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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06889/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento con riprese IVA per l'anno 2014, contestando l'applicazione del regime di sospensione d'imposta ex art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione a operazioni poste in essere con due cessionari, ritenuti privi dello status di esportatori abituali. La società aveva impugnato l'atto; il giudice regionale, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Ufficio rilevando che mancavano i presupposti per il regime agevolato. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 471 del 1997, sostenendo che il cedente non sarebbe tenuto a controllare la veridicità della dichiarazione d'intento e che della mancanza dei presupposti dovrebbe rispondere solo il cessionario; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2727 ss. c.c., contestando l'uso di presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e, in sostanza, la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito; (3) violazione del principio di legalità e del favor rei di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, assumendo che le modifiche sopravvenute all'art. 7, comma 4-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997 avrebbero spostato sui cessionari gli adempimenti relativi alla trasmissione/riscontro delle dichiarazioni di intento, con conseguente venir meno degli obblighi in capo al cedente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nelle cessioni in regime di non imponibilità/sospensione d'imposta ex art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972, il cedente non può avvalersi del regime agevolato quando la dichiarazione d'intento risulti falsa o manchi e quando siano presenti elementi, anche presuntivi, idonei a fargli sospettare irregolarità: in tal caso grava sul cedente un onere di diligenza e di controllo, dovendo adottare tutte le ragionevoli misure possibili. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste di violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e del giudizio di fatto riservato al merito; la Corte ha ribadito che la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è proponibile solo in caso di utilizzo di prove non dedotte, prove legali disattese o valutazione come piena prova di elementi liberamente apprezzabili, non già per contestare l'apprezzamento delle presunzioni e la maggiore o minore attendibilità delle fonti. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché le modifiche normative intervenute sull'art. 7, comma 4-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997 non hanno eliminato gli adempimenti del cedente ai fini della fruizione del regime ex art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972, ma ne hanno soltanto modificato le modalità: permane una continuità strutturale tra la disciplina previgente e quella sopravvenuta, con semplice mutamento quantitativo degli obblighi di controllo/interlocuzione con l'Amministrazione finanziaria. In conseguenza del rigetto, la società è stata condannata alle spese e, per la conformità tra proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisione finale, anche alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972

    Il regime di sospensione/non imponibilità per le cessioni all'esportazione presuppone la sussistenza dei requisiti soggettivi dell'esportatore abituale e non può essere invocato dal cedente in presenza di dichiarazione d'intento falsa o mancante e di indizi di irregolarità noti al cedente.

  • art. 7, comma 3, d.lgs. n. 471 del 1997

    La norma è richiamata come parametro della violazione dedotta; la Corte esclude che essa esoneri il cedente da ogni verifica, valorizzando invece il dovere di diligenza del commerciante avveduto.

  • art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 471 del 1997

    Le modifiche sopravvenute non hanno determinato una abolitio della disciplina, ma solo un mutamento delle modalità degli adempimenti richiesti al cedente per fruire del regime agevolato.

  • art. 20 d.lgs. n. 175 del 2014

    Ha modificato l'adempimento relativo alla dichiarazione d'intento, sostituendo la trasmissione con il riscontro telematico; la Corte ne ricava una continuità strutturale, non l'esonero del cedente.

  • art. 15 d.lgs. n. 158 del 2015

    È richiamato per il profilo sanzionatorio quale disciplina più lieve applicabile per il favor rei, ma la vicenda non verteva direttamente sulla sanzione.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato in relazione al favor rei; la Corte afferma che le modifiche normative non hanno escluso la rilevanza degli adempimenti del cedente ai fini del regime ex art. 8.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o al di fuori dei limiti legali, non quando si contesti la mera valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può risolversi nella critica del convincimento del giudice di merito sulla base della valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2729 c.c. sul tema delle presunzioni semplici.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva richiede presunzioni gravi, precise e concordanti; la critica in cassazione è ammissibile solo se il giudice affermi di poter decidere con presunzioni non conformi ai requisiti legali o fondi l'inferenza su fatti storici privi di tali requisiti.

  • art. 327 c.p.c.

    È applicato per il calcolo del termine lungo di impugnazione, poi prorogato dalla sospensione prevista dalla normativa emergenziale/fiscale richiamata dalla Corte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la proposta del consigliere delegato, per l'istanza di decisione e per la conformità tra proposta e decisione, con conseguenze anche sulle statuizioni accessorie.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente e per la gestione camerale del ricorso.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte, in ragione della conformità tra proposta e decisione, condanna la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore a titolo di responsabilità aggravata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È richiamato per la condanna di una somma in favore della cassa delle ammende, conseguente alla definizione del giudizio con conformità alla proposta.

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018

    Ha sospeso per nove mesi i termini di impugnazione per le controversie definibili, con effetto di proroga del termine lungo nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel regime delle cessioni all'esportazione, il cedente che intenda avvalersi della non imponibilità/sospensione d'imposta deve verificare con diligenza la regolarità della dichiarazione d'intento: se emergono indizi di irregolarità o la dichiarazione manca o è falsa, il beneficio non è opponibile.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente in cassazione di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: la censura è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia utilizzato prove estranee al processo, disatteso prove legali o attribuito valore di prova legale a elementi liberamente apprezzabili.
  • In materia di presunzioni semplici, la denunciata violazione dell'art. 2729 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia applicato criteri incompatibili con i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente contestare una diversa lettura degli indizi.
  • Le modifiche normative che incidono sulle modalità di adempimento del cedente nei rapporti IVA non escludono, di per sé, gli obblighi di controllo e interlocuzione con l'Amministrazione finanziaria se permane la continuità strutturale della disciplina e della funzione del controllo.
  • La sostituzione di un adempimento con un diverso controllo telematico non integra necessariamente una abolitio della disciplina previgente, ma può costituire una mera rimodulazione quantitativa degli obblighi imposti al soggetto passivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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