Cassazione Civile, Ordinanza n. 06101/2023 del 01/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società partecipata anche dal Comune, affidataria del servizio integrato dei rifiuti nel territorio comunale, aveva trasmesso il proprio piano finanziario per l'approvazione del consiglio comunale, ai fini della determinazione delle tariffe TARES. Il Comune non aveva recepito quel piano, ritenendo non giustificato un aumento di circa 200.000 euro del compenso complessivo richiesto dalla società rispetto a quanto previsto dal contratto di servizio, e aveva approvato un diverso piano finanziario. La società aveva impugnato l'atto davanti al TAR, che aveva declinato la giurisdizione; il Consiglio di Stato aveva confermato il difetto di giurisdizione amministrativa, qualificando la controversia come attinente alla corretta determinazione del corrispettivo contrattuale e non all'esercizio di un potere autoritativo. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 7 e 133 c.p.a., sostenendo che la lite riguardasse l'esercizio del potere autoritativo comunale nella procedimentalizzazione della tariffa TARES, e che comunque la giurisdizione esclusiva amministrativa dovesse sussistere per la materia della revisione prezzi nei contratti pubblici; ha inoltre sostenuto che le clausole contrattuali invocate non potessero valere come vere clausole di revisione del prezzo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la controversia apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che, secondo il petitum sostanziale e la causa petendi, la domanda della società fosse sostanzialmente diretta a contestare la congruità del corrispettivo pattuito contrattualmente per il servizio di gestione dei rifiuti, cioè a ottenere un incremento del compenso negoziale, non a censurare un esercizio autoritativo della pubblica amministrazione. Ha quindi escluso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a., perché mancava un atto espressione di potere autoritativo e la questione investiva un rapporto paritetico e patrimoniale, sia ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), c.p.a., perché nel contratto non risultavano clausole di revisione dei prezzi idonee a mantenere in capo all'amministrazione un potere discrezionale di revisione. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sul riparto di giurisdizione; non basta la mera impugnazione formale dell'atto se il petitum sostanziale riguarda un diritto soggettivo di natura patrimoniale.
la giurisdizione esclusiva amministrativa presuppone, nel caso della gestione dei rifiuti, l'esercizio di un potere autoritativo; se la lite riguarda invece un rapporto negoziale patrimoniale, la giurisdizione resta al giudice ordinario.
art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a.
invocato con riferimento alla materia della gestione dei rifiuti, ma ritenuto non applicabile perché la controversia verteva sul corrispettivo contrattuale e non su atti autoritativi di gestione.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), c.p.a.
esclude la giurisdizione amministrativa quando non vi sia una vera clausola di revisione prezzi che lasci residuare poteri discrezionali della pubblica amministrazione.
art. 14, comma 23, d.l. n. 201/2011
indica che le tariffe TARES devono essere approvate dal consiglio comunale in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal gestore.
art. 14, comma 1, d.l. n. 201/2011
definisce la TARES come tributo destinato a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
art. 14, comma 8, d.l. n. 201/2011
la tariffa è prevista come corrispettivo del servizio, strutturato in quote funzionali alla copertura dei costi.
art. 14, comma 11, d.l. n. 201/2011
la tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio del servizio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, conta il petitum sostanziale, da individuarsi non solo in base al provvedimento richiesto ma soprattutto alla causa petendi e alla natura della posizione giuridica fatta valere.
- Quando la controversia riguarda il corrispettivo di un servizio pubblico regolato da un rapporto contrattuale paritetico tra amministrazione e affidatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se la lite è veicolata attraverso l'impugnazione di un atto amministrativo.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di gestione dei rifiuti presuppone che gli atti contestati siano espressione di un potere autoritativo della pubblica amministrazione; se la questione è meramente patrimoniale e attiene all'esecuzione del contratto, il giudice competente è quello ordinario.
- La previsione di una possibile revisione del prezzo non basta, da sola, a radicare la giurisdizione amministrativa: occorre una clausola che mantenga in capo alla stazione appaltante o all'amministrazione un apprezzabile margine discrezionale nell'an e nel quomodo della revisione.
- La domanda del privato volta, in sostanza, a ottenere la rinegoziazione o l'aumento del compenso pattuito contrattualmente non trasforma la controversia in una lite sull'esercizio del potere pubblico, ma la colloca nell'ambito delle obbligazioni contrattuali.
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