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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11720/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

Un laboratorio di analisi privato accreditato aveva agito per ottenere la corretta remunerazione delle prestazioni sanitarie rese nel quadriennio 2010-2013, deducendo che sulle somme liquidate fossero state illegittimamente applicate decurtazioni collegate al cd. sconto previsto dalla legge finanziaria 2007. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il credito solo per l'anno 2013 nei confronti dell'azienda sanitaria locale; la corte d'appello aveva rigettato sia l'appello dell'azienda sanitaria sia quello del laboratorio. In cassazione il laboratorio ha proposto due motivi, mentre l'azienda sanitaria ha proposto ricorso incidentale in quattro motivi. Il primo motivo incidentale ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, assumendo che la domanda mirasse in sostanza a contestare la programmazione regionale del budget e la tariffa/scontistica. Il secondo motivo incidentale ha dedotto il difetto di legittimazione passiva dell'ASL, sostenendo che il soggetto tenuto al pagamento fosse invece l'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata per gli anni di riferimento. Gli ulteriori motivi incidentali e i motivi principali erano subordinati al riconoscimento della legittimazione passiva dell'ASL.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale sull'asserito difetto di giurisdizione, affermando che la controversia aveva ad oggetto la debenza di corrispettivi nell'ambito del rapporto tra struttura accreditata e amministrazione sanitaria e non il sindacato su poteri autoritativi di programmazione. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, ritenendo erronea la decisione di merito sulla legittimazione passiva dell'ASL: per la Regione Lazio, alla luce della disciplina statale e regionale richiamata e della giurisprudenza consolidata, il soggetto passivamente legittimato al pagamento era l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, non l'ASL convenuta. Per effetto dell'accoglimento di tale motivo, sono stati dichiarati assorbiti il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale, nonché tutti i motivi del ricorso principale, perché presupponevano la legittimazione passiva dell'ASL. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.c.

    richiamato per dedurre il difetto di giurisdizione; la Corte ribadisce che la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e non alla sola prospettazione della parte.

  • art. 133, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 104/2010

    invocato dall'azienda sanitaria per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma ritenuto inconferente rispetto a una domanda di pagamento di corrispettivi.

  • artt. 5 e 386 c.p.c.

    la giurisdizione va determinata in base alla domanda proposta, secondo il petitum sostanziale.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla corte territoriale per ritenere incontroversa la circostanza del superamento dei preventivi di spesa.

  • art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993 conv. in l. n. 423/1993

    "in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente"

    la norma, secondo la Corte, continua ad applicarsi anche dopo la riforma del sistema sanitario e individua come debitore il soggetto incaricato del pagamento del corrispettivo.

  • d.lgs. n. 502/1992

    richiamato per il sistema di accreditamento istituzionale e per l'organizzazione dei rapporti con le strutture private convenzionate.

  • L.R. Lazio n. 18/1994, art. 2, comma 2, lett. c

    richiamata quale base regionale per l'individuazione del soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni rese nel sistema sanitario regionale.

  • art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992

    richiamato nel ricorso principale, ma i relativi motivi sono stati dichiarati assorbiti.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 1336 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 11 d.lgs. n. 231/2002

    richiamato nel ricorso incidentale, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 1231 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 1284, comma 2, c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel ricorso principale, ma i motivi sono stati assorbiti.

  • art. 15, comma 15, d.l. n. 95/2012

    richiamato nel ricorso principale, ma i motivi sono stati assorbiti.

  • DM Sanità 15 aprile 1994, art. 6, comma 1

    richiamato nel ricorso principale, ma i motivi sono stati assorbiti.

Massime di principio

  • Nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi: se la controversia riguarda soltanto la debenza di corrispettivi o l'esatto adempimento di un'obbligazione pecuniaria, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
  • Le controversie tra strutture sanitarie accreditate e amministrazioni sanitarie sui corrispettivi delle prestazioni rientrano nella giurisdizione ordinaria quando non sia in discussione l'esercizio di poteri autoritativi sulla programmazione complessiva del servizio sanitario.
  • La contestazione della corretta applicazione di parametri normativi predeterminati, come lo sconto tariffario previsto dalla legge finanziaria, non implica di per sé discrezionalità amministrativa né sposta la giurisdizione al giudice amministrativo.
  • In tema di rapporti con strutture private convenzionate, la legittimazione passiva al pagamento delle prestazioni va individuata secondo la disciplina statale e regionale che designa il soggetto incaricato del corrispettivo; ove tale soggetto sia diverso dall'ASL convenuta, questa difetta di legittimazione passiva.
  • La carenza di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice quando risulti dagli atti di causa.
  • Se viene accolto un motivo che esclude la legittimazione passiva del convenuto, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la sua qualità di debitore o di parte legittimata a resistere alla domanda.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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