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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06102/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo relativo al mancato pagamento di tributi locali per gli anni 2009 e 2010. La commissione tributaria regionale aveva dichiarato estinto il giudizio ritenendo applicabile lo stralcio dei carichi di importo inferiore a 1.000 euro previsto dall’art. 4 del d.l. 119/2018, convertito nella l. 136/2018. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 4 d.lgs. 546/1992, sostenendo di avere eccepito in appello l’incompetenza territoriale della CTP di Napoli in favore della CTP di L’Aquila; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.l. 119/2018, assumendo che la CTR avesse applicato d’ufficio una disciplina non pertinente ratione temporis, poiché i carichi sarebbero stati affidati alla riscossione nel 2015 e non nel periodo 2000-2010 richiesto dalla norma.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché la ricorrente non ha dimostrato di avere dedotto già in primo grado l’eccezione di incompetenza territoriale, e la sentenza impugnata non ne dava traccia. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ribadito che lo stralcio automatico dei debiti tributari inferiori a 1.000 euro opera solo per i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, con effetto automatico e senza necessità di sgravio, ma ha rilevato che la CTR aveva errato nel ritenere la fattispecie rientrante nella previsione normativa senza verificare il corretto periodo di affidamento. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. 119/2018

    debiti tributari inferiori ai mille euro; carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010

    Lo stralcio opera automaticamente ipso iure se ricorrono i presupposti di legge; per i debiti litigiosi determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere. La norma ha applicazione solo ai carichi affidati nel periodo previsto e va interpretata in modo strettamente letterale.

  • L. 136/2018

    conversione del d.l. 119/2018

    La disciplina agevolativa dello stralcio va applicata come convertita dalla legge di conversione.

  • art. 1, comma 527, L. 228/2012

    debiti di importo inferiore a 1.000 euro affidati prima del 2000

    La Corte richiama tale disposizione per evidenziare che i debiti affidati prima del 2000 sono già stati annullati da altra normativa, mentre quelli successivi restano in carico all’agente della riscossione.

  • art. 4 d.lgs. 546/1992

    È invocato dalla ricorrente a sostegno dell’eccezione di incompetenza territoriale, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del primo motivo di ricorso, ma il motivo è inammissibile per mancata dimostrazione dell’eccezione già nei precedenti gradi.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del secondo motivo, accolto nei limiti in cui la CTR ha applicato erroneamente la disciplina dello stralcio a una fattispecie non rientrante nel suo ambito temporale.

Massime di principio

  • Lo stralcio automatico dei debiti tributari di modesto importo opera solo al ricorrere cumulativo dei presupposti normativi previsti dalla disciplina agevolativa, in particolare con riferimento al periodo di affidamento del carico all’agente della riscossione.
  • L’operatività dello stralcio è automatica e determina, per le controversie pendenti, la cessazione della materia del contendere, senza che sia necessario un previo provvedimento di sgravio, che ha natura meramente dichiarativa e contabile.
  • Le norme agevolative che incidono sull’estinzione dei carichi tributari sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a fattispecie non espressamente ricomprese nel loro ambito temporale.
  • In cassazione, l’eccezione di incompetenza territoriale è inammissibile se il ricorrente non dimostra in modo autosufficiente di averla tempestivamente dedotta nei precedenti gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioCompetenza
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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