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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27560/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministratore di fatto)

La controversia

La controversia riguarda sei avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società a responsabilità limitata con sede legale in Romania, per il recupero di Ires, Iva e Irap non dichiarate negli anni 2007, 2008 e 2009. Gli accertamenti muovevano dalla presunta esterovestizione della società, ritenuta operante in Italia, a Odolo, attraverso il socio che ne gestiva di fatto l’attività. Gli avvisi furono notificati alla persona fisica quale amministratore di fatto, che li impugnò in proprio e nella prospettata qualità di rappresentante della società. La Commissione tributaria provinciale di Brescia accolse i ricorsi nel merito, reputando insufficienti gli indizi dell’esterovestizione. In appello, la Commissione tributaria regionale della Lombardia dichiarò inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate, rilevando che gli avvisi non erano stati notificati alla società presso la sede rumena e al suo amministratore di diritto; dichiarò inoltre inammissibile il ricorso introduttivo. L’Agenzia delle entrate propose ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 73 TUIR. Sostenne che, in caso di esterovestizione, la notifica dovesse essere indirizzata alla sede effettiva dell’ente e che la CTR avesse erroneamente esaminato la questione della legittimazione prima di accertare nel merito l’esterovestizione. Il resistente aveva eccepito la tardività del ricorso per cassazione, notificato via PEC l’ultimo giorno utile dopo le ore 21.

La decisione

La Corte ha respinto preliminarmente l’eccezione di tardività: per il notificante, la notifica telematica si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di accettazione (RAC), e nel caso concreto questa era stata generata il 6 dicembre 2017 alle ore 21:18:49, entro il termine. Ha poi rigettato l’unico motivo di ricorso. La legittimazione ad impugnare l’atto impositivo intestato alla società è questione pregiudiziale di rito, da esaminare prima del merito della pretesa tributaria e dell’asserita esterovestizione. Poiché gli avvisi erano rivolti esclusivamente alla società e la persona fisica li aveva impugnati in proprio e quale amministratore di fatto, senza essere il legale rappresentante o un procuratore abilitato a rappresentare l’ente, essa era priva di legittimazione ad impugnarli. L’amministratore di fatto non può rappresentare in giudizio la società per contestare un atto ad essa intestato; neppure può impugnarlo in proprio se l’atto non contiene una pretesa tributaria nei suoi confronti. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, correggendo la motivazione della CTR ai sensi dell’art. 384 c.p.c., senza cassare la sentenza. Spese del giudizio di legittimità integralmente compensate per la peculiarità della situazione processuale, derivante dalla notifica degli atti a un soggetto privo sia della legittimazione a riceverli sia di quella a impugnarli.

Norme richiamate

  • art. 16-septies d.l. n. 179/2012

    Ne deriva che, in virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, la notificazione del ricorso per cassazione eseguita mediante p.e.c. e perfezionatasi con la consegna al destinatario, si considera tempestiva per il notificante ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine di decadenza

    A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, per il notificante la notificazione telematica si perfeziona quando è generata la ricevuta di accettazione; se questa è generata entro la mezzanotte dell’ultimo giorno utile, la notifica è tempestiva.

  • art. 155 c.p.c.

    termine che l'art. 155 c.p.c. computa a giorni e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno

    Il termine di impugnazione computato a giorni scade alla mezzanotte dell’ultimo giorno utile, sicché il notificante può perfezionare entro quel momento la notifica telematica mediante generazione della ricevuta di accettazione.

  • art. 81 c.p.c.

    La censura confonde, infatti, la legitimatio ad causam che è condizione dell’azione desumibile dal principio sancito all’art. 81 c.p.c. e deve essere valutata dal giudice d’ufficio per verificare che il soggetto che agisce o resiste in giudizio, quantomeno affermi di essere titolare del diritto o della posizione passiva corrispondente e che, comunque, deduca di rivestire un ruolo che gli attribuisce il diritto ad una pronuncia nel merito favorevole o sfavorevole sul rapporto dedotto in giudizio, con l’accertamento della effettiva titolarità del diritto o della posizione soggettiva passiva vantate che attiene al merito della controversia.

    La legittimazione ad agire o a contraddire attiene alla prospettazione della titolarità del rapporto e alla posizione dedotta in giudizio; va distinta dall’effettiva titolarità del diritto, che appartiene al merito.

  • art. 62 d.P.R. n. 600/1973

    In tema di contenzioso tributario in materia societaria, l'amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento rivolto alla società, poiché la rappresentanza legale della stessa spetta esclusivamente agli amministratori nominati a norma di legge, risultanti da documentazioni pubbliche, quali il registro delle imprese, e tenuto conto che, ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973, la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche è attribuita, ai fini tributari, a coloro che ne hanno l'amministrazione di fatto solo ove non sia determinabile secondo la legge civile.

    Ai fini tributari, la rappresentanza dell’ente spetta a chi lo rappresenta secondo la legge civile; l’amministratore di fatto può assumere la rappresentanza soltanto quando essa non sia determinabile in base a tale legge. Non è quindi legittimato a impugnare l’avviso intestato alla società quando la rappresentanza legale è individuabile.

  • art. 384 c.p.c.

    La CTR ha, dunque, correttamente “dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio” in relazione al difetto di legitimatio ad causam del ricorrente, sia pure adottando una motivazione confusa ed illogica, che può essere emendata ai sensi dell’art. 384 c.p.c. senza necessità di cassare la sentenza impugnata.

    La Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia corretto, senza cassare la sentenza.

Massime di principio

  • La legittimazione ad impugnare un atto impositivo intestato a una società spetta a chi prospetti di poter esprimere la volontà dell’ente quale suo legale rappresentante o procuratore; la verifica di tale condizione processuale precede l’esame del merito della pretesa tributaria.
  • L’amministratore di fatto non è legittimato a impugnare, per conto della società, un avviso di accertamento a essa intestato quando la rappresentanza legale è determinabile secondo la legge civile. Non può neppure impugnarlo in proprio se l’atto non gli attribuisce una pretesa tributaria personale, neppure solidale o sanzionatoria.
  • La contestazione della sede effettiva della società e della sua presunta esterovestizione non elimina la necessità di verificare preliminarmente la legittimazione processuale del soggetto che ha impugnato l’atto intestato all’ente.
  • Per la parte notificante, la notificazione telematica si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di accettazione da parte del gestore PEC del mittente; ai fini della tempestività dell’impugnazione, è sufficiente che tale ricevuta sia generata entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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