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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27558/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socia accomandante)

La controversia

La lite origina dall’impugnazione, da parte di una contribuente nella qualità di socia accomandante, dell’avviso di accertamento n. TF3020506327/2013 relativo all’anno d’imposta 2008. L’atto, emesso nei confronti di una società in accomandita semplice cessata il 19 maggio 2011, contestava operazioni di vendita illegittimamente considerate non imponibili e recuperava IVA per euro 174.937. La contribuente aveva dedotto di non essere più socia al momento dell’estinzione della società e, quindi, di non essere legittimata passivamente, oltre alla carenza di motivazione dell’avviso. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso e annullato l’atto, ritenendo illegittima la notificazione alla socia accomandante, non illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 7033/2016 depositata il 19 luglio 2016, accolse formalmente l’appello dell’Agenzia delle entrate, ma dichiarò l’avviso inefficace nei confronti della contribuente, senza riconoscere la legittimità della pretesa fiscale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo, denunciando violazione degli artt. 2312, 2313 e 2324 c.c., ha sostenuto che la socia accomandante rispondeva pro quota delle obbligazioni tributarie sorte prima della cancellazione della società e che la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi sul debito nei limiti della partecipazione del 10 per cento; con il secondo, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., ha lamentato l’omessa pronuncia e la mancata rideterminazione dell’obbligazione tributaria. La controricorrente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse dell’Agenzia, ritenuta totalmente vittoriosa in appello, e ha contestato la novità e la carente specificità delle censure.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità: nonostante l’accoglimento formale dell’appello, la CTR aveva lasciato ferma l’inefficacia dell’avviso e non aveva accolto la richiesta dell’Ufficio di dichiarare legittimo l’atto e ottenere la riforma sulle spese; l’Agenzia era dunque soccombente sulla pretesa e aveva interesse a impugnare. I due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati ammissibili ma infondati. La Corte ha chiarito che il socio accomandante non risponde direttamente verso i creditori sociali, durante la vita della società, per le obbligazioni sociali: la sua responsabilità è limitata al conferimento dovuto alla società. Dopo lo scioglimento del vincolo, i creditori sociali rimasti insoddisfatti possono agire nei suoi confronti soltanto entro il limite della quota di liquidazione percepita, ai sensi dell’art. 2324 c.c. Tali principi si applicano anche ai debiti tributari, salvo la specifica imputazione per trasparenza del reddito ai fini IRPEF. Poiché la contribuente era uscita dalla compagine sociale prima della cancellazione e dell’estinzione della società, non ricorrevano né il subingresso disciplinato dall’art. 2495 c.c. né la responsabilità prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, che presuppone la permanenza del socio nella compagine sino alla liquidazione. La CTR aveva quindi raggiunto una conclusione giuridicamente corretta, pur con motivazione errata e contraddittoria; la Cassazione ne ha corretto o integrato la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., senza cassare la sentenza. Ricorso rigettato; Agenzia delle entrate condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre al 15 per cento per spese generali e agli oneri di legge. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione della soccombenza dell’amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Il principio sancito dalla norma richiamata secondo cui per proporre una domanda o per resistere in giudizio è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione ove l’interesse ad impugnare la sentenza si ricollega necessariamente alla soccombenza, anche parziale, nel precedente grado di giudizio a nulla rilevando un interesse di mero fatto alla riforma della sentenza o l’interesse della parte vittoriosa alla modificazione della motivazione della pronuncia per esigenze teoriche di correttezza formale che non tenda alla rimozione di un pregiudizio effettivo.

    Nel giudizio di impugnazione l’interesse a ricorrere richiede una soccombenza, anche parziale, nel grado precedente e un pregiudizio effettivo; non è sufficiente un interesse meramente teorico alla modifica della motivazione.

  • artt. 2312, 2313 e 2324 c.c.

    Ne deriva che, pendente societatis, il socio accomandante non risponde delle obbligazioni sociali direttamente nei confronti dei creditori sociali ma solo attraverso il conferimento che è obbligato ad eseguire nei confronti della società mentre dopo lo scioglimento del vincolo, all’esito della liquidazione, i creditori sociali rimasti insoddisfatti nella liquidazione possono far valere i loro crediti anche nei confronti dei soci accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione percepita, ai sensi dell’art. 2324 c.c.

