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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27528/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato davanti al Giudice di pace una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate-Riscossione per il recupero di ticket relativi a prestazioni sanitarie rese dalla ASL, deducendo l’inesistenza e l’inesigibilità della pretesa, la prescrizione e la carenza di motivazione. Con sentenza dell’1 novembre 2023 il Giudice di pace presso il Tribunale di Torre Annunziata aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario. Riassunto tempestivamente il giudizio, la contribuente aveva inoltre dedotto la mancata notificazione degli atti presupposti, l’assenza di contraddittorio preventivo e il difetto di motivazione. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza dell’1 agosto 2024, aveva rigettato nel merito i motivi contenuti nell’originario ricorso, dichiarando inammissibili quelli introdotti soltanto in riassunzione. In appello, promosso dalla contribuente su profili di merito, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha sollevato d’ufficio regolamento di giurisdizione, sostenendo che la controversia, relativa al diritto a prestazioni sanitarie gratuite o con ticket ridotto, appartenesse alla giurisdizione ordinaria, in particolare del giudice del lavoro, e che il difetto di giurisdizione tributaria fosse rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 546/1992. Il Procuratore generale ha concluso per la giurisdizione ordinaria.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il regolamento d’ufficio. In primo luogo, ai sensi dell’art. 59, comma 3, della legge 69/2009, il giudice davanti al quale la causa è riassunta dopo una declinatoria di giurisdizione può sollevare d’ufficio il conflitto negativo soltanto entro la prima udienza fissata per la trattazione del merito. Il giudice tributario di primo grado, dopo la tempestiva riassunzione, ha invece esaminato e deciso nel merito i motivi originari, affermando così implicitamente la propria giurisdizione; il regolamento sollevato in appello è pertanto tardivo rispetto alla preclusione derivante dalla translatio iudicii. In secondo luogo, la decisione di merito del primo giudice ha determinato la formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione tributaria, non contestato dalla contribuente con l’appello, che riguardava soltanto profili di merito. Le Sezioni Unite hanno escluso che l’art. 3 del d.lgs. 546/1992, pur prevedendo la rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione in ogni stato e grado, impedisca la formazione del giudicato implicito: la disposizione va coordinata con il principio, già affermato dalle Sezioni Unite nel 2008 e non superato dalla pronuncia del 2025 richiamata, secondo cui la decisione di merito implica l’affermazione della giurisdizione e questa non è più rilevabile d’ufficio nei gradi successivi quando si sia formato il giudicato implicito. La Corte non ha quindi deciso quale giudice fosse munito di giurisdizione sulla controversia. Non risultano statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 3, L. 69/2009

    La norma individua nella prima udienza fissata per la trattazione del merito il termine entro il quale, nella causa riassunta dinanzi ad un giudice ad quem, individuato come fornito di giurisdizione da una precedente sentenza di altro giudice appartenente ad un plesso giurisdizionale diverso, è possibile sollevare d'ufficio un conflitto negativo di giurisdizione.

    Il giudice ad quem può sollevare d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione soltanto entro la prima udienza fissata per la trattazione del merito, a pena di preclusione.

  • art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c.

    è ammissibile il ricorso di una parte per conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art.362, secondo comma n. 1, c.p.c. (disposizione questa non abrogata), nell’ipotesi in cui il giudice ordinario e il giudice speciale abbiano entrambi negato la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d’ufficio il conflitto, essendosi in presenza di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 362, comma secondo, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato

    Il ricorso di parte per conflitto negativo è ammesso quando entrambi i giudici abbiano declinato la giurisdizione sulla stessa controversia; tale rimedio non ricorre nel caso deciso, in cui il giudice tributario di primo grado aveva deciso nel merito.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 546/1992

    Anche nel processo tributario (ove l’art.3 del d.lgs. 546/1992 riproduce il testo dell’art.37 c.p.c. in vigore sino alla Riforma del 2022) si è applicato il principio di diritto delle Sezioni Unite del 2008 (Cass. 2752/2012; Cass. 22652/2019), essendosi affermato che «nel processo tributario, qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, trattandosi di parte vittoriosa, eventualmente in via incidentale condizionata ex art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur senza ricorrere a formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato in sede di costituzione risulti chiaramente la volontà di ottenere la riforma della decisione»

    La previsione della rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione in ogni stato e grado non esclude, secondo la lettura adottata dalle Sezioni Unite, che la decisione di merito del giudice tributario implichi l’affermazione della giurisdizione e che, se non contestata in impugnazione, questa resti coperta da giudicato implicito.

  • art. 37 c.p.c.

    All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, si è affermato, nel 2008, che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 cod. proc. civ. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito.

    La pronuncia di merito in primo grado comporta l’affermazione, anche implicita, della giurisdizione; nei gradi successivi la questione non è rilevabile d’ufficio se è coperta da giudicato implicito.

  • art. 54 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario, qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, trattandosi di parte vittoriosa, eventualmente in via incidentale condizionata ex art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur senza ricorrere a formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato in sede di costituzione risulti chiaramente la volontà di ottenere la riforma della decisione

    La parte vittoriosa nel merito che intenda contestare l’affermazione, anche implicita, della giurisdizione deve proporre appello incidentale, anche condizionato; non sono necessarie formule sacramentali se la volontà di ottenere la riforma emerge chiaramente dalle deduzioni e conclusioni.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Le Sezioni Unite hanno quindi affermato che, nel caso della decisione in base alla ragione più liquida, di tale criterio decisorio il giudice può validamente avvalersi sia pur esercitandolo in modo responsabile, in primis dando atto, nella motivazione della decisione, della sua applicazione, non essendovi alcuna decisione sulla pregiudiziale di rito, e che rispetto ad essa rimane quindi pienamente esercitabile il potere di rilievo d’ufficio da parte del giudice del grado successivo.

    Quando il giudice dichiara di decidere secondo la ragione più liquida, senza pronunciarsi sulla questione pregiudiziale di rito, non si forma su quest’ultima una decisione implicita e il giudice del grado successivo conserva il potere di rilevarla d’ufficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio riassunto a seguito della declinatoria di giurisdizione, il giudice ad quem può sollevare d’ufficio il conflitto negativo soltanto entro la prima udienza fissata per la trattazione del merito; se procede oltre e decide nel merito, non può promuovere successivamente il regolamento d’ufficio.
  • La decisione di merito del giudice di primo grado implica, di regola, l’affermazione della sua giurisdizione. Se la parte interessata non contesta tale statuizione, anche implicita, con l’impugnazione, la giurisdizione resta coperta da giudicato implicito e non può essere rilevata d’ufficio nei gradi successivi.
  • Nel processo tributario, la previsione dell’art. 3 del d.lgs. 546/1992 sulla rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione in ogni stato e grado non impedisce, secondo la decisione, la formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione a seguito di una decisione di merito non impugnata sul punto.
  • La regola del giudicato implicito sulla giurisdizione non opera quando il giudice dichiari di aver deciso secondo la ragione più liquida senza pronunciarsi sulla questione pregiudiziale di rito; in tale ipotesi resta possibile il rilievo d’ufficio nei gradi successivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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