Cassazione Civile, Ordinanza n. 27563/2026 del 22/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il proprietario di un appartamento al quinto piano, sottostante al locale ascensore, ha chiesto al Tribunale di accertare l’intollerabilità delle immissioni rumorose provenienti dall’impianto, divenute a suo dire intollerabili dopo lavori condominiali eseguiti nel 2016. Ha domandato la cessazione delle immissioni mediante gli interventi necessari e il risarcimento dei danni patrimoniali, per la riduzione del valore commerciale dell’immobile, e non patrimoniali, per il pregiudizio alla vivibilità, al riposo e alla salute. Il tentativo di mediazione anteriore al giudizio non si è svolto per la mancata comparizione del Condominio. Il Tribunale, dopo CTU, supplemento di CTU e prova testimoniale, ha accertato il superamento della normale tollerabilità e ordinato opere di insonorizzazione idonee a mitigare, ma non eliminare, le immissioni, anche in ragione delle condizioni strutturali originarie dell’edificio; ha respinto le domande risarcitorie e ripartito le spese ponendone due terzi a carico del proprietario e un terzo a carico del Condominio. In appello, il proprietario ha contestato la mancata collocazione del quadro di controllo dell’ascensore al centro del vano servizi, il rigetto delle domande risarcitorie e la ripartizione delle spese. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 301/2024, depositata il 14 febbraio 2024, ha riconosciuto un danno non patrimoniale da alterazione delle abitudini di vita, liquidato equitativamente in 5.000 euro (100 euro mensili per cinquanta mesi), escludendo il danno al riposo notturno e quello biologico; ha confermato il resto e compensato per metà le spese del doppio grado. Il ricorso per Cassazione, proposto contro tale sentenza e articolato in tre motivi, ha censurato: (1) la motivazione sul rigetto della richiesta di supplemento di CTU, sostenendo che occorreva verificare in contraddittorio l’effettiva esecuzione degli interventi e che il quadro comandi avrebbe dovuto essere spostato; (2) la quantificazione del danno, assumendo che la Corte d’appello si fosse basata sulla dichiarazione del Condominio circa il completamento dei lavori senza verificarlo; (3) la compensazione delle spese, la mancata considerazione della prevalente soccombenza del Condominio e della sua assenza alla mediazione, l’omessa liquidazione delle spese per le mediazioni e l’erronea individuazione dello scaglione tariffario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ragione effettiva del rigetto della richiesta di supplemento di CTU: la Corte d’appello aveva rilevato che il consulente aveva previsto l’isolamento del quadro di controllo mediante supporti elastomerici, non il suo spostamento, soluzione condivisa anche dal consulente di parte; la diversa relazione tecnica prodotta solo con la comparsa conclusionale era una mera allegazione difensiva, basata su fotografie, e contraddiceva la precedente linea difensiva. Il riferimento alla persistente intollerabilità era stato aggiunto ad abundantiam, poiché le immissioni dipendevano anche da un difetto progettuale originario e gli interventi erano diretti a mitigarle, non a eliminarle. La Corte d’appello aveva inoltre accertato, con valutazione di fatto non riesaminabile in legittimità, che gli interventi erano terminati nel dicembre 2020. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la sentenza impugnata aveva motivato la liquidazione del danno non patrimoniale considerando l’intollerabilità non contestata in appello, il differenziale rispetto al rumore di fondo, la compromissione delle attività domestiche, la segnalazione del 22 settembre 2016 e il completamento dei lavori nel dicembre 2020. Aveva escluso il danno al riposo e il danno biologico non adeguatamente provato, liquidando 5.000 euro oltre accessori. La contestazione mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in Cassazione come vizio motivazionale. Il terzo motivo è stato respinto nelle sue diverse articolazioni: la mancata liquidazione delle spese della mediazione anteriore al primo grado avrebbe dovuto essere contestata con specifico motivo d’appello e non poteva essere introdotta per la prima volta in Cassazione; il compenso per la mediazione svolta in appello è stato ritenuto compreso nella liquidazione della fase di studio; corretta l’applicazione dello scaglione da 5.201 a 26.000 euro, in considerazione del risarcimento effettivamente riconosciuto e dei criteri tariffari per le cause risarcitorie; inammissibile la censura sulla misura della compensazione delle spese, riservata alla valutazione discrezionale del giudice di merito nei limiti indicati dalla giurisprudenza. La Corte ha ritenuto che la mancata partecipazione del Condominio alla mediazione fosse stata comunque considerata nel giudizio sulla soccombenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese di Cassazione, liquidate in 200 euro per spese e 3.000 euro per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%; al pagamento di 2.500 euro in favore del controricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e di 2.000 euro in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione addotta dalla Corte distrettuale per respingere l'istanza di supplemento di CTU non può quindi dirsi inesistente, o meramente apparente, solo perché non corrispondente alla diversa ricostruzione del fatto prospettata dal ricorrente, la cui attendibilità non è scrutinabile nel giudizio di legittimità (Cass. sez. un. n. 20867/2020; Cass. n.326/2020; Cass. n. 19011/2017; Cass. n. 16056/2016) perché si verrebbe ad incidere sul libero convincimento del giudice di merito correttamente motivato (Cass. sez. un. n. 24148/2013).
