a tassazione perché ritenuto espressione del prezzo realmente pattuito e non di quello dichiarato nel rogito definitivo. L'Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per carenza di motivazione: secondo l'Ufficio, la CTR non aveva spiegato perché gli immobili non fossero comparabili solo in ragione dell'appartenenza al medesimo complesso edilizio, omettendo di rispondere alle ulteriori deduzioni su rendita catastale, contestualità delle vendite e identità tipologica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della contribuente, ritenendo che esso sollecitasse un riesame del merito e dell'apprezzamento delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che il dedotto disconoscimento del documento non era stato adeguatamente documentato come tempestivamente formulato nei gradi di merito. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente o comunque insufficiente, perché non dava conto in modo autonomo e completo delle ragioni per cui gli immobili comparati non sarebbero stati omogenei, limitandosi a un richiamo non autosufficiente alla decisione di primo grado. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, n. 3 e n. 4; n. 5 richiamato nel corpo della motivazione

    il vizio di violazione di legge attiene alla ricognizione della fattispecie astratta, mentre l'erronea ricognizione della fattispecie concreta appartiene al vizio di motivazione; la Corte richiama inoltre che, per la parte qui rilevante, il sindacato di legittimità non consente il riesame del merito

  • art. 132 c.p.c.

    articolo 132 del codice di procedura civile

    richiamato dal ricorrente principale come parametro della dedotta violazione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel contesto del principio del libero convincimento, che opera sul piano del merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti propri del giudizio di legittimità

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel contesto del principio del libero convincimento e della valutazione delle prove riservata al giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente principale in tema di riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto

  • art. 2727 c.c.

    richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, senza che la Corte entrasse nel merito della sua applicazione specifica per il motivo principale, dichiarato inammissibile

  • art. 2729 c.c.

    richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, senza che la Corte entrasse nel merito della sua applicazione specifica per il motivo principale, dichiarato inammissibile

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente principale in tema di disconoscimento della scrittura privata o copia fotostatica, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di adeguata deduzione e per richiesta di rivalutazione del fatto

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente principale nel quadro del disconoscimento documentale

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    richiamato come base dell'accertamento fiscale fondato anche su elementi presuntivi e ricostruzione del reddito

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente principale nel censurare l'accertamento e la motivazione dell'atto impositivo

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato dal ricorso incidentale per denunciare la nullità della sentenza tributaria per carenza di motivazione

  • art. 6 d.l. 119/2018

    richiamato in relazione all'istanza di sospensione del giudizio e alla mancata presentazione nei termini della domanda di definizione agevolata

  • L. 136/2018

    richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 119/2018

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o delle risultanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito; la censura è ammissibile solo se veicola un effettivo vizio di legittimità o un omesso esame nei limiti consentiti.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di trasformare in error iuris una critica alla valutazione delle prove, che resta riservata al giudice di merito.
  • Quando si contesta il valore probatorio di un documento disconosciuto, la censura deve essere specificamente e tempestivamente allegata nei gradi di merito; in cassazione non può essere introdotta per la prima volta né può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto.
  • Nel processo tributario la motivazione per relationem è legittima solo se la sentenza richiamata o gli atti recepiti siano autonomamente riprodotti o comunque resi oggetto di un vaglio critico che consenta di comprendere le ragioni della decisione.
  • La sentenza è nulla per motivazione apparente o insufficiente quando il giudice d'appello si limiti a un richiamo generico alla decisione di primo grado senza affrontare specificamente i motivi di gravame e le difese delle parti.
  • In tema di accertamento tributario, il controllo di legittimità sulla motivazione non può sostituirsi al giudice di merito nell'apprezzamento della comparabilità degli immobili o nella selezione degli indici fattuali rilevanti, ma può verificare se su tali punti sia stata effettivamente resa una motivazione autonoma e intelligibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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