Cassazione Civile, Ordinanza n. 27530/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate notificava il 10 dicembre 2012 al contribuente un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, contestando la cessione, il 5 settembre 2007, di un terreno nel Comune di Tito per 400.000 euro oltre IVA. L’Ufficio rideterminava il valore delle operazioni attive in 661.391 euro, la plusvalenza in 327.162 euro, detraendo dal corrispettivo di 400.000 euro il costo di acquisto di 72.837 euro, e il reddito d’impresa in 365.717 euro. La CTP di Potenza, con sentenza n. 938/2014, accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo tardiva la notificazione dell’avviso. La CTR della Basilicata, con sentenza n. 362/2016 depositata il 18 ottobre 2016, accoglieva l’appello dell’Ufficio e riformava la decisione di primo grado, considerando tempestiva la notificazione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo che la decadenza dovesse essere valutata in base alla data di perfezionamento della notifica nei suoi confronti, avvenuta il 22 gennaio 2013, e non alla consegna dell’atto al messo comunale; (2) omessa pronuncia sulle ulteriori censure di merito ritualmente riproposte in appello, riguardanti motivazione dell’avviso, metodo accertativo, riscontri probatori, determinazione della plusvalenza e sanzioni; (3) omesso esame di fatti e questioni relativi all’inammissibilità e infondatezza delle riprese, all’inadeguatezza dei calcoli e degli elementi utilizzati per determinare il reddito imponibile; (4) illegittimità del metodo accertativo anche perché l’Ufficio avrebbe richiesto documenti e informazioni già in suo possesso, in violazione dei principi di collaborazione, buona fede e tutela dell’affidamento; (5) mancata applicazione del regime sanzionatorio più favorevole, che il contribuente assumeva dovesse essere applicato d’ufficio. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: ai fini del rispetto del termine decadenziale gravante sull’amministrazione, rileva la data in cui l’atto è consegnato all’agente notificatore, e non quella in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario. Poiché, secondo quanto risultava dal ricorso, l’avviso era stato consegnato al messo comunale il 27 dicembre 2012, l’attività notificatoria era stata avviata entro il termine del 31 dicembre 2012. Ha accolto il secondo motivo, ravvisando violazione dell’art. 112 c.p.c.: la CTR aveva deciso soltanto sulla tempestività della notificazione, senza pronunciarsi sulle ulteriori questioni di merito che il contribuente aveva ritualmente riproposto in appello. La Corte ha escluso l’eccepito difetto di autosufficienza, rilevando che il ricorrente aveva indicato e riportato il contenuto delle difese d’appello pertinenti. Il terzo motivo e i profili del quarto e del quinto motivo relativi alle questioni rimaste senza esame sono stati assorbiti, poiché dovranno essere valutati dal giudice del rinvio; la Corte non ha quindi deciso nel merito la fondatezza delle censure sull’accertamento né l’applicabilità della disciplina sanzionatoria più favorevole. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame delle questioni di merito ritualmente riproposte e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari - ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
Per verificare il rispetto del termine decadenziale del potere impositivo, rileva la data in cui l’amministrazione ha compiuto gli adempimenti necessari alla notificazione, non la successiva data in cui l’atto è conosciuto dal contribuente.
Nel caso in esame, la ritenuta tempestività della notificazione non esauriva il thema decidendum, ma imponeva al giudice del gravame di scrutinare i restanti motivi di impugnazione dell’atto impositivo, espressamente ribaditi dal contribuente. La totale mancanza di statuizione su tali profili integra, pertanto, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice d’appello che, dopo avere deciso sulla tempestività della notificazione, ometta di esaminare le ulteriori censure ritualmente riproposte e non assorbite dalla decisione adottata.
Massime di principio
- Ai fini del rispetto del termine decadenziale gravante sull’amministrazione per l’esercizio del potere impositivo, la scissione soggettiva degli effetti della notificazione comporta che rilevi il tempestivo compimento dell’attività demandata al notificante, e non il successivo perfezionamento della notificazione nei confronti del contribuente.
- Il giudice d’appello che ritenga tempestiva la notificazione di un atto impositivo non esaurisce per ciò solo la decisione quando siano state ritualmente riproposte ulteriori censure di merito: deve esaminarle, salvo che risultino incompatibili con la decisione o siano altrimenti assorbite.
- L’omessa pronuncia ricorre quando il giudice non decide su una questione ritualmente devoluta che richieda una statuizione per la soluzione della controversia; la sola mancanza di un’espressa risposta non è invece sufficiente se la decisione adottata comporta implicitamente il rigetto della pretesa incompatibile con essa.
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