La censura di nullità per vizio di motivazione non consente di sostituire alla ricostruzione fattuale del giudice di merito una diversa valutazione della parte, quando la decisione abbia una motivazione effettiva e non meramente apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell'art. 132 n. 4 c.p.c. – dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 23153/2018; Cass. n. 11892/2016).
Il vizio previsto dal n. 5 riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove. Il vizio motivazionale ex n. 4 rileva soltanto in presenza di un’anomalia radicale, quale la mancanza totale o l’apparenza della motivazione.
In base al principio della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
La parte soccombente nel giudizio di legittimità è condannata a rifondere alla controparte le relative spese processuali.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per la denunciata violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 17291/2021; Cass. n.8421/2017; Cass. n. 13542/2005).
La valutazione sull’opportunità e sulla misura della compensazione delle spese appartiene al giudice di merito; in Cassazione il controllo, per violazione di legge, è circoscritto al divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
Quanto alla lamentata violazione del dovere di lealtà e probità processuale da parte del Condominio per non essersi presentato per il tentativo di mediazione, che ha preceduto il giudizio di primo grado, in violazione dell'art. 88 c.p.c., si deve ritenere che la Corte distrettuale ne abbia comunque tenuto conto nel giudicare il Condominio prevalentemente soccombente, pur avendo riconosciuto che l'intollerabilità delle immissioni derivava, prima ancora dell'intervento del 2016, da un difetto progettuale non imputabile, e pur avendo notevolmente ridimensionato i danni liquidati rispetto a quelli richiesti dal ricorrente.
Nel caso concreto, la mancata partecipazione alla mediazione è stata considerata dalla Corte d’appello nella valutazione della prevalente soccombenza e delle spese; la Cassazione non ha ritenuto che imponesse una diversa decisione.
Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell'art. 132 n. 4 c.p.c. – dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 23153/2018; Cass. n. 11892/2016).
La disposizione rileva, tramite il motivo di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., soltanto per anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non per contestare il semplice apprezzamento delle prove.
Del resto, l'art. 5 del D.M. n. 55/2014 prevede espressamente che nelle cause risarcitorie si abbia riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice, piuttosto che a quella domandata.
Nella liquidazione delle spese processuali nelle cause risarcitorie, lo scaglione va determinato considerando, in caso di accoglimento, la somma effettivamente attribuita alla parte vincitrice, non quella inizialmente richiesta.
Data la sostanziale conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata, in base all'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c. nuova formulazione, il ricorrente va condannato al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore del controricorrente, ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c., degli importi indicati in dispositivo.
La sostanziale conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata comporta, nel caso deciso, l’applicazione delle conseguenze previste dalla disciplina richiamata.
Data la sostanziale conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata, in base all'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c. nuova formulazione, il ricorrente va condannato al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore del controricorrente, ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c., degli importi indicati in dispositivo.
In ragione della sostanziale conformità del rigetto alla proposta di definizione accelerata, la Corte ha condannato il ricorrente a pagare alla controparte 2.500 euro a titolo di responsabilità aggravata.
Data la sostanziale conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata, in base all'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c. nuova formulazione, il ricorrente va condannato al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore del controricorrente, ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c., degli importi indicati in dispositivo.
Nel caso deciso, la conformità sostanziale alla proposta accelerata ha comportato anche il pagamento di 2.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
In seguito al rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione denunciabile in Cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o di sostituire la ricostruzione fattuale del giudice di merito con quella prospettata dalla parte: il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, mentre il n. 4 rileva solo per anomalie motivazionali radicali.
- La richiesta di supplemento di consulenza tecnica d’ufficio non può essere fondata sulla mera contrapposizione di una ricostruzione tecnica di parte quando la decisione impugnata abbia spiegato perché la questione non richieda ulteriori accertamenti; la Cassazione non riesamina la valutazione di fatto così motivata.
- La liquidazione delle spese nelle cause risarcitorie va rapportata, in caso di accoglimento, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata, ai fini dell’individuazione dello scaglione tariffario.
- La valutazione sull’opportunità e sulla misura della compensazione delle spese spetta al giudice di merito; il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione della compensazione e resta fermo il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
- Una doglianza sulle spese non liquidate in primo grado deve essere proposta con uno specifico motivo d’appello; non può essere introdotta per la prima volta con il ricorso per Cassazione mediante una generica richiesta di rideterminazione delle spese.
- La sostanziale conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata può comportare, secondo la disciplina richiamata dalla sentenza, la condanna per responsabilità aggravata e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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