    Il socio accomandante, durante la vita della società, non è direttamente obbligato verso i creditori sociali; dopo lo scioglimento, i creditori rimasti insoddisfatti possono agire nei suoi confronti entro il limite della quota di liquidazione effettivamente percepita.

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    I principi richiamati valgono anche per i debiti sociali tributari, salva la specifica disciplina dell’imputazione ai soci per trasparenza del reddito della società di persone ai fini della determinazione della base imponibile dell’Irpef prevista dall’art. 5 t.u.i.r.

    Il regime civilistico di responsabilità del socio accomandante vale anche per i debiti tributari della società, fatta salva la specifica imputazione per trasparenza del reddito ai fini IRPEF.

  • art. 112 c.p.c.

    Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la CTR mancato di pronunciare nel merito e di rideterminare l’obbligazione tributaria gravante sulla socia accomandante nei limiti della quota sociale, come previsto dall’art. 2313 c.c.

    La Corte riporta la censura di omessa pronuncia, ma la respinge insieme al primo motivo: la CTR non era tenuta a rideterminare un debito direttamente imputabile alla socia accomandante, poiché la conclusione sull’inefficacia dell’avviso nei suoi confronti era giuridicamente corretta.

  • art. 2495 c.c.

    È, invece, estranea alla fattispecie in esame ogni questione concernente il subingresso del socio nella posizione sostanziale e processuale della società disciplinato dall’art. 2495 c.c., essendo pacifico che la socia accomandante è uscita dalla compagine sociale prima della cancellazione della società dal registro delle imprese e, quindi, prima dell’estinzione dell’ente.

    Il subingresso nella posizione della società estinta ai sensi dell’art. 2495 c.c. non è pertinente quando il socio accomandante è uscito dalla compagine prima della cancellazione della società.

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    È, invece, estranea alla fattispecie in esame ogni questione concernente il subingresso del socio nella posizione sostanziale e processuale della società disciplinato dall’art. 2495 c.c., essendo pacifico che la socia accomandante è uscita dalla compagine sociale prima della cancellazione della società dal registro delle imprese e, quindi, prima dell’estinzione dell’ente così come è inconfigurabile, per la stessa ragione, la responsabilità del socio per i debiti tributari della società estinta, prevista dall’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, che presuppone la sua permanenza nella compagine sociale sino all’esito della liquidazione.

    La responsabilità prevista per i debiti tributari della società estinta presuppone che il socio sia rimasto nella compagine sociale sino all’esito della liquidazione; non si applica al socio accomandante già uscito prima della cancellazione.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Deve applicarsi, quindi, la previsione dell’art. 384 ultimo comma c.p.c. che, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, consente alla Corte di correggere o integrare la motivazione della decisione, escludendo la necessità della cassazione della sentenza impugnata.

    Se la decisione impugnata è corretta nel dispositivo ma presenta una motivazione errata o contraddittoria, la Cassazione può correggerla o integrarla senza cassare la sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, come amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. n. 1778 del 2016).

    La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza dell’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione l’interesse a ricorrere dipende dalla soccombenza, anche parziale, nel grado precedente e dalla necessità di rimuovere un pregiudizio effettivo; la sola aspirazione a modificare la motivazione di una decisione favorevole non basta.
  • Nella società in accomandita semplice il socio accomandante, durante la vita della società, non risponde direttamente verso i creditori sociali delle obbligazioni della società: il limite della sua responsabilità si attua attraverso il conferimento dovuto alla società.
  • Dopo lo scioglimento del vincolo sociale, i creditori rimasti insoddisfatti nella liquidazione possono far valere i propri crediti verso il socio accomandante soltanto entro il limite della quota di liquidazione da lui percepita.
  • Le regole civilistiche sulla responsabilità del socio accomandante si applicano anche ai debiti tributari della società, fatta salva la specifica imputazione per trasparenza del reddito ai soci ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF.
  • La responsabilità per i debiti tributari della società estinta prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 presuppone che il socio sia rimasto nella compagine sociale sino all’esito della liquidazione; non riguarda il socio accomandante uscito prima della cancellazione della società.
  • Quando la decisione impugnata è corretta nel dispositivo ma la motivazione è errata o contraddittoria, la Corte di cassazione può correggerla o integrarla senza cassare la sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioPartecipazioni socialiImpugnazioni
RamiTributiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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