Sentenza del 28/02/2017 n. 5179 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con recupero di IVA, IRES e IRAP e contestazione di maggiori ricavi derivanti da cessioni immobiliari. La Commissione tributaria provinciale di Avellino aveva annullato l'avviso; in appello, la Commissione tributaria regionale della Campania aveva riformato parzialmente la decisione, ritenendo legittimo l'accertamento di maggiori ricavi immobiliari per 243.389 euro. La società ha proposto sei motivi: omessa pronuncia sulla specificità dei motivi d'appello riguardo al valore normale dei cespiti; violazione delle norme sulla determinazione dei ricavi immobiliari e sull'onere della prova; violazione delle regole sulle presunzioni semplici; e omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 30 gennaio 2017 depositata il 28 febbraio 2017, ha respinto il ricorso. Il primo motivo è infondato: la questione del valore normale era connessa a quella della congruità dei valori dichiarati, specificamente contestata in appello. Il secondo, terzo e quarto motivo sono infondati: la CTR aveva correttamente posto sull'Amministrazione l'onere di provare l'anomalia dei prezzi, ammettendo l'uso di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili perché non individuavano uno specifico fatto controverso e decisivo e miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori, non consentita in cassazione. È rimasto quindi fermo l'accertamento dei maggiori ricavi per 243.389 euro. La società è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in 6.500 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito; nessuna rifusione è stata disposta in favore del MEF.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
Trattasi di un'impostazione conforme alla giurisprudenza di legittimità, che, per effetto dell'adeguamento comunitario retroattivo L. n. 88 del 2009, ex art. 24 (c.d. legge comunitaria 2008), esige dall'amministrazione la prova dell'esistenza di attività non dichiarate da cessione immobiliare e tuttavia ammette l'ufficio ad adempiere tale onere probatorio sulla base di presunzioni semplici qualificate da gravità, precisione e concordanza.
Nel contesto dell'accertamento analitico-induttivo, l'Amministrazione deve provare l'esistenza di ricavi non dichiarati, ma può farlo mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 14 e 54
Trattasi di un'impostazione conforme alla giurisprudenza di legittimità, che, per effetto dell'adeguamento comunitario retroattivo L. n. 88 del 2009, ex art. 24 (c.d. legge comunitaria 2008), esige dall'amministrazione la prova dell'esistenza di attività non dichiarate da cessione immobiliare e tuttavia ammette l'ufficio ad adempiere tale onere probatorio sulla base di presunzioni semplici qualificate da gravità, precisione e concordanza.
Per l'accertamento IVA dei ricavi da cessioni immobiliari, la prova dell'evasione grava sull'Amministrazione, che può avvalersi di presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9
La sentenza d'appello ha posto sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare l'anomalia di prezzo della cessione immobiliare, ammettendo l'ufficio ad assolvere tale onere con presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti.
La valutazione dei corrispettivi immobiliari non consente di presumere automaticamente ricavi maggiori sulla base del solo valore normale: l'Ufficio deve provare l'anomalia del prezzo, anche attraverso presunzioni qualificate.
Legge 7 luglio 2009, n. 88, art. 24
Trattasi di un'impostazione conforme alla giurisprudenza di legittimità, che, per effetto dell'adeguamento comunitario retroattivo L. n. 88 del 2009, ex art. 24 (c.d. legge comunitaria 2008), esige dall'amministrazione la prova dell'esistenza di attività non dichiarate da cessione immobiliare e tuttavia ammette l'ufficio ad adempiere tale onere probatorio sulla base di presunzioni semplici qualificate da gravità, precisione e concordanza.
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'adeguamento retroattivo della disciplina ai principi comunitari, con conseguente necessità per l'Amministrazione di provare i ricavi non dichiarati, pur potendo ricorrere a presunzioni qualificate.
La sentenza d'appello ha posto sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare l'anomalia di prezzo della cessione immobiliare, ammettendo l'ufficio ad assolvere tale onere con presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti.
L'onere di dimostrare l'anomalia dei corrispettivi e i maggiori ricavi contestati grava sull'Amministrazione finanziaria.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
La sentenza d'appello ha posto sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare l'anomalia di prezzo della cessione immobiliare, ammettendo l'ufficio ad assolvere tale onere con presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per assolvere l'onere probatorio dell'Ufficio solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis
La denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis, successivo al D.Lgs. n. 40 del 2006 e anteriore alla L. n. 134 del 2012) deve specificamente indicare il "fatto" controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione si assume viziata, dovendosi intendere per "fatto" non una questione trattata o un punto deciso, ma un vero fatto, principale o secondario.
Il vizio di motivazione è deducibile solo indicando con precisione un fatto, principale o secondario, controverso e decisivo; non basta contestare una questione giuridica o chiedere una rivalutazione complessiva delle prove.
Massime di principio
- Nelle controversie su ricavi da cessioni immobiliari, il valore normale o la differenza rispetto ai prezzi dichiarati non basta, da sola, a dimostrare ricavi non dichiarati: l'Amministrazione deve provare l'anomalia dei corrispettivi, anche con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
- In appello, la cognizione si estende anche ai punti della decisione di primo grado implicitamente connessi a quelli specificamente impugnati; una questione collegata alla congruità dei valori può quindi essere riesaminata insieme a quest'ultima.
- In cassazione, una censura per vizio di motivazione deve individuare il fatto controverso e decisivo che sarebbe stato motivato in modo insufficiente o omesso. Non è sufficiente chiedere una nuova valutazione di mutui, ipoteche, visure catastali o altri elementi probatori.
- Se il ricorso per cassazione è respinto, la parte ricorrente può essere condannata alle spese del giudizio; un ente costituitosi senza essere stato intimato e privo di legittimazione processuale non ha diritto alla rifusione delle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 1712 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 5078 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 5081 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 5082 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 5083 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 5097 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →