Sentenza n. 3513/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione prima) n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare di corpo di tre giorni di consegna, il rigetto del ricorso gerarchico e la sospensione del giudizio di avanzamento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ufficiale aveva impugnato la sanzione disciplinare di corpo irrogata per avere omesso di vigilare e intervenire sulle condotte illecite di propri collaboratori e sottoposti durante una verifica fiscale, nonché per non avere informato i superiori dopo avere appreso di irregolarità e di una presunta tangente. Erano stati dedotti, in primo grado e riproposti in appello, la violazione del diritto di difesa per l'asserita brevità del termine concesso per le giustificazioni; l'intempestività dell'azione disciplinare; la violazione dell'autonomia dell'autorità procedente; l'omessa o insufficiente istruttoria e motivazione; la violazione del giudicato penale assolutorio; l'erroneità della contestazione degli addebiti; l'infondatezza della responsabilità disciplinare; la violazione dei principi di imparzialità, proporzionalità e gradualità della sanzione. L'appellante sosteneva inoltre che l'assoluzione penale, divenuta irrevocabile, impedisse l'irrogazione della sanzione disciplinare e che la sospensione del giudizio di avanzamento fosse illegittima.
La decisione
L'appello è stato integralmente respinto. Quanto al diritto di difesa, il Collegio ha ritenuto sufficiente che l'interessato fosse stato previamente informato degli addebiti, avesse avuto accesso agli atti acquisiti nel procedimento disciplinare e avesse potuto presentare memorie e documenti. L'art. 1370 del codice dell'ordinamento militare non stabilisce un termine minimo a difesa: il termine è determinato dall'amministrazione in relazione alla natura dell'addebito e alla complessità degli accertamenti, nel rispetto della durata massima del procedimento. Nel caso concreto l'ufficiale aveva usufruito di quindici giorni, dopo la proroga concessa, e le sue giustificazioni erano state esaminate. Non sussisteva quindi lesione delle prerogative difensive, né l'amministrazione era tenuta a ricostruire l'intero processo penale o ad acquisire ogni atto non confluito nel procedimento disciplinare, in assenza di una specifica indicazione della loro rilevanza. È stata ritenuta tempestiva l'azione disciplinare di corpo, poiché avviata ventisei giorni dopo la trasmissione all'autorità competente dei documenti necessari allo scrutinio disciplinare. Il Collegio ha distinto il procedimento disciplinare di stato, relativo alle condotte penalmente rilevanti e poi archiviato, dal successivo procedimento disciplinare di corpo, concernente autonome condotte prive di disvalore penale. L'eventuale estinzione del procedimento di stato non incideva sul distinto potere disciplinare di corpo. È stata esclusa l'omessa pronuncia del TAR, poiché la decisione sui motivi poteva ricavarsi dall'esame congiunto operato nella motivazione complessiva. Nel merito, non risultava alcuna predeterminazione dell'esito del procedimento da parte del Comando regionale, che si era limitato a trasmettere gli atti all'autorità competente, rimettendo a quest'ultima la decisione autonoma. La contestazione disciplinare e il provvedimento sanzionatorio sono stati ritenuti sufficientemente chiari e puntuali, perché individuavano l'omesso intervento durante la verifica, l'inerzia nonostante i dubbi sull'operato dei collaboratori e la mancata comunicazione ai superiori dopo la conoscenza della presunta tangente. Il giudice penale aveva escluso la prova dell'accordo corruttivo, ma non aveva escluso la materialità delle condotte omissive e negligenti né la loro rilevanza disciplinare. Il giudizio disciplinare opera su un piano autonomo rispetto a quello penale: una condotta può essere penalmente irrilevante e, al contempo, disciplinarmente illecita. L'amministrazione poteva quindi valutare le motivazioni della sentenza penale, e non soltanto il dispositivo, traendone elementi per l'accertamento disciplinare. Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione disciplinare è esterno e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione, salvo travisamento, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità o procedimento logico incoerente. Nel caso concreto la qualificazione delle condotte come violazione dei doveri di responsabilità, iniziativa, controllo dei superiori e comunicazione, ai sensi degli artt. 716, 717, 725 e 748 d.P.R. 90/2010, non era manifestamente illogica. La sanzione di tre giorni di consegna non è stata ritenuta sproporzionata. La riproposizione indistinta dei motivi e delle memorie di primo grado è stata dichiarata inammissibile per violazione dell'art. 101 c.p.a. Le spese del grado, pari a euro 2.000 oltre accessori, sono state poste a carico dell'appellante.
