Cassazione Civile, Ordinanza n. 14789/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento collettivo intimato a una lavoratrice da una società del gruppo aereo, nell'ambito di una procedura di mobilità avviata da quella società. I giudici di merito hanno ritenuto che, al momento della procedura, esistesse un unico complesso aziendale tra due società del gruppo, con conseguente necessità di considerare, nella verifica degli esuberi e dei criteri di scelta, anche il personale formalmente in forza all'altra società del gruppo. Hanno quindi dichiarato illegittimo il licenziamento e ordinato la reintegrazione, oltre al risarcimento del danno e ai contributi. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione di una norma speciale sulla mobilità, assumendo che la platea dei lavoratori interessati dovesse restare limitata a quelli originariamente considerati nel 2011 e non essere ampliata in ragione di successivi assetti societari; 2) violazione delle norme su licenziamento collettivo e su società collegate/controllate, sostenendo che la Corte territoriale avesse apoditticamente affermato la codatorialità senza accertare un uso promiscuo effettivo delle prestazioni e che, comunque, i criteri di scelta dovessero riferirsi alla sola società che aveva avviato la procedura; 3) violazione della normativa aeronautica e dei regolamenti UE, deducendo che nel settore aereo non sarebbe possibile un utilizzo unitario e promiscuo di personale tra due società distinte; 4) violazione della disciplina sull'indennità risarcitoria da reintegra, contestando sia l'onere probatorio e la natura dell'aliunde perceptum/percipiendum, sia il criterio secondo cui compensi percepiti oltre i dodici mesi dal licenziamento non inciderebbero sul tetto massimo di dodici mensilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul fatto che la messa in mobilità era riconducibile alla situazione occupazionale del 2015 e non a quella del 2011, con conseguente corretta valutazione della platea dei lavoratori nell'ambito dell'unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro. Ha respinto il secondo e il terzo motivo, richiamando un orientamento già consolidato sul tema dell'unicità sostanziale dell'impresa e della necessità di estendere la verifica degli esuberi all'intero complesso aziendale quando la pluralità dei soggetti giuridici è solo apparente. Ha inoltre precisato che la normativa aeronautica invocata dalle ricorrenti opera su un piano diverso, relativo alla sicurezza del trasporto aereo, e non incide sulla qualificazione del rapporto datoriale ai fini del licenziamento collettivo. Quanto al quarto motivo, la Corte ha ribadito che l'aliunde perceptum e percipiendum restano fatti impeditivi della pretesa risarcitoria, da provare dal datore di lavoro, e che l'indennità ex art. 18 St. lav. va calcolata sulla perdita retributiva complessiva nel periodo di estromissione, nei limiti massimi di dodici mensilità, senza detrarre l'aliunde dal solo tetto massimo. Pur rilevando che la motivazione della Corte d'appello non era perfettamente allineata a tale regola, ha ritenuto l'errore non decisivo perché il ricorso non dimostrava che una corretta applicazione del criterio avrebbe condotto a un esito diverso. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 bis, l. n. 291 del 2004
norma speciale invocata dalle ricorrenti per sostenere la delimitazione originaria della platea dei lavoratori in mobilità; la Corte ritiene che non sia applicabile alla fattispecie perché la procedura rilevante è quella del 2015, con causale diversa da quella prevista dalla disposizione.
art. 2, d.l. n. 134 del 2008, convertito dalla l. n. 166 del 2008
richiamato come modifica della disciplina speciale sulla mobilità, ma non decisivo nel caso concreto.
richiamato ai fini della legittimità o illegittimità del licenziamento collettivo e del regime risarcitorio conseguente.
richiamati per contestare o sostenere la qualificazione del rapporto tra le società come unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro; la Corte conferma la lettura sostanzialistica basata sull'effettiva integrazione aziendale.
invocato per lamentare una valutazione probatoria apodittica; la Corte ritiene infondate le censure perché si confrontano con accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito.
richiamati dalle ricorrenti per affermare la necessità di strutture aziendali distinte nel settore aeronautico; la Corte li considera non decisivi per la questione lavoristica oggetto del giudizio.
Regolamento (CE) n. 859/2008
capo C) OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell’OPS 1.175 punti a) e b)
invocato sul piano della sicurezza e dell'organizzazione del trasporto aereo, ritenuto estraneo alla ratio decidendi sul licenziamento collettivo.
Regolamento (CE) n. 1008/2008
art. 2 nn. 1, 8 e 25; art. 3 n. 2; art. 4 punto e)
richiamato per sostenere l'autonomia delle strutture delle compagnie aeree; la Corte reputa tali disposizioni non dirimenti rispetto all'unicità sostanziale del complesso aziendale.
Regolamento (UE) n. 965/2012
Allegato 3 Capo CC Sezione 1 ORO. CC. 125
invocato a fini aeronautici-tecnici, non idoneo a smentire l'accertamento di unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro.
art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970
la determinazione dell'indennità risarcitoria va fatta calcolando la retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra, detraendo l'aliunde percepito o percepibile nel periodo di estromissione, nel limite massimo di dodici mensilità, senza detrarre l'aliunde dal solo tetto massimo.
art. 1, comma 42, l. n. 92 del 2012
norma di riforma dell'art. 18 richiamata per ribadire il criterio di calcolo dell'indennità risarcitoria e la rilevanza dell'aliunde.
richiamato per aderire a un precedente di legittimità in punto di diritto e per dare continuità all'orientamento consolidato.
richiamato per correggere la motivazione della sentenza d'appello senza incidere sul dispositivo, perché l'errore non era decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in conseguenza del rigetto.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, la verifica degli esuberi e dei criteri di scelta deve avere riguardo all'effettiva realtà organizzativa dell'impresa: quando più società operano come un unico centro decisionale e produttivo, la platea dei lavoratori non può essere artificialmente limitata alla sola società formalmente datrice di lavoro.
- La configurabilità di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro può essere desunta da plurimi indici fattuali di integrazione tra società formalmente distinte, quali l'integrazione delle attività, la gestione accentrata di servizi essenziali, lo scambio o l'utilizzo promiscuo del personale e la finalizzazione dell'assetto alla riduzione dei costi; in tal caso prevale la sostanza economico-organizzativa sul dato formale.
- Le norme tecniche e regolamentari di settore, anche se impongono requisiti di autonomia organizzativa per ragioni di sicurezza o di certificazione, non incidono automaticamente sulla qualificazione lavoristica del complesso aziendale ai fini della disciplina dei licenziamenti collettivi, se la compenetrazione organizzativa è stata concretamente accertata.
- Nel giudizio sull'indennità risarcitoria conseguente a licenziamento illegittimo con reintegrazione, l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum restano fatti impeditivi della pretesa del lavoratore e devono essere allegati e provati dal datore di lavoro, anche mediante presunzioni.
- L'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, St. lav. si determina sommando le retribuzioni perse nel periodo di estromissione e detraendo quanto il lavoratore abbia percepito o possa percepire aliunde nello stesso periodo, con il solo limite massimo di dodici mensilità; non è corretto sottrarre l'aliunde dal tetto massimo anziché dal danno complessivo.
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