Cassazione Civile, Ordinanza n. 30029/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta dai proprietari del fondo alla determinazione delle indennità dovute per l'acquisizione sanante di un terreno disposto dal Comune ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, in esecuzione di una precedente decisione amministrativa/giurisdizionale che aveva imposto all'ente di acquisire il bene oppure restituirlo previa rimessione in pristino. La Corte d'appello aveva ritenuto ammissibile il rito sommario, tempestiva l'opposizione, e aveva quantificato l'indennizzo e i danni sulla base di una CTU che stimava il terreno, non edificabile ma collocato in zona F, con metodo sintetico-comparativo e con deprezzamento rispetto ai suoli edificabili limitrofi. Il Comune ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) sosteneva che la giurisdizione del giudice ordinario ex art. 29 d.lgs. 150/2011 sussisterebbe solo quando si discuta unicamente della quantificazione dell'indennizzo, mentre nel caso concreto, essendo state avanzate anche domande di restituzione del suolo e di risarcimento, il ricorso sarebbe stato inammissibile; 2) deduceva la tardività dell'opposizione perché proposta oltre trenta giorni dalla pubblicazione della delibera comunale di acquisizione e stima; 3) contestava la stima del fondo e la motivazione della Corte territoriale, assumendo che fosse stato applicato un criterio comparativo errato, confrontando il terreno non edificabile con fondi edificabili e senza adeguata indicazione dei dati obiettivi; 4) censurava la condanna integrale alle spese, invocando la soccombenza reciproca per il solo parziale accoglimento della domanda dei proprietari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la controversia sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo da acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 rientra comunque nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza in unico grado della Corte d'appello ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 150/2011, anche se nel medesimo giudizio siano state formulate domande ulteriori di diversa natura, per le quali può operare soltanto il difetto di giurisdizione parziale. Ha poi ritenuto inammissibile la censura sulla tardività perché non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che faceva decorrere il termine dalla notifica del decreto di acquisizione sanante emesso in corso di causa e non dalla pubblicazione della prima delibera. Quanto alla stima, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del criterio sintetico-comparativo anche per un suolo non edificabile ma con potenzialità intermedie, rilevando che la motivazione indicava adeguatamente i dati di comparazione e che la decisione era sorretta da più rationes autonome, non tutte specificamente censurate. Infine, ha escluso la soccombenza reciproca sul capo spese, precisando che la riduzione dell'importo riconosciuto rispetto a quello richiesto, in presenza di un'unica domanda articolata in un solo capo, non legittima la compensazione per reciproca soccombenza. Il Comune è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
acquisizione sanante; liquidazione dell'indennizzo; notifica del decreto
La determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto per l'acquisizione sanante è devoluta al giudice ordinario; il decreto di acquisizione contiene la liquidazione dell'indennizzo e la sua notifica rileva ai fini del termine per l'opposizione.
termine di trenta giorni; opposizione
Va interpretato estensivamente come rito applicabile alle controversie sull'indennizzo da acquisizione sanante, devolute alla Corte d'appello in unico grado; il termine per proporre opposizione decorre dalla notifica del decreto di acquisizione sanante.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina delle opposizioni in materia espropriativa e ai termini di decadenza, ma non decisivi ai fini dell'esito.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un diverso riparto di giurisdizione, ma la Corte ribadisce la giurisdizione ordinaria per l'indennizzo ex art. 42-bis.
art. 360, comma 1, nn. 1, 3, 4 e 5, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo.
artt. 61, 115, 116 e 132 c.p.c.
Richiamati per censurare la motivazione e la valutazione della CTU, ma la Corte ritiene la motivazione congrua e sufficiente.
Richiamato in relazione all'onere della prova e alla contestazione dei criteri di stima; la Corte conferma la correttezza dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
La riduzione dell'importo riconosciuto rispetto a quello richiesto non integra soccombenza reciproca in caso di unica domanda articolata in un solo capo; le spese restano regolate dalla soccombenza.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 374, comma 1, ultimo periodo, c.p.c.
Consente l'esame del motivo da parte della sezione semplice in ragione dei precedenti conformi delle Sezioni Unite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato aggiuntivo, ma il testo è tronco nel frammento disponibile.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione e la corresponsione dell'indennizzo dovuto per acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, la giurisdizione del giudice ordinario opera in via generale e la causa è devoluta alla Corte d'appello in unico grado ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 150/2011.
- La presenza, nello stesso giudizio, di domande ulteriori e autonome riconducibili a diversa giurisdizione non rende inammissibile l'intero ricorso/opposizione, ma può determinare soltanto un difetto di giurisdizione limitato a tali domande.
- Il termine per proporre opposizione alla liquidazione dell'indennizzo decorre dalla notifica del decreto di acquisizione sanante che contiene la determinazione dell'indennità, non dalla mera pubblicazione della delibera amministrativa presupposta; la censura di tardività deve confrontarsi con la specifica motivazione del giudice di merito.
- La stima dell'indennità per un bene non edificabile può essere effettuata con criterio sintetico-comparativo anche valorizzando immobili omogenei per caratteristiche materiali e urbanistiche e tenendo conto di eventuali utilizzazioni intermedie legittimamente assentite, non limitandosi al solo valore agricolo.
- Quando la decisione di merito è sorretta da rationes autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificarla, l'omessa impugnazione di anche una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte alle altre.
- La riduzione dell'importo riconosciuto rispetto a quello domandato, se la domanda è unica e articolata in un solo capo, non integra soccombenza reciproca; in tal caso la regolazione delle spese segue la soccombenza, salvo eventuale compensazione nei limiti di legge.
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