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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06117/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia origina da una domanda risarcitoria accolta nei gradi di merito: il giudice di appello ha confermato la condanna di una persona al risarcimento del danno patrimoniale subito da un militare di carriera in conseguenza di una querela per violazione di domicilio ritenuta calunniosa. Secondo i giudici di merito, la querelante era consapevole dell'inesistenza del presupposto fattuale dell'accusa, perché già esisteva un provvedimento che non le consentiva di impedire il parcheggio davanti all'abitazione interessata; inoltre era stato ritenuto provato il nesso causale tra la pendenza del procedimento penale e il danno lamentato, consistente nella mancata partecipazione a una missione all'estero con conseguente perdita della diaria. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 368 e 42 c.p., 652 c.p.p., 115 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente desunto il dolo calunnioso dal decreto di archiviazione, attribuendogli un'efficacia di giudicato non consentita; avrebbe applicato impropriamente il principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. nonostante il diverso regime temporale; avrebbe infine valorizzato elementi non pertinenti rispetto al reato contestato. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e dell'art. 257 c.p.c., contestando la prova del nesso causale tra il procedimento penale e il danno, la rilevanza probatoria di un documento generico e di una deposizione de relato, nonché l'omesso esame del teste di riferimento e la mancata considerazione del lasso di tempo intercorso tra archiviazione e missione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale non aveva attribuito efficacia di giudicato al decreto di archiviazione, ma lo aveva utilizzato, insieme ad altri elementi documentali e testimoniali, come fonte di valutazione del comportamento della ricorrente; ha inoltre affermato che il principio di non contestazione era già applicabile prima della modifica dell'art. 115 c.p.c. per effetto dell'art. 167 c.p.c., e che le censure della ricorrente erano comunque generiche o prive di specificità. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che le doglianze sulla documentazione e sulla valutazione del nesso causale miravano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; analogamente, la censura sul mancato esame del teste di riferimento è stata ritenuta infondata perché l'art. 257 c.p.c. attribuisce al giudice un potere discrezionale, il cui mancato esercizio non integra violazione di legge. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la sussistenza del dolo di calunnia, ma la Corte non ne ha tratto una regola autonoma decisiva; la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 42 c.p.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della doglianza

  • art. 652 c.p.p.

    invocato per sostenere l'assenza di efficacia del decreto di archiviazione nel giudizio civile; la Corte ha escluso che il giudice di merito vi avesse attribuito efficacia di giudicato

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ha ribadito che il principio di non contestazione può operare, nei fatti allegati dall'attore, anche prima della modifica testuale della norma, in relazione al sistema dell'art. 167 c.p.c.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sull'onere della prova; la Corte ha escluso errori nel riparto e ha ritenuto che le censure mirassero a una rivalutazione di merito

  • art. 167 c.p.c.

    è stato richiamato come base del principio di non contestazione già operante prima della riforma dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato con riferimento alla domanda risarcitoria e al nesso causale tra fatto e danno

  • art. 257 c.p.c.

    la Corte ha affermato che il potere di disporre d'ufficio l'esame del teste di riferimento è discrezionale e il suo mancato esercizio non integra violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il decreto di archiviazione non può essere trattato come sentenza penale irrevocabile ai fini dell'efficacia vincolante nel giudizio civile; tuttavia può essere considerato, insieme ad altri elementi istruttori, come fonte di valutazione del comportamento rilevante ai fini della responsabilità civile.
  • Il principio di non contestazione opera anche nel regime anteriore alla modifica dell'art. 115 c.p.c., poiché il convenuto deve comunque prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti costitutivi allegati dall'attore; la contestazione generica equivale a mancata contestazione.
  • Le censure di ricorso per cassazione che contestano la valutazione delle prove o la ricostruzione del nesso causale sono inammissibili o infondate quando sollecitano una nuova ponderazione del merito anziché denunciare un effettivo errore di diritto.
  • Il mancato esercizio del potere del giudice di disporre d'ufficio l'esame di un teste ex art. 257 c.p.c. non integra, di per sé, violazione di legge, essendo tale potere discrezionale e non doveroso.
  • Per censurare utilmente la valutazione di fatti non contestati o la prova documentale occorre una deduzione specifica e puntuale; affermazioni generiche sulla contestazione o sulla non decisività del materiale probatorio non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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