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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27545/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Il resistente aveva ottenuto dal Tribunale di Grosseto un decreto ingiuntivo per euro 23.093,00, a titolo di compenso per l’attività di progettazione antincendio svolta nel 2005 per alcuni edifici. Il ricorrente si era opposto, sostenendo di avere agito soltanto come tramite di una società, che sarebbe stata invece la committente e quindi la parte passivamente legittimata. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 234/2019, aveva accolto l’opposizione; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 890/2023, pubblicata il 27 aprile 2023, aveva accolto l’appello del professionista. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione, entrambi formulati come omesso esame di un fatto decisivo. Con il primo ha denunciato una motivazione apparente o perplessa in ordine alle contestazioni sull’attendibilità del teste che aveva riferito che fu lui a scegliere il professionista, sostenendo inoltre che il teste non avrebbe potuto conoscere i rapporti tra la società e i professionisti incaricati. Con il secondo ha sostenuto che, espungendo quella deposizione, sarebbe venuto meno il fondamento del ragionamento della Corte d’appello e che non erano state adeguatamente spiegate le ragioni per non considerare attendibile la deposizione del teste di segno contrario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, trattando congiuntamente i due motivi per la loro connessione. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione delle deposizioni e delle altre risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza d’appello fosse apparente, perplessa o incomprensibile: la Corte territoriale aveva esaminato e confrontato le due testimonianze, spiegando perché riteneva più attendibile quella secondo cui il ricorrente aveva scelto il professionista. Aveva valorizzato anche il preventivo inviato nel dicembre 2004 al ricorrente per euro 18.000,00, da inserire nel suo quadro economico, la fatturazione e il pagamento a opera del ricorrente, nonché la natura degli edifici e l’attività del teste. La decisione ha richiamato altresì il principio per cui il compenso per l’incarico compete a chi lo conferisce anche quando la prestazione è destinata a un terzo. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al controricorrente euro 2.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. La Corte ha escluso l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c., poiché la proposta di definizione accelerata riguardava una diversa sentenza d’appello e mancava quindi la conformità richiesta dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. Ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    In tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.

    Il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la richiesta di rivalutare singole testimonianze o altre risultanze probatorie quando il giudice di merito abbia compiuto un apprezzamento complessivo e convincente dei fatti.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il controllo sulla motivazione in cassazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale: il vizio rileva soltanto se la motivazione è mancante o apparente, presenta un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppure è perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il difetto emerga dalla sentenza stessa.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

    In applicazione del principio di soccombenza, le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La definizione del giudizio non può comportare l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c. ex art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c., atteso che la proposta di definizione accelerata ha a oggetto la diversa sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1722/2022 e, per questo, manca quella conformità tra la proposta e la decisione richiesta dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. al fine dell’applicazione dell’art. 96 c.p.c.

    Le conseguenze previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in relazione alla definizione accelerata non si applicano quando la proposta abbia a oggetto una sentenza diversa da quella effettivamente impugnata, perché manca la conformità tra proposta e decisione richiesta dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

  • art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

    La definizione del giudizio non può comportare l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c. ex art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c., atteso che la proposta di definizione accelerata ha a oggetto la diversa sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1722/2022 e, per questo, manca quella conformità tra la proposta e la decisione richiesta dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. al fine dell’applicazione dell’art. 96 c.p.c.

    L’applicazione delle conseguenze richiamate dall’art. 96 c.p.c. presuppone la conformità tra la proposta di definizione accelerata e la decisione conclusiva; tale presupposto manca se la proposta riguarda una diversa sentenza.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve investire l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di chiedere una nuova valutazione delle singole prove, delle testimonianze o dell’attendibilità dei testi quando il giudice di merito abbia svolto un apprezzamento complessivo e convincente del fatto.
  • Il giudice di merito può fondare la decisione su alcune fonti di prova e disattenderne altre, purché indichi le ragioni del proprio convincimento; non è tenuto a discutere ogni singolo elemento probatorio né a confutare ogni deduzione difensiva, e i rilievi incompatibili con la decisione possono ritenersi implicitamente disattesi.
  • Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale: sono rilevanti la motivazione totalmente mancante o apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza.
  • Il compenso per un incarico professionale compete a chi conferisce l’incarico anche quando la prestazione richiesta sia destinata a favore di un terzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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