Norme richiamate
Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato
La garanzia difensiva richiede la contestazione degli addebiti e la possibilità effettiva di presentare giustificazioni, ma la disposizione non prevede un termine minimo prefissato a difesa.
Il termine massimo di durata del procedimento disciplinare costituisce il limite entro il quale deve essere organizzata la fase di acquisizione delle giustificazioni.
Disciplina la valutazione dell'autorità competente in ordine all'avvio del procedimento disciplinare di stato e il successivo eventuale scrutinio disciplinare.
Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo
La tempestività va valutata secondo un criterio di ragionevole prontezza, rapportato alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti, non mediante un rigido termine automatico.
Individua le sanzioni disciplinari di stato, diverse da quelle applicabili nel distinto procedimento disciplinare di corpo.
Individua le sanzioni disciplinari di corpo applicabili nel procedimento concernente condotte disciplinarmente rilevanti.
Costituisce la base normativa della sanzione disciplinare di tre giorni di consegna.
Rileva per il dovere di iniziativa del militare.
Rileva per il senso di responsabilità quale dovere di servizio.
Rileva per i doveri propri dei superiori, inclusi vigilanza e controllo sui collaboratori e sottoposti.
Rileva per i doveri di comunicazione delle irregolarità conosciute nell'esercizio del servizio.
L'efficacia vincolante della sentenza penale nel procedimento disciplinare riguarda l'accertamento del fatto, della sua commissione e dell'eventuale causa di giustificazione; non deriva automaticamente dalla sola formula assolutoria.
L'assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova non contiene necessariamente un accertamento vincolante dell'insussistenza del fatto ai fini disciplinari.
La disposizione, riferita alla sentenza di appello, è richiamata per valutare gli effetti dell'assoluzione penale nel procedimento disciplinare.
In appello non è ammissibile la riproposizione generica e indistinta dei motivi e delle difese di primo grado, senza specifica critica alla sentenza impugnata.
L'omessa pronuncia sussiste soltanto quando un punto controverso non sia stato esaminato; la decisione può risultare anche implicitamente dalla motivazione complessiva.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
È stato invocato dall'appellante, ma il giudice non lo ha ritenuto ostativo alla distinta valutazione disciplinare delle condotte.
art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È stato invocato dall'appellante, ma il giudice non lo ha ritenuto ostativo alla distinta valutazione disciplinare delle condotte.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare militare, il diritto di difesa è assicurato dalla previa contestazione degli addebiti, dall'accesso agli atti acquisiti e dalla possibilità effettiva di presentare memorie e documenti; l'art. 1370 d.lgs. 66/2010 non impone un termine minimo prefissato, sicché il termine è determinato dall'amministrazione in relazione alla natura e alla complessità dell'addebito, entro la durata massima del procedimento.
- Il requisito dell'avvio del procedimento disciplinare "senza ritardo" non equivale a immediatezza o contestualità della contestazione, ma impone una ragionevole prontezza da valutare in concreto, considerando la gravità della violazione e la complessità degli accertamenti; il termine ha natura sollecitatoria e non è automaticamente violato dal mero decorso di un intervallo temporale.
- Il procedimento disciplinare di stato e il procedimento disciplinare di corpo sono distinti per struttura, natura e oggetto. L'archiviazione o l'eventuale estinzione del procedimento di stato non preclude né rende tardivo il successivo esercizio del potere disciplinare di corpo quando questo riguardi autonome condotte disciplinarmente rilevanti.
- Il giudicato penale assolutorio vincola il procedimento disciplinare nei limiti dell'accertamento contenuto nella sentenza e non per la sola formula assolutoria. Quando l'assoluzione dipende dall'insufficienza o contraddittorietà della prova sull'accordo criminoso, essa non esclude che le medesime risultanze descrivano condotte omissive, negligenti o inerti autonomamente rilevanti sul piano disciplinare.
- Il giudizio disciplinare è autonomo rispetto a quello penale: una condotta può non integrare un reato e tuttavia violare doveri di servizio. L'amministrazione può valutare la materialità e il significato disciplinare delle condotte emergenti dalla motivazione della sentenza penale, purché individui addebiti autonomi e li sottoponga a specifica contestazione.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla sanzione disciplinare è esterno e non consente la sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell'autorità disciplinare, salvo travisamento dei fatti, manifesta illogicità, evidente sproporzionalità o incoerenza del percorso motivazionale.
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