Cassazione Civile, Ordinanza n. 06099/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una proprietaria di un fondo aveva citato un comune davanti al tribunale ordinario, deducendo che, a seguito di una procedura espropriativa avviata per lavori pubblici, il bene era stato immesso nel possesso dell'amministrazione, ma non era poi intervenuto il decreto di esproprio entro il termine previsto. La domanda introduttiva mirava a ottenere: l'accertamento dell'illegittimità della procedura ablativa e dell'occupazione protratta oltre il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità; la declaratoria che il terreno era ancora occupato e detenuto illegittimamente; la condanna al rilascio del fondo; il risarcimento dei danni per la coattiva privazione del bene e per le trasformazioni apportate allo stesso; nonché il pagamento delle somme dovute sia per il periodo di occupazione legittima sia per quello successivo, qualificato come occupazione illegittima. Il comune, costituitosi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che la controversia, almeno per le domande principali, appartenesse al giudice amministrativo perché collegata all'esercizio del potere ablatorio pubblico.
La decisione
La Corte ha accolto solo in parte il regolamento preventivo di giurisdizione. Ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande di accertamento dell'illegittimità della procedura espropriativa con protratta occupazione del fondo, di risarcimento del danno e di rilascio del bene. Ha invece dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda avente ad oggetto l'indennizzo per il periodo di occupazione legittima. Le spese sono state compensate integralmente per la soccombenza reciproca/parziale accoglienza.
Norme richiamate
"le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità"
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia espropriativa quando la lesione discende da atti o comportamenti riconducibili, anche mediamente, all'esercizio di un pubblico potere; resta ferma la giurisdizione ordinaria solo per la determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti agli atti ablativi.
art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001
È richiamato come possibile provvedimento di acquisizione sanante la cui mancata adozione è posta a fondamento delle domande dell'attrice; la Corte lo menziona solo nel descrivere la fattispecie e il petitum.
Massime di principio
- In materia di espropriazione per pubblica utilità, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie che investono l'illegittimità della procedura ablativa, l'occupazione e la trasformazione del bene quando tali condotte siano collegate a un originario esercizio del potere pubblico, anche se il procedimento non si è concluso con un valido atto traslativo o presenta vizi.
- Rientrano nella giurisdizione amministrativa anche le domande di risarcimento del danno e di rilascio del bene quando esse siano connesse alla protrazione dell'occupazione oltre il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità o alla mancata acquisizione sanante.
- La domanda di indennizzo per l'occupazione legittima del fondo resta devoluta al giudice ordinario, perché attiene alla determinazione e corresponsione dell'indennità conseguente ad atti ablatori e non al risarcimento di un illecito.
- La connessione tra domande devolute a giurisdizioni diverse non deroga al criterio di riparto della giurisdizione, che rimane inderogabile per ragioni di connessione.
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