Cassazione Civile, Ordinanza n. 27557/2026 del 22/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia originava dall’azione confessoria di una proprietaria volta ad accertare, a favore del proprio fondo e a carico del fondo confinante, una servitù di acquedotto per destinazione del padre di famiglia, nonché le facoltà accessorie di cui all’art. 1064 c.c. La conduttrice idrica proveniva da una fonte esterna, attraversava il fondo confinante e sfociava nel fondo dell’attrice. Erano state chieste anche l’accertamento dell’insussistenza di vincoli sul fondo dell’attrice, il rimborso delle spese di manutenzione della conduttura comune, la rimozione di opere installate per appropriarsi a monte dell’acqua e l’apposizione di termini tra le proprietà. Il proprietario convenuto aveva aderito soltanto alla domanda di apposizione dei termini. Dopo il suo decesso, il giudizio era stato riassunto nei confronti dei suoi eredi; soltanto una di essi si era costituita. Il Tribunale di Patti, con sentenza n. 256/2020, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, aveva accolto le domande. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 3/2024 depositata il 4 gennaio 2024, aveva respinto le domande nei confronti di altri chiamati, ritenendo che la loro condotta esprimesse rinuncia all’eredità, e confermato nel resto la decisione: dall’atto pubblico di alienazione dei due fondi risultava la volontà dei venditori di conservare in misura eguale il diritto di presa d’acqua, con costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia; la servitù preesistente nei rapporti con i fondi di terzi rimaneva inalterata. Era stata inoltre confermata, per la manutenzione, la soluzione individuata dal Tribunale sulla base della CTU, con apertura di un varco nella recinzione e realizzazione di una stradella lungo la conduttura. La proprietaria del fondo servente ha proposto cinque motivi di ricorso: violazione dell’art. 1062 c.c., per insussistenza dei presupposti della servitù, non prevista nel contratto e riguardante una tubazione che attraversava il fondo solo per una porzione minima; violazione dell’art. 1064 c.c., per avere scelto modalità di accesso manutentivo più gravose, nonostante la possibilità di raggiungere il fondo dalla strada pubblica; nullità della motivazione per asserita apparenza e contraddittorietà circa la soluzione manutentiva; omessa pronuncia sulla censura secondo cui l’accesso per manutenzione avrebbe dovuto configurarsi come obbligazione propter rem ai sensi dell’art. 843 c.c., anziché come servitù; violazione dell’art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi attraversati dalla conduttura. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, denunciando la nullità della notifica dell’ordine di integrazione del contraddittorio in appello, perché indirizzata a un soggetto già deceduto anziché ai suoi eredi.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., senza esaminare nel merito i cinque motivi. La ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d’appello le era stata notificata il 20 gennaio 2024, ma non aveva depositato entro il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, eseguita il 12 marzo 2024, la relata di notifica della sentenza, né aveva dato conto di averla depositata insieme al ricorso; aveva prodotto soltanto copia conforme della sentenza. La produzione effettuata dopo la comunicazione della proposta di definizione accelerata, con memoria dell’8 novembre 2024, era tardiva e non poteva sanare l’improcedibilità. La non contestazione della data di notifica da parte della controricorrente non sostituisce l’onere di deposito, e la prova di resistenza non era superata: calcolati sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 4 gennaio 2024, il ricorso notificato il 12 marzo 2024 risultava tardivo. La Corte ha precisato che la verifica della procedibilità è preliminare rispetto all’esame dell’ammissibilità e del merito. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inefficace, senza esame, perché subordinato all’accoglimento, anche parziale, del ricorso principale. La ricorrente principale è stata condannata alle spese in favore della resistente, liquidate in euro 200,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi, oltre IVA, contributo previdenziale e rimborso forfettario del 15%; è stata inoltre condannata, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento di euro 3.000,00 in favore della resistente e, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il ricorso principale, come rilevato nella proposta di definizione accelerata, è improcedibile, ex art. 369 comma secondo n. 2) c.p.c., per mancato tempestivo deposito della notifica della sentenza impugnata.
Il ricorso è improcedibile se non viene tempestivamente depositata la prova della notificazione della sentenza impugnata quando tale notificazione è stata dichiarata e rileva ai fini del termine d’impugnazione.
Tale ultima tesi contrasta con la condivisa giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. n. 23982/2025; Cass. n. 14360/2021; Cass. n. 21386/2017), secondo la quale quella della procedibilità è una verifica specificamente imposta dal primo comma dell'art. 369 c.p.c., che ha carattere preliminare rispetto alla stessa valutazione dell'ammissibilità del ricorso.
La verifica della procedibilità del ricorso per cassazione è preliminare rispetto alla valutazione della sua ammissibilità e deve essere compiuta autonomamente.
Nell'atto introduttivo di questo giudizio la ricorrente ha dato atto che la sentenza le è stata notificata il 20.1.2024, per cui non è applicabile il termine lungo d'impugnazione dell'art. 327 c.p.c., ma non ha depositato entro venti giorni dalla notifica del ricorso, effettuata il 12.3.2024, la relata di notifica della sentenza impugnata fattale, né ha dato atto di aver effettuato una tale produzione con il ricorso, nel quale si menziona solo il deposito di copia conforme della sentenza impugnata.
Quando la sentenza risulta notificata, non si applica il termine lungo d’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c.; nel caso concreto, la Corte ha considerato rilevante la notificazione dichiarata e ha verificato anche la tempestività del ricorso rispetto al termine breve.
art. 325, ultimo comma, c.p.c.
Inoltre, la notifica del ricorso non supera la prova di resistenza, calcolando il termine breve di sessanta giorni previsto dall'ultimo comma dell'art. 325 c.p.c. a partire dalla pubblicazione della sentenza impugnata del 4.1.2024, posto che il ricorso risulta notificato il 12.3.2024.
La prova di resistenza del ricorso richiede di verificare il rispetto del termine breve di sessanta giorni; nel caso deciso, il termine è stato calcolato dalla pubblicazione della sentenza e il ricorso è risultato tardivo.
Data la conformità della decisione adottata alla proposta di definizione accelerata, la ricorrente principale, in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 380bis c.p.c. nuova formulazione, va condannata al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore della Aloi, ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c. degli importi liquidati in dispositivo.
Quando la decisione è conforme alla proposta di definizione accelerata, la disciplina richiamata dalla Corte comporta le conseguenze sanzionatorie previste dagli artt. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., liquidate nel dispositivo.
Data la conformità della decisione adottata alla proposta di definizione accelerata, la ricorrente principale, in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 380bis c.p.c. nuova formulazione, va condannata al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore della Aloi, ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c. degli importi liquidati in dispositivo.
Nel caso concreto la Corte, in ragione della conformità della decisione alla proposta accelerata, ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni in favore della resistente, quantificata in euro 3.000,00.
Data la conformità della decisione adottata alla proposta di definizione accelerata, la ricorrente principale, in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 380bis c.p.c. nuova formulazione, va condannata al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore della Aloi, ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c. degli importi liquidati in dispositivo.
Nel caso concreto la Corte ha disposto il pagamento di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, in applicazione dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in relazione alla definizione conforme alla proposta accelerata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
La dichiarazione di improcedibilità comporta, quando ne ricorrono i presupposti, l’attestazione dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
È stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ed il difensoredella ricorrente ha depositato tempestiva istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2° c.p.c., a seguito della quale è stata fissata l'adunanza incamera di consiglio del 7.10.2026, nell’imminenza della quale entrambe leparti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.
La parte può chiedere, nei termini previsti, che il ricorso sia deciso nonostante la proposta di definizione anticipata; nel caso concreto, l’istanza ha determinato la fissazione dell’adunanza camerale, senza incidere sull’esito di improcedibilità.
È stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ed il difensoredella ricorrente ha depositato tempestiva istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2° c.p.c., a seguito della quale è stata fissata l'adunanza incamera di consiglio del 7.10.2026, nell’imminenza della quale entrambe leparti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.
Le parti possono depositare memorie in vista dell’adunanza camerale secondo il procedimento richiamato; la sentenza dà atto del loro deposito, ma non attribuisce a tale facoltà effetti idonei a sanare la tardiva produzione della relata di notificazione.
Massime di principio
- La procedibilità del ricorso per cassazione è oggetto di verifica preliminare e autonoma rispetto all’ammissibilità del ricorso e al suo esame nel merito.
- La mancata contestazione, da parte del controricorrente, della data di notificazione della sentenza non sostituisce l’onere di depositare tempestivamente la prova documentale della notificazione ai fini della procedibilità del ricorso.
- La produzione della sentenza notificata effettuata soltanto dopo la comunicazione della proposta di definizione accelerata non sana la mancata produzione nel termine previsto per il deposito del ricorso.
- La prova di resistenza del termine d’impugnazione non è superata quando il ricorso risulta notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale diviene inefficace quando quest’ultimo è dichiarato improcedibile, senza che occorra esaminare nel merito le censure incidentali.
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