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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06106/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso relativa alla tassazione della pensione integrativa Inail. Il contribuente chiedeva l'applicazione della diversa aliquota del 9% e sosteneva che la prestazione dovesse essere assoggettata al più favorevole regime fiscale introdotto dall'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 1, comma 156, l. n. 205/2017, prospettata come possibile interpretazione autentica. La CTR del Lazio aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo inapplicabile il nuovo regime ai c.d. vecchi iscritti e confermando la tassazione ordinaria secondo la disciplina previgente; il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi di violazione di legge: il primo per asserita mancanza di motivazione e per errata lettura dell'intervento del 2017, il secondo per contrasto con la giurisprudenza di legittimità e per i profili di illegittimità costituzionale derivanti dalla mancata attuazione della delega legislativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, in vigore dal 1° gennaio 2007, non si applica ratione temporis ai vecchi iscritti a vecchi fondi, inclusa la gestione speciale richiamata in sentenza. Ha dichiarato infondato anche il secondo motivo, richiamando la propria giurisprudenza sul regime tributario dei fondi previdenziali integrativi e osservando che l'interpretazione seguita è coerente con la sentenza della Corte costituzionale n. 218/2019, la quale ha eliminato la disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, ma non ha reso applicabile retroattivamente il regime più favorevole invocato dal ricorrente. Conseguentemente è stato confermato il rigetto dell'istanza di rimborso e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005

    "nuovo sistema di tassazione agevolata"

    La Corte afferma che il regime introdotto da questa norma è applicabile solo dal 1° gennaio 2007 e non si estende ai c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi per ragioni di diritto intertemporale.

  • art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005

    "ai dipendenti pubblici continua ad applicarsi il previgente sistema"

    La disposizione è richiamata dalla CTR; la Corte evidenzia che la sua lettura va coordinata con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul trattamento fiscale delle prestazioni previdenziali integrative.

  • art. 23, comma 7, d.lgs. n. 252/2005

    È interpretato nel senso che per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore della legge n. 421/1992, ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente a quella data.

  • art. 1, comma 156, l. n. 205/2017

    La Corte esclude che la modifica possa essere utilizzata nel senso indicato dal ricorrente per rendere applicabile il nuovo regime ai rapporti oggetto di causa.

  • art. 1, comma 2, lett. p), l. n. 243/2004

    È richiamato come base della delega di attuazione cui si collega la disciplina transitoria del d.lgs. n. 252/2005.

  • art. 11, comma 8, l. n. 335/1995

    È indicato come disciplina previgente applicabile al momento della cessazione dell'iscrizione del contribuente, con tassazione ordinaria dell'87,50% dell'ammontare percepito.

  • artt. 16 e 17 d.P.R. n. 917/1986

    Sono richiamati, in base alla giurisprudenza citata, per il regime di tassazione separata delle somme maturate in determinati periodi nei fondi previdenziali integrativi.

  • art. 6 l. n. 482/1985

    È richiamato per l'applicazione della ritenuta del 12,50% alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, nei limiti temporali indicati dalla giurisprudenza citata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di fondi previdenziali integrativi, il regime fiscale più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 252/2005 non si applica automaticamente ai rapporti già esauriti o ai montanti maturati in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, dovendosi rispettare il criterio temporale di riferimento.
  • Per i c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi, la disciplina applicabile resta quella previgente al 31 dicembre 2006, salvo specifiche previsioni transitorie diverse.
  • La mancata attuazione di una delega legislativa o le questioni di legittimità costituzionale non consentono, di per sé, di disapplicare il criterio intertemporale elaborato dalla giurisprudenza di legittimità se la Corte costituzionale ha già ricondotto la disciplina a un assetto conforme a Costituzione.
  • Nella tassazione delle prestazioni previdenziali complementari occorre distinguere, secondo i periodi di maturazione, tra sorte capitale, rendimento e prestazioni maturate successivamente, applicando a ciascuna componente il regime fiscale corrispondente.
  • Il giudice di legittimità conferma il rigetto della domanda di rimborso quando l'istanza presupponga l'applicazione di un regime fiscale non estensibile ratione temporis